Pubblichiamo di seguito un estratto della tesi di Dottorato della Dott.ssa Mariacarmen Ranieri, socio dell’Unione romana. L’ opera  ha vinto la IX Edizione Del Premio Nazionale Maria Rita Saulle ed è edita da Apes.

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[Le origini nel diritto]

[Maria Carmen Ranieri]

1.1 Un’irrinunciabile premessa – 1.2 Le origini nel diritto – 2 La conoscenza delle origini: un diritto con più declinazioni

1.1 Ogni rivoluzione pone sfide inedite alla coscienza dell’uomo e, in particolar modo, al giurista. L’era in cui ci troviamo, quella delle biotecnologie, cavalca nuovi orizzonti, fino ad oggi impensabili, e la rapidità con cui le trasformazioni avvengono fa emergere un Diritto che sempre più di frequente si trova ad inseguire i progressi tecnologici [166].

I notevoli sviluppi della medicina, che sempre più incidono sulla vita umana, pongono nuovi quesiti e inducono a rimettere in discussione i più antichi e consolidati concetti e valori: nascita, morte, famiglia, generazione, filiazione, fatti divenuti oggi totalmente nella disponibilità dell’uomo [167]e che necessitano di essere risemantizzati.

I nuovi processi riproduttivi, il mutato rapporto della persona con la sua corporeità, le possibilità di clonazione, le mutazioni genetiche e le nuove forme di procreazione “programmata” comportano una vera e propria rivoluzione antropologica: fecondazione eterologa, maternità surrogata, adozione omogenitoriale, tutte forme di “genitorialità condivise” e di “origini frammentate” volte ad attuare il sempre più richiesto “diritto al figlio”[168].

L’innovazione comporta, a volte, una proliferazione di “nuovi diritti” ai quali, spesso, non si contrappone l’assimilazione dei corrispettivi doveri [169]. Lo “sviluppo alluvionale” di pretese[170] a cui si assiste rischia di far divenire diritto «anche le attese, i desideri, i bisogni particolari che non hanno reale esigenza, né possibilità, di essere legittimati e di avere copertura pubblica. Vi è il forte pericolo che tutto divenga generico e sfumato con la formazione di galassie di attese che sono soggettivamente avvertite dal singolo come diritti, ma che spesso confliggono con i diritti degli altri e talvolta con la sfera dei propri doveri»[171].
Un diritto, se si distacca ancora oggi dal concetto di giustizia che equivale a «dare a ciascuno il suo»[172], ossia «quanto gli spetta affinché possa svilupparsi compiutamente come uomo»[173], rischia di ridursi nuovamente a mero «strumento di codificazione della prevaricazione del potere»[174] e della politica[175].
Occorre chiedersi se le nuove trasformazioni antropologiche, come l’oscurare di essere figlio di una madre e di un padre, di un uomo e una donna, rispettino l’antico broccardo “dare a ciascuno il suo” e possano realmente configurarsi come “progresso di civiltà”[176] o realizzino, sotto nuove vesti, antiche ingiustizie sociali che vedono sempre nei più deboli, ossia i bambini, le migliori vittime. L’odierna “dilatazione” dei desideri avviene non solo perché l’uomo prende coscienza del suo valore in quanto persona e non più come mero soggetto giuridico[177] chiedendo all’ordinamento di tutelare la dignità umana nella sua integrità, ma anche perché le comunità nazionali e internazionali si impegnano a garantire le richieste di ogni individuo, traducendole in norme giuridiche[178].
Il problema di fondo che tuttavia persiste è che il concetto di dignità umana, come quello di uguaglianza e di discriminazione, «può divenire l’alibi per la rivendicazione di diritti contrapposti. (…) accanto ad una nozione liberale-libertaria che intende la dignità come attribuzione all’individuo – in quanto soggetto libero – di pretese verso lo Stato e verso gli altri individui, esiste un’altra interpretazione personalistica che riconosce la dignità nell’essere umano in quanto tale e nella sua relazione con gli altri, mettendone in luce i doveri reciproci all’interno della società umana»[179].
Il punto che richiama la riflessione giusfilosofica sul tema delle origini consiste, pertanto, nel capire se «ogni desiderio di autorealizzazione possa essere elevato a rango di nuovo diritto oppure se ci siano buone ragioni per porre un limite al desiderio»[180].
Le origini si concretizzano in ruoli e identità umane precise, materne e paterne: è per tale motivo che ogni essere vivente rivendica il diritto di sapere il nome di coloro che lo hanno generato, perché è grazie ad essi che è consegnato alla Vita.
Il mondo del diritto deve porsi in ascolto, oggi, delle più elementari esigenze dei minori e scrutare se sia ancora valida la prospettiva, ribadita dalle Convenzioni internazionali, secondo cui ogni bambino ha diritto a vivere con i propri genitori perché ha diritto ad avere con sé il padre e la madre.
Il tema dell’accesso alle origini è stato percepito, interpretato e regolamentato in modo diverso nei vari sistemi normativi, eppure è da sempre oggetto di attenzione nelle nostre società perché il bisogno di conoscere le proprie radici, di scoprire, di dare senso e continuità alla propria storia è percepito come un bene e un diritto universale.
Nel 2006, in Spagna, il Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha pubblicato il documento El derecho del adoptado a conocer sus orígenes en España y en el Derecho comparado, una raccolta di studi sull’adozione internazionale che comprende le cause e le aspettative che inducono i figli a ricercare le proprie origini. Il testo racchiude i principali motivi che li portano a ricercare la propria famiglia biologica: si percepisce la propria identità incompleta, la sensazione di una “lacuna dell’origine” (72 %), si desidera sapere da dove e da chi si proviene, chi sono i parenti, qual é la causa dell’abbandono; altri sperimentano un vuoto d’immagine, poiché ricercano le tracce della madre e/o del padre nei propri tratti somatici e quello che percepiscono è la carenza del c.d. “specchio biologico”, ossia di ritrovarsi e rispecchiarsi in colui/colei che gli somiglia, che lo ha generato (61 %).
L’importanza di conoscere la propria storia familiare ha rilevanza per il fatto di essere persone legate da relazioni sin dall’origine[181]. Ogni essere umano è l’anello di una catena intergenerazionale che lo lega al passato e al presente e lo proietta nel futuro.
La prospettiva sembrerebbe lineare finché non si prendono in considerazione le nuove forme di genitorialità che sempre più frammentano le origini.
Origini legali, sociali, biologiche, genetiche, gestazionali: tutte forme di radici frantumate che, se il Diritto non regola secondo giustizia, finiscono per indurre l’interessato a richiedere, in futuro, la ricerca delle origini segmentate, per essere riunificate, con sforzi disumani e risultati insoddisfacenti, pur di garantire l’unitarietà della propria identità. Il giurista odierno è posto nella condizione di dover dare un giudizio sulle pratiche umane che chiedono riconoscimenti. Spetta valutare se nel “suo” che occorre garantire al minore, per farlo divenire compiutamente figlio, vi rientrino anche l’avere il padre e la madre in quanto “centro” della sua origine.
La continua esplorazione nel campo della riproduzione umana innesca profonde riflessioni sul senso dell’uomo e sulla sua origine. E’ su questa linea d’onda che la conoscenza delle proprie origini, che investe le summenzionate pratiche e che altro non è che la ricerca dell’identità del “genitore mancante”, appare come uno dei “vecchi” diritti che avrà sempre più ampia applicazione nei vari ordinamenti, ma con risvolti inediti rispetto al passato.

1.2 Per poter inquadrare il tema da un punto di vista giusfilosofico occorre comprendere se il Diritto prenda in considerazione le origini. Si tratta di una domanda che, per come è strutturato l’ordinamento giuridico, sembra non avere una semplice e immediata risposta[182]. Quando si pensa alla conoscenza delle proprie “radici” e all’importanza che il diritto ripone in esse, si ha l’immediata percezione che si tratti di un argomento marginale, connesso al mero tema dell’adozione.
Un’approfondita osservazione mostra, invece, come alla base di ogni ordinamento ci siano istituti e strumenti che prendono in considerazione le origini sotto diversi punti di vista, seppur il più delle volte senza esplicitarle e richiamarle in modo diretto[183].
Il vuoto concettuale e filosofico che esiste attorno alle stesse mette in evidenza il perché non siano state percepite come categoria[184] giuridica autonoma. Eppure si tratta di una sfera che percorre l’arco temporale di vita di ogni persona incidendo profondamente in ogni sua realtà: concepimento, nascita, generatività, impedimenti matrimoniali, morte.
Secondo autorevole dottrina, la rilevanza giuridica e antropologica del tema deriva dal fatto che ogni essere umano è legato da relazioni sin dall’origine e in un modo così incisivo da designarne l’identità[185]. Per tale motivo, appare una questione di giustizia tutelare l’origine di ogni uomo e ogni legame che ne discende.
Fatta questa premessa, occorre elencare alcuni ambiti che si ricollegano all’argomento, seppur in alcuni casi, in modo indiretto.

Si pensi al tema dell’interruzione volontaria di gravidanza (in seguito, IVG) in cui si spezza il legame originario tra madre e figlio, si annienta e “interrompe” l’emersione dell’origine filiale (già formata col concepimento)[186] e si impedisce al padre di instaurare la relazione col proprio figlio. Negli ordinamenti giuridici occidentali, con l’aborto si viene svuotati della propria identità genitoriale: mentre per la madre diviene una scelta, al padre non viene attribuito alcun potere decisionale in merito e di conseguenza non ha alcun mezzo per rivendicare (per metà) la propria genitorialità[187]. Lo svuotamento dell’identità implica che vi era stato già l’inizio di un riempimento: sin dal momento della notizia che si aspetta un figlio, l’uomo e la donna si preparano materialmente e psichicamente alla nuova identità genitoriale mediante un processo di maturazione lento e graduale che con l’aborto viene interrotto improvvisamente.

Il concepimento segna l’esatto momento dell’origine di ogni individuo ed è il frutto della collaborazione tra un uomo e una donna; l’aborto, al contrario, tronca definitivamente la relazione del figlio non solo con la madre, ma anche col padre. In tale pratica, pur esistendo qualche posizione che reputi il feto un mero «agglomerato di cellule»[188], l’origine filiale diviene, invece, sempre più evidente al punto da richiedere alla donna che abortisce di decidere sul trattamento del suo “rifiuto umano”[189].

In Inghilterra, ad esempio, le norme prevedono che i feti abortiti vengano seppelliti o cremati, mai insieme ad altri rifiuti[190], in modo da essere “eliminati” in modo umano.

Altre questioni giuridiche che toccano le origini riguardano la tutela strictu sensu del nascituro: il concepimento segna l’inizio della vita che nasce e interroga i giuristi in ordine alla tutela da apprestare al concepito sin dal suo principio[191]. Ci si domanda, infatti, se la capacità giuridica debba regredire fino al punto sorgivo (il concepimento) considerando persona l’essere umano in ogni sua fase esistenziale, anche quella prenatale, o se resti conveniente considerare il nascituro un “accumulo di cellule”. Queste riflessioni giusfilosofiche comportano delle vere e proprie conseguenze giuridiche, soprattutto in un’era in cui la biotecnologia avanza e il diritto arranca[192].

Da tali considerazioni, infatti, ne scaturiscono altre, come la tutela da dare al concepito in relazione agli interventi di eugenetica o il garantirgli il diritto ad avere il padre e la madre (biologici), limitando il raggio d’azione della fecondazione assistita a quella omologa ed escludendo quella eterologa.

Esistono, inoltre, altri ambiti collegati al tema della genealogia, come la successione del concepito, i rapporti incestuosi, le malattie genetiche, il riconoscimento della paternità, gli impedimenti matrimoniali.

Tuttavia, l’ambito più ricorrente e in cui ha trovato terreno fertile il c.d. diritto a conoscere le proprie origini resta quello legato all’adozione, al parto anonimo e alle emergenti pratiche sociali quali la fecondazione eterologa, la maternità surrogata e l’omogenitorialità[193].

Tutte le summenzionate fattispecie fanno emergere quanto, in realtà, il diritto prenda in considerazione le origini anche se il riferimento ad esse è spesso marginale, latente o attinente al mero ambito della “ricerca”: il loro riferimento è spesso declassato e ricompreso in altri diritti, in particolare, nella salute e nell’identità.

L’ordinamento italiano non accoglie le origini come categoria giuridica autonoma, eppure si è visto quanto siano presenti in ogni istituto giuridico che rappresenti l’uomo. La nostra Costituzione, per esempio, non le menziona esplicitamente e, come spesso accade, l’inesistenza di una definizione comporta anche la trascuratezza giuridica.

Per tale motivo, la tutela delle origini viene fatta rientrare nel diritto inviolabile dell’identità personale (art. 2 Cost.); nel diritto alla salute e all’integrità psico-fisica (art. 32 Cost.); nel principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) come parità di condizioni di vita, quali l’avere un padre e una madre e conoscere il nome di chi ha contribuito alla propria esistenza.

In ambito internazionale e in altri ordinamenti giuridici, le origini hanno iniziato ad assumere rilevanza non solo in relazione alla sfera familiare, come garanzia di avere e di vivere per quanto possibile con i propri genitori, ma anche in senso lato, con riferimento a tutti quegli aspetti che fanno delle proprie “radici” la propria identità: si pensi alla tutela apprestata all’aspetto etnico, culturale, linguistico e religioso[194].
Quando la tutela delle origini si collega, poi, alla protezione del minore, il tema si allaccia al sempre più discusso concetto del best interest of the child. In tal caso, l’importanza del riconoscimento delle origini come verità oggettiva e non come condizione soggettivante induce il mondo del diritto ad una più profonda riflessione su ciò che è propriamente dell’humanum e che pertanto non può che essere preservato come “bene comune” e “patrimonio dell’umanità”.
Le origini, punto centrale dell’identità di ogni persona, con la loro natura antropologicamente relazionale, rappresentano il motivo per cui il diritto le tutela. Esse sono collegate alla corporeità, alla generatività, alla relazionalità, all’identità, alla genealogia, alla famiglia: tutti aspetti strettamente connessi al diritto in quanto garante di quell’ordine coesistenziale inscritto nell’umanità.
Riprendendo quanto sostenuto da Vincenzo Buonomo, si potrebbe affermare che compito del diritto è la conoscenza della verità, l’attuazione della giustizia e la riparazione delle ingiustizie subìte[195].
Questi tre pilastri fondano una società più giusta e come enunciava Romano Guardini: «L’unico modello per valutare con successo un’epoca è domandare fino a che punto si sviluppa in essa e raggiunge un’autentica ragion d’essere la pienezza dell’esistenza umana»[196].
E’ necessario, pertanto, indagare se l’essere figlio di un padre e di una madre e il conoscere le proprie origini siano un modo per dare pienezza all’identità dell’uomo.

1.3 Il mondo del diritto prende in considerazione l’esigenza di conoscere se stessi, mediante il diritto all’accesso delle proprie origini, per permettere di rispondere alle domande esistenziali “chi sono Io”[197] e “da chi sono nato”, insite nella natura umana ed emergenti soprattutto nelle fasi della vita in cui si prende coscienza della propria condizione di figlio[198].

Le origini manifestano la condizione di “esseri-generati”, ossia di “esseri-discendenti”, e ciò evidenzia come l’identità di una persona sia “dinamica e relazionale” in quanto l’Io rimanda necessariamente ad un Tu che lo precede[199]. E quel tu che inaugura la propria esistenza prende il nome di madre e di padre.

E’ opportuno precisare che le origini che il diritto prende in esame sono quelle umane e configurano la persona all’interno di una specie (carattere universale), ma anche all’interno di una catena inter-generazionale, con una genealogia ben ri-collegabile, che sulla base del luogo e del tempo presenta caratteri linguistici, somatici, culturali ben precisi (carattere particolare).

Le origini indicano, pertanto, la provenienza da qualcuno, da un luogo, la condizione di nascita di un essere umano, il suo inizio nel mondo. E’ per tale concatenazione di fattori che la psicologia ritiene che la perdita delle stesse possa provocare uno spaesamento nella persona[200].

Anche il concetto di “diritto a conoscere le proprie origini”, nato nell’ambito dell’adozione e oggi estendibile a tutte le pratiche di procreazione programmata in cui è impedito il legame con le proprie radici, non presenta una specifica e univoca definizione: con esso si può intendere, in senso restrittivo, la mera conoscenza dell’identità dei propri genitori biologici e, in senso più ampio, la conoscenza di essi e di tutti quegli aspetti (genetici, culturali, biografici, genealogici) attinenti all’insopprimibile personalità di ogni uomo.

Occorre premettere che, nella prima parte del lavoro, si è ritenuto opportuno preferire l’espressione “origine”[201] facendo riferimento a tutte quelle componenti che configurano e condizionano l’identità della persona, che preesistono alla nascita, ma si rendono visibili tramite essa. Pertanto, si utilizzano poco le aggettivazioni “biologiche”, “genetiche”, spesso utilizzate indifferentemente in dottrina, poiché si ritiene che in esse, in fondo, vengono ricomprese anche le altre. Nell’ultima parte del lavoro, invece, poiché verranno affrontati i vari istituti giuridici in cui si esplica la ricerca delle origini, occorrerà un supplemento di qualificazione dovendo ricorrere alla necessaria suddivisione.

La ragione di tale scelta risiede nel fatto che «si vuole prendere in considerazione una nozione ampia del diritto di accesso alle proprie origini, che non coincida con le mere informazioni biologiche, né tantomeno con lo scarno dato genetico, ma rinvii all’idea della (ri)costruzione di una identità narrativa della persona che funga da ponte tra il suo presente e la sua storia passata»[202].

La ratio che giustifica l’intervento del diritto nella ricerca delle proprie origini deriva dal fatto che ogni essere umano, nato da un uomo e da una donna, ha il diritto di sapere quale sia la fonte originaria da cui proviene. Ogni persona richiede, per giustizia, di sapere il nome di suo padre e di sua madre, di coloro che lo hanno chiamato alla vita e di cui è traccia visibile.

Risalire alle origini biologiche, materne e/o paterne, sta divenendo perciò un diritto umano, autonomo e fondamentale.

Un diritto umano in quanto le origini rappresentano la costitutività dell’essere. Ogni individuo possiede un’origine ricevuta ben precisa: un’origine familiare, sessuale, genealogica, genetica, linguistica, spirituale. Si tratta di aspetti che costituiscono l’identità di ogni persona e che la qualificano come essere “umano”.

Un diritto autonomo poiché riguarda l’identità personale[203] (e quindi l’intimità, la salute, l’integrità fisica e morale, la dignità) e permette la conoscenza delle identità biologiche senza interferire nel vincolo giuridico di filiazione. Inoltre, la ricerca delle proprie radici, pur rientrando nel più ampio genus del diritto all’identità personale, attiene alla peculiare sfera del “famigliare” e, in particolar modo, al rapporto generativo.

Un diritto fondamentale che rimanda alle fondamenta, ai pilastri che, se conoscibili, stabili e duraturi, consentono alla casa e metaforicamente ad ogni individuo, di rimanere saldi in se stessi, di non crollare.

Conoscere i propri genitori può assurgere a bisogno primario ed essenziale del bambino in virtù del preminente interesse del minore. I legami materno-filiale e paterno-filiale rappresentano i due pilastri su cui si erge la stabilità di ogni figlio, ma è soprattutto l’adeguata relazione triadica (materno-paterno-filiale) che funge da fondamenta della propria personalità e ne garantisce l’equilibrio emotivo[204].

Non è un caso che i rimedi alternativi, come ad esempio l’adozione, sono volti a dare soluzione a situazioni “particolari” e “patologiche” del sistema familiare. Il “rimpiazzo” dell’identità materna e paterna originaria con altre figure parentali non sostituisce totalmente il primordiale rapporto genitoriale, anche quando quest’ultimo non è stato, per il figlio, un legame ottimale[205].

La lacuna dell’origine è fortemente sentita in chi è stato abbandonato e adottato. La psicologia evidenzia come il richiamo e l’anelito alle proprie radici è connaturale all’uomo e, anche nelle più sananti e riuscite adozioni, il bambino rivela la scissione tra chi lo ha amato e accudito e chi è il suo “vero” genitore[206]. Un termine, quello della “verità biologica”[207], che riemerge con frequenza negli studi riguardanti i figli adottati e che, si presume, avrà risonanza anche nei futuri scenari.

La tutela del favor veritatis[208] della filiazione appare un tassello imprescindibile per la corretta crescita psicologica della persona. Per tale motivo, lo Stato è volto a predisporre tutte le misure possibili affinché il minore possa crescere nella propria famiglia intervenendo, con l’affidamento o l’adozione, solo nei casi in cui risulti più dannoso che benefico rimanere nel proprio nucleo familiare.

Per tale motivo, l’istituto dell’adozione secondo l’imitatio naturae è visto come rimedio esperibile in extrema ratio, ossia quando sussiste un insanabile abbandono morale e materiale dei genitori nei confronti del figlio; invece, il minore non può essere considerato in “stato di adottabilità” per l’assenza di una figura quando l’altra è pienamente conforme ai suoi doveri genitoriali.

Lo stesso orizzonte del «diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche e alle circostanze della propria nascita trova un sempre più ampio riconoscimento a livello internazionale e sovranazionale»[209] e diventa sempre più esteso, in virtù della sua applicazione alle nuove modalità di procreatica che con l’avvento delle tecnologie riproduttive inducono i nuovi nati alla ricerca delle proprie “radici”[210]. Si pensi ai figli di donatori anonimi, a quelli nati da madri surrogate, a quelli cresciuti in coppie omosessuali: tutti casi nuovi in cui i figli ricercano la “relazione mancante”, ossia il “genitore naturale assente”.

Si tratta, pertanto, di “un solo diritto”, quello della conoscenza delle proprie origini, ma con “diverse declinazioni”[211]: ogni istituto, presentando presupposti propri e diversi, necessita di essere approfondito singolarmente, soprattutto in un momento storico in cui vige la tendenza a disciplinare casi dissimili in modo simile. Per tale motivo, verrà affrontato il tema raggruppando le fattispecie in due sottogruppi: quelle in cui la ricerca delle origini è dovuta come rimedio ad una situazione deleteria (adozione e parto anonimo) e quelle in cui la ricerca delle origini è la conseguenza di una scelta (maternità surrogata, PMA eterologa).

Tutte le fattispecie muovono tuttavia da una considerazione comune: il diritto alla conoscenza delle origini biologiche viene considerato in relazione al diritto all’identità personale.

Le convenzioni internazionali e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo sono state cruciali nel riconoscere tale diritto. La Convenzione sui Diritti dell’Infanzia sancisce, all’art. 7, comma 1, che «Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire unacittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi»[212]. A continuazione, l’art. 8 recita che «1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.

Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile». Per finire, e riprendendo il concetto del best interest of the child, l’art. 9, comma 1, stabilisce che: «Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattino o trascurino il fanciullo, oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo»[213].
Allo stesso modo, la Convenzione dell’Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del 1993, all’art. 30 ritiene che «1. Le autorità competenti di ciascuno Stato contraente conservano con cura le informazioni in loro possesso sulle origini del minore, in particolare quelle relative all’identità della madre e del padre ed i dati sui precedenti sanitari del minore e della sua famiglia. 2. Le medesime autorità assicurano l’accesso del minore o del suo rappresentante a tali informazioni, con l’assistenza appropriata, nella misura consentita dalla legge dello Stato». Questa norma mette in rilievo la considerazione di quanto sia importante per il bambino conoscere il padre e la madre.
A livello europeo, invece, il diritto a conoscere le proprie origini rientra nel campo di applicazione della nozione di “vita privata e familiare”, di cui all’art. 8 della CEDU, «che comprende aspetti importanti dell’identità personale, di cui fa parte l’identità dei genitori»[214].
La stessa Corte di Strasburgo evidenzia, in varie sentenze, come il diritto a conoscere le proprie origini sia un interesse vitale215. Sul punto, il primo ricorso presentato è stata la causa Gaskin contro Regno Unito216 del 7 luglio1989 che ha definito la conoscenza della propria storia un “vital interest” a conoscere le informazioni relative al proprio vissuto e che non concedere l’accesso ai dati sulle proprie radici costituisce una violazione dell’art. 8 CEDU. In modo simile, nel caso Mikulic c. Croazia, paragrafo 54, in cui la richiedente, minorenne croata, voleva conoscere l’identità del padre (il quale non si sottoponeva al test del DNA), si annuncia che «la nascita e in particolare le circostanze della nascita»217 riguardano la vita privata di un bambino e di conseguenza di un adulto, il cui rispetto é garantito dall’art. 8 CEDU. Il rispetto della vita privata «esige che ciascuno possa stabilire i dettagli della propria identità di essere umano, e che il diritto di un individuo a tali informazioni è essenziale a causa della loro incidenza sulla formazione della sua personalità», proprio in virtù del “basic principle of the child’s interests”[218].
In alcuni contesti europei il diritto a conoscere le proprie origini è espressamente riconosciuto. Così, ad esempio, «in Germania dove assume la qualificazione di diritto fondamentale della personalità in quanto espressione del diritto generale alla dignità e al libero sviluppo della persona in seguito alla sentenza 31 gennaio 1989 del Bundesverfassungsgericht. In Svizzera la Costituzione federale del 1992 riconosce il diritto di ciascuno a conoscere le proprie origini come un diritto della personalità e, in caso di adozione, l’articolo 138 della normativa sullo stato civile prevede che la persona interessata a conoscere il contenuto dell’atto di nascita è a ciò autorizzata dall’autorità cantonale di sorveglianza. Analogamente in Olanda la Corte Suprema, con la sentenza 15 aprile 1994 (Valkenhorst), ha riconosciuto il diritto a conoscere l’identità dei propri genitori biologici nel quadro del generale diritto della personalità del minore. In Spagna il Tribunale costituzionale con la sentenza del 21 settembre 1999 ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 47 della legge sullo stato civile che offriva la possibilità di far figurare sui registri dello stato civile la filiazione da madre sconosciuta»[219].
Diversamente, in Italia non vi è un riconoscimento espresso nella Costituzione del diritto a conoscere le proprie origini e la sua tutela viene fatta rientrare negli artt. 2, 3, 32 Cost. come diritto inviolabile che tocca l’identità personale, la salute e l’uguaglianza di tutti gli esseri umani.
E’ bene sottolineare che le diverse normative europee comportano conseguenze giuridiche differenziate. Nel nostro ordinamento, il diritto a conoscere le informazioni sulle proprie origini non è inquadrabile come diritto ad instaurare nuovi vincoli giuridici con i genitori biologici e le due questioni si mantengono distinte. Pertanto, l’attenzione è rivolta meramente alla possibilità di accedere alle informazioni sulle origini a cui non segue necessariamente una conoscenza effettiva delle persone ricercate, né la creazione di un nuovo rapporto giuridico[220]. Ciò che, al massimo, viene concesso, in virtù dell’importanza che tale diritto assume per il figlio, è di non precludergli il nome di chi lo ha messo al mondo e la possibilità di instaurare un contatto con lo stesso. Per tale motivo, è opportuno tenere distinti, nel contesto in cui viviamo, il piano delle origini, legato alla ricerca delle identità biologiche, quello della filiazione che attiene alla costituzione del vincolo giuridico derivante o indipendente dal fatto biologico della procreazione e, infine, quello della genitorialità (biologica, giuridica, sociale, affettiva), legato alla responsabilità di chi si assume il dovere di crescere ed educare un figlio da “genitore”[221].
Quanto al primo punto, che riguarda l’aspetto dell’identità biologica del genitore, il tema diventa più complesso, come nel caso della maternità surrogata, quando il concetto stesso di “maternità” si frammenta in genetica, mitocondriale, gestazionale per cui, a seconda della pratica sociale che di volta in volta si considera, sarà opportuno assumere una definizione precisa. Questo fenomeno è quello che pone al giurista odierno le maggiori difficoltà in relazione al tema delle origini, poiché occorrerà determinare, di caso in caso, quale sia l’identità materna da poter ricercare.


166) Cfr. R. Brighi, S. Zullo (a cura di), Filosofia del diritto e nuove tecnologie. Prospettive di ricerca tra teoria e pratica, Aracne, Roma 2015.

167) Cfr. H. Jonas, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, Torino 1993; P. Helzel, Il diritto di esistere delle generazioni future: alcune riflessioni su Hans Jonas, in E. Sgreccia, G.P. Calabró (a cura di), I diritti della persona nella prospettiva bioetica e giuridica, Marco Editore, Cosenza 2002, pp. 315-325. Secondo gli Autori, oggi l’essere umano ha un grande potere manipolativo sulla natura e su se stesso e quanto più grande è il potere di dominio tanto più aumenta la sua responsabilità verso l’uomo e verso le generazioni future. L’etica della responsabilità – come definita da H. Jonas – è un’etica dell’uomo verso l’uomo ed è mediante l’agire che si è responsabili di coloro che ancora non esistono. E’ attraverso il sacrificio di desideri egoistici del “presente” che si salvano i desideri legittimi del “futuro”.

168) Cfr. S. Bauzon, Il divenire umano. Riflessioni etiche sui fini della natura, Giappichelli, Torino 2014, p. 98: «Quando una donna trasforma il suo legittimo desiderio di avere un figlio in un vero e proprio diritto, pone il nascituro in una condizione di ‘oggetto’ che riflette il suo essere donna. La donna e l’uomo si lasciano sopraffare dalla ‘trappola’ del narcisismo, laddove l’amore per se stessi si soddisfa per mezzo dell’altro». Questa interpretazione induce a riflettere su come il figlio sia divenuto il “prodotto” della volontà creatrice dell’uomo. Non più un mistero della natura da accogliere nella sua unicità, ma un essere programmato sulla base del desiderio del genitore. Secondo Fabrizio Turoldo nessuno può vantare il diritto ad avere un figlio, perché un figlio non è un diritto. Esistono, invece, i “diritti dei figli” da salvaguardare: primo fra tutti, quello di essere amato dal padre e dalla madre. Per tale motivo, occorre evitare che si provochi lo «scivolamento dalla procreazione alla produzione di figli»: F. Turoldo, «Diritto al figlio e diritti del figlio», in L’Arco di Giano, n. 78/2013, pp. 27-33, in part. p. 30. Si veda anche M. Casini, «Il “figlio a tutti i costi” e la “procreazione medicalmente assistita”. Così la Corte Costituzionale dimentica il primato degli interessi e dei diritti dei minori. La sentenza n. 162 del 2014 e il ritorno dell’eterologa in Italia», in Medicina e Morale, vol. 63, n. 3/2014, pp. 367-403. In quest’ottica, un figlio non è amato per come è, ma viene “accettato” se corrisponde a ciò che si desidera: in questa situazione non è facile accogliere pienamente l’alterità del più fragile e, seppur in altre vesti, sembra ritornare quella concezione “appropriativa” della genitorialità come “potere sul figlio” che negli anni ’70 era stata duramente combattuta. Sul punto, cfr. G. Gambino, «Desiderare un figlio. Linee per una riflessione biogiuridica sul “diritto al figlio” a partire dalla sentenza della Corte Costituzionale sulla fecondazione eterologa», in Archivio giuridico, vol. CCXXXIV, n. 3/2014, pp. 375-400; C.A. Moro, Nuovi modelli di famiglia: quali relazioni, quale tutela per i soggetti deboli, in Genitori, figli e giustizia: autonomia della famiglia e pubblico interesse, 22° Convegno dell’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e la Famiglia, Parma, 13-15 novembre 2003.

169) L’epoca in cui viviamo è stata definita “l’età dei diritti”. Cfr. N. Bobbio, L’età dei diritti, Einaudi, Torino 2005; S. Rodotà, La vita e le regole. Tra diritto e non diritto, Feltrinelli, Milano 2009 e ID., Il diritto di avere diritti, Laterza, Roma 2013; U. Galimberti, I miti del nostro tempo, Feltrinelli, Milano 20166. Secondo autorevole dottrina, in questo momento storico appare necessario ripensare la categoria dei diritti e dei doveri come un Giano bifronte: non c’è l’uno senza l’altro. Il riferimento alla categoria dei doveri appare essenziale nella vita della società per assicurare il bene comune e i diritti di tutti. Cfr. A. Favaro, Ri-pensare i doveri in una società dei diritti plurale: il difetto della democrazia, in A. Pin (a cura di), I nuovi diritti dell’uomo. Le sfide della società plurale, Marcianum Press, Venezia 2012, pp. 213-223.

170) Vittorio Possenti sostiene che si è passati dall’età dei diritti all’età delle pretese: cfr. V. Possenti, Diritti umani. L’età delle pretese, Rubettino, Soveria Mannelli 2017.

171) A.C. Moro, «Il futuro è nelle nostre mani: appunti su un mondo in trasformazione», in Rivista Studi Zancan, n. 6/2005, p. 20. Si pensi alle richieste che in Olanda hanno destato sconcerto: sono state presentate delle proposte di legge che rivendicano il diritto degli adulti di poter legittimamente abusare dei minori se consenzienti. In altre parole, si rivendica la pedofilia come neodiritto. Per tale motivo, il flusso alluvionale di pretese, se non viene valutato in termini di giustizia, rischia di comportare nuove forme di schiavitù e abuso sui minori. Cfr. F. D’Agostino, Parole di Bioetica, Giappichelli, Torino 2004.

172) Sul punto, cfr. F. D’Agostino, Corso breve di filosofia del diritto, Giappichelli, Torino 2011; ID, Diritto e Giustizia. Per un’introduzione allo studio del diritto, Edizione San Paolo, Cinisello Balsamo 2000.

173) A.C. Moro, «Il futuro è nelle nostre mani: appunti su un mondo in trasformazione», cit., pp. 20-21.

174) Degna di nota, sul punto, è la c.d. “formula di Radbruch” che, nata nel contesto nazista, ritiene intollerabile il rispetto della legge positiva quando travalica i confini della giustizia e del rispetto umano: «il conflitto tra la giustizia e la certezza del diritto si dovrebbe risolvere nel senso che il diritto positivo, tutelato per mezzo dell’ordinamento e del potere, ha la precedenza anche se esso è ingiusto e inadeguato sul piano del contenuto, a meno che il contrasto della legge positiva nei confronti della giustizia non raggiunga un livello così insopportabile, che la legge, come diritto ingiusto, debba far posto alla giustizia». Così G. Radbruch, «Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht», in Süddeutsche Juristen-Zeitung, n. 5, 1946, pp. 105-108, trad. it., Ingiustizia legale e diritto sovralegale, in A.G. Conte, P. Di Lucia, L. Ferrajoli, M. Jori (a cura di), Filosofia del diritto, Raffaello Cortina Editore, Milano 2002, pp. 152 e ss. Per quanto riguarda la “banalità del male”, che comporta l’incapacità di pensare e la cieca obbedienza alle leggi valide seppur ingiuste, si rinvia a H. Arendt, La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme, Feltrinelli, Milano 20153.

175) La selezione umana e il miglioramento della razza dell’epoca nazista sembrano tornare sotto nuove vesti con la tecnologia: si pensi all’eugenetica, all’enhancement. Cfr. L. Palazzani, Il potenziamento umano. Tecnoscienza, etica e diritto, Giappichelli, Torino 2015; M.L. Di Pietro, Tra enhancement ed eugenetica: il caso della diagnosi preimpianto, in S. Kampowski, D. Moltisanti (a cura di), Migliorare l’uomo?, Cantagalli, Siena 2011, pp. 181-199; C. Casonato, «Diritto, diritti ed eugenetica: prime considerazioni su un discorso giuridico altamente problematico», in Humanitas, n. 4/2004, pp. 841-856.

176) Si veda L. Zanfrini, «Manipolazione dei “diritti”. Che cos’è civile. Che cos’è illiberale», in Avvenire, 30 ottobre 2018.

177) L’ordinamento giuridico, riconoscendo i diritti di personalità, si è svincolato da un’impronta esclusivamente patrimonialistica. Sul
punto, cfr. A.C. Moro, «Il futuro è nelle nostre mani: appunti su un mondo in trasformazione», cit., pp. 18-41.

178) Cfr. la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, approvata a Ginevra dalla Società delle Nazioni.

179) L. D’Avack, Il progetto filiazione nell’era tecnologica. Percorsi etici e giuridici, Giappichelli, Torino 2012, pp. 5-6.

180) L. Grion, Dalla parte di chi non ha parola. Una riflessione sul nascere tra natura e artificio, in L. Grion (a cura di), Anthropologica. Annuario di studi filosofici. Cose o persone? Sull’esser figli al tempo dell’eterologa, Edizioni Meudon, Trieste 2016, p. 19. Secondo l’Autore, il rischio della fecondazione eterologa consiste nel far pagare al bambino un prezzo troppo alto, non solo perché lo si costringe a sacrificarsi e ad adattarsi ai desideri degli adulti, ma perché riduce le persone a cose, oggetto di desiderio e di disponibilità.

181) Il tema dell’origine è collegato a quello della famiglia: centro e relazione originale, originaria e primordiale che fonda ogni uomo. Sul punto, si veda P. Donati, Manuale di sociologia della famiglia, Editori Laterza, Roma-Bari 2006.

182) E’ alquanto complesso individuare testi giuridici che menzionino le origini come “categoria” giuridica, evidenziandone ogni aspetto, dalla vita alla morte della persona. Uno sforzo sistematico in tal senso si rinviene in A. Palazzo, La filiazione, Giuffrè, Milano 2013. In genere, il tema è collegato all’ambito della “ricerca” delle origini nelle varie pratiche sociali: adozione, parto anonimo, PMA eterologa, maternità surrogata.

183) Le origini incidono nei casi degli impedimenti matrimoniali. Si pensi alla consanguineità, all’età, all’infermità mentale, tutte circostanze che toccano la sfera della propria origine. Sul punto, si veda l’art. 87 del codice civile attinente alla parentela, all’affinità, all’adozione e all’affiliazione.

184) L’Enciclopedia Treccani – riprendendo Aristotele – definisce la “categoria” come «ciascuno dei concetti generali sotto cui si può comprendere ogni realtà (categorie dell’essere, in quanto esprimono la molteplicità dei significati dell’‛essere’)».

185) Sul tema dell’identità e delle relazioni originarie, cfr. E. Scabini, C., Famiglia, identità e rapporti tra le generazioni, in P. Catellani (a cura di.), Identità e appartenenza nella società globale. Saggi in onore di Assunto Quadrio Aristarchi, Vita e Pensiero, Milano 2005, pp. 73-107; E. Scabini, V. Cigoli, Il famigliare. Legami, simboli e transizioni, Raffaello Cortina Editore, Milano 2000; E. Scabini, R. Iafrate, Psicologia dei legami familiari, Il Mulino, Bologna 2003; F. Di Mieri, D. D’Agostino (a cura di), Identità, libertà e responsabilità, Ripostes, Cosenza 2018; G. Gambino (a cura di), Patologie dell’identità e ipotesi di terapia filosofica, Jus Quia Justum Edizioni, Roma 2017; A. Malo, Essere persona. Un’antropologia dell’identità, Armando Editore, Roma 2013.

186) Sul concepimento, inteso come inizio della vita di ogni essere umano, si veda E. Sgreccia, Manuale di Bioetica. Fondamenti ed etica biomedica, vol. I, Vita e Pensiero, Milano 2007.

187) La legge sull’IVG, la n. 194/1978, prevede che la scelta di abortire sia una prerogativa esclusiva della donna. L’art. 5 (ai commi 1 e 2) della summenzionata legge sancisce, infatti, che la presenza dell’uomo nel consultorio, nella struttura sanitaria o presso il medico di fiducia ai quali si rivolge la madre, sia possibile solo nel caso in cui quest’ultima acconsenta. Sul punto, esistono varie sentenze che fanno emergere la contrarietà dei padri sull’interrompere la relazione con i propri figli. Si veda, per esempio, la sentenza della Corte di Cassazione, n. 11094/1998, e quella del Tribunale di Monza, sez. IV, del 26 gennaio 2006 che ha riaperto il dibattito sul risarcimento del danno del padre a cui viene lesa la paternità mediante l’IVG.

188) C. Lalli, Libertà procreativa, Liguori Editore, Napoli 2004, p. 56.

189) Sulla questione dei c.d. “rifiuti umani” si veda A.C. Amato Mangiameli, Corpi docili. Corpi gloriosi, Giappichelli, Torino 2007, pp. 50-51: «un recente regolamento delle onoranze funebri della città di Brema (…) prevede, nel caso di parti prematuri, di nati morti e di interruzione clinica di gravidanza, che i feti non siano eliminati molto semplicemente come rifiuti etici (ethischen Abfall), bensì sepolti in cimitero – sia pure in anonime fosse comuni -, perché sia tributato in ogni caso il dovuto rispetto di fronte alla vita morta». L’Autrice fa emergere come la vita abbia una sacralità intrinseca al punto tale da richiedere rispetto anche nella sua fase di non vitalità. Quanto al regolamento della città di Brema, cfr. J. Habermas, Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino 2002, p. 38. In Italia, tra i primi regolamenti in materia vi è quello della Regione Lombardia che riconosce il feto non più come scarto chirurgico da eliminare o come un semplice rifiuto anatomico. Si veda il Corriere della sera del 31 gennaio 2007.

190) L’Inghilterra è stata, di recente, al centro di uno scandalo: oltre 15mila feti bruciati insieme ad altri “rifiuti” per il riscaldamento degli ospedali. Si tratta di una “pratica di smaltimento”, diffusa in molte strutture ospedaliere, che ha posto seri interrogativi giusfilosofici, quali il considerare il feto al pari di un rifiuto. Cfr. L. Lippera, «Aborto, quindicimila feti inceneriti per riscaldare gli ospedali inglesi», in Il Mattino, 28 marzo 2014.

191) Cfr. R.C. Barra, La personalità giuridica dell’embrione nel diritto pubblico, in Pontificio Consiglio per la Famiglia (a cura di), Famiglia e questioni etiche, vol. 2, EDB, Bologna 2006, pp. 31-39; C. Casini, L’embrione umano: un soggetto. Verso una riforma dell’art. 1 c.c., suppl. alla Rivista “Sì alla vita”, settembre 1996.

192) Si pensi alle rincorse del diritto nell’era del cyberspace: cfr. A.C. Amato Mangiameli, Informatica giuridica, Giappichelli, Torino 2015. Altro aspetto da valutare concerne la lentezza del Legislatore che segue, sempre più, le decisioni giurisprudenziali mantenendo vivo il rapporto da sempre controverso con la Magistratura e lasciando aperto l’antico dilemma: «creazione versus interpretazione?». L’espressione è ripresa da A.C. Amato Mangiameli, Arte e/o tecnica. Sfide giuridiche, Cedam, Padova 2012, pp. 15-24. Sul punto, cfr. anche S. Patti, La fecondazione eterologa e l’evoluzione dell’ordinamento giuridico italiano tra giudice e legislatore, in AA.VV., La fecondazione assistita. Riflessioni di otto grandi giuristi, Corriere della Sera, Milano, 2005, pp. 121-137; G. Fioriglio, «La legislazione di mera formula. Considerazioni a partire da alcune intuizioni di Giovanni Tarello», in Nomos. Le attualità nel diritto, n. 3/2015, pp. 1-11: «Se il contenuto della norma deve essere definito volta per volta dalla magistratura, viene meno la divisione fra i poteri e la magistratura si attribuisce, seppur parzialmente, il compito di svolgere quello stesso ruolo che la Costituzione attribuisce al Parlamento e ciò avviene mediante una sorta di delega implicita. L’aumento dello spazio interpretativo significa trasferimento del potere legislativo dal suo titolare al giudice, organo non elettivo e non politicamente responsabile, che diventa in tal modo, pur in un ambito di civil law, effettiva fonte del diritto».

193) L’“omogenitorialità” è un neologismo generico ideato in Francia dall’Association des Parents et future parents Gays et Lesbiens, e fa riferimento a «tutte quelle situazioni familiari in cui (almeno) un adulto, che si designa come omosessuale, è genitore di (almeno) un bambino». Tuttavia, sotto tale dicitura sono comprese realtà familiari distinte: il figlio di un genitore omosessuale nato da un’unione eterosessuale; il figlio nato da una madre lesbica, single o in coppia che ha fatto ricorso a inseminazione artificiale (con donatore conosciuto o anonimo); il figlio adottato da una persona o da una coppia omosessuale; il figlio nato da madre surrogata “su richiesta” di un single o di una coppia omosessuale (in genere maschile); il figlio nato da un’unione “di circostanza” tra un uomo omosessuale e una donna lesbica (coparentalità) che scelgono di vivere, in seguito, con i loro rispettivi partner omosessuali. Per un approfondimento sul tema si rimanda alla recente raccolta di studi scientifici: E. Canzi, Omogenitorialità, filiazione e dintorni. Un’analisi critica delle ricerche, Vita e Pensiero, Milano 2017.

194) Sul punto, cfr. la Convenzione internazionale sui Diritti dell’Infanzia e la Convenzione dell’Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del 1993.

195) Cfr. V. Buonomo, «La violazione dei diritti dei minori alla luce dell’applicazione della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia», in Familia et Vita, Anno XV, n. 2/2010, pp. 119-137.

196) R. Guardini, Das Ende der Neuzeit, Werkbund-Verlag, Würzburg 1965, pp. 30-31.

197) La domanda “chi sono?” non dipende solamente dai fatti, dalla propria origine e dal proprio destino, ma anche dagli atti, dalle azioni che si traducono in un “chi voglio essere?”. Tutto questo processo di costituzione dell’identità non può non avere carattere relazionale e dinamico, influenzato da quei Tu che, incontrandosi lungo l’intero percorso della propria vita, ne condizionano in qualche modo il cammino. Con l’inter-agire si decide della propria vita, ci si smaschera davanti agli altri e ci si rivela a se stessi. Per tale motivo, alla domanda “chi voglio essere” si risponde anche in base a “chi sono” e a “chi sono stato”. Per quanto concerne il tema dell’agire, cfr. H. Arendt, Vita Activa. La condizione umana, Bompiani, Milano 2016. Tuttavia, sapere “chi sono” aiuta la persona a non rivolgere lo sguardo continuamente al passato e permette di indirizzarlo al futuro. Camminare in avanti, ma con lo sguardo fisso indietro, non consente di sapere dove si va e quale strada si percorre. Restare ancorati al passato può, perciò, diventare un rischio per la crescita e per un benessere psicofisico equilibrato.

198) Appartiene all’ovvietà considerarsi “figlio” sin dalla nascita, eppure una più autentica acquisizione di tale status si acquisisce non nell’età infantile o adolescenziale, ma in quell’età in cui si trasla la dinamica di “essere figlio” in quella di “avere un figlio”. L’età adulta è quella del “distacco”, momento in cui si riesce a scindere e a vedere la realtà in modo più realistico e consapevole, con un’accettazione diversa della propria storia. Tutte le componenti dell’humanum, come ad esempio il dato biologico e quello “affettivo”, si ridimensionano e si collocano in maniera più appropriata. Cfr. M. Recalcati, Le mani della madre. Desiderio, fantasmi ed eredità del materno, Feltrinelli, Milano 2015.

199) Cfr. E. Sgreccia, Manuale di Bioetica. Fondamenti ed etica biomedica, cit.; L. Palazzani, Introduzione alla biogiuridica, Giappichelli, Torino 2002, p. 139.

200) Sullo spaesamento legato all’origine etnica si rinvia a L. Ferrari, R. Rosnati, «La costruzione dell’identità etnica nel percorso dell’adozione: alcuni spunti dalle recenti ricerche», in Minori giustizia, n. 2/2012, pp. 56-64. Quanto allo spaesamento psichico si rimanda a R. Bonito Oliva, G. Cantillo (a cura di), Natura e cultura, Guida editori, Napoli 2009. Quanto qui asserito si potrebbe traslare nell’ambito della ricerca delle origini per evidenziare come il desiderio della ricerca delle stesse sia inappagabile poiché rimanda alla vita psichica originaria. Il desiderio, come la generatività, non è mai estraneo e autoreferenziale, ma è originario in quanto incapace di autogenerarsi. «Perciò il desiderio continua a inseguire nell’altro l’immagine di sé, provandosi così a placare, attraverso la ricerca impossibile del possesso dell’altro, il dolore d’una perdita immemorabile e l’ansia di un recupero sempre imminente»: ivi, p. 258.

201) Cfr. M. Cortelazzo, P. Zolli, voce Origine, in Dizionario etimologico della lingua italiana, Zanichelli, Bologna 1999, pp. 884-885.

202) M.G. Stanzione, Identità del figlio e diritto di conoscere le proprie origini, Giappichelli, Torino 2015, p. 2.

203) Ibidem.

204) Cfr. A. Ossicini, Il rapporto psicologico bambino-madre, in A. Tarantino (a cura di), Per una Dichiarazione dei diritti del nascituro, Giuffrè, Milano 1996, pp. 123-128, in part. p. 127: «Ciascuno dei genitori svolge ruoli diversi e complementari, a partire dalle primissime fasi di vita del bambino. La polarità maschile/femminile nella coppia genitoriale rappresenta la condizione necessaria per un armonico sviluppo psicologico del bambino, ivi compresa l’acquisizione di un’identità sessuale, che trova all’interno del ‘triangolo’ in questa fase lo spazio per potersi rappresentare e definire. In assenza di tale condizione il bambino può incorrere in seri danni che riguardano la sfera affettiva, ma anche quella relazionale e cognitiva».

205) Secondo F. D’Agostino, le esperienze “fallimentari” della famiglia rientrano nella sfera dell’ordine ontico (delle molteplici forme e modalità di violenza che possono caratterizzarla), da distinguere dalla struttura ontologica di famiglia, da intendersi come principio e fondamento costitutivo dell’uomo, come animale familiare. «Ogni volta che la famiglia tradisce se stessa dà una paradossale e tragica conferma della sua verità», proprio perché dalla famiglia non ci si aspetta un tradimento. F. D’Agostino, Famiglia, matrimonio, sessualità. Nuovi temi e nuovi problemi, Pagine, Roma 2016, p. 20.

206) Si veda L. Morini, «La ricerca delle origini», in Prospettive sociali e sanitarie, n. 4/2009, pp. 14-17.

207) I c.d. “futuri scenari” che potranno riguardare l’Italia sono in realtà pratiche, conseguenze e problematiche già emerse e studiate in altri contesti europei e internazionali. Cfr. E.A. Zannoni, «Adopción plena y derecho a la identidad personal. La “verdad biológica”: ¿nuevo paradigma en el derecho de familia?», in La Ley, 1998-C, pp. 1179-1181.

208) Il principio del favor veritatis sorpassa il principio del favor legitimitatis a seguito dell’importanza data, a livello internazionale, sovranazionale e nazionale, al diritto all’identità personale. Ciò comporta maggiore rilevanza del diritto a conoscere le proprie origini biologiche su quello all’intimità del progenitore, in virtù del principio del favor filii. Sul punto, cfr. A. Torres Flor, Derecho a la identidad y reproducción humana asistida heterológa, Arequipa, Perù 2014, pp. 124-127. Parte della dottrina sostiene che il favor veritatis non entra in conflitto con il favor minoris per il fatto che, in alcuni casi, è la falsità del riconoscimento che lede il diritto del minore alla propria identità. Cfr. G. Bonilini, M. Confortini (a cura di), Codice ipertestuale della famiglia. Commentario con banche dati di giurisprudenza e legislazione, Utet, Torino 2009, p. 46. Diversamente, le recenti sentenze della Corte di Cassazione sostengono che non sempre il riconoscimento della genitorialità equivalga al miglior benessere psicofisico del minore.

209) Cass., n. 15024/2016.

210) La ricerca delle proprie origini oggi è facilitata dai mezzi di comunicazione. Nell’era di internet esistono vari social network che consentono alle persone di “ritrovarsi” bypassando le regole giuridiche e le precauzioni che garantiscono un miglior accompagnamento al percorso di ricerca. Negli USA, alcuni anni fa, ci fu un caso che sconvolse l’opinione pubblica: una madre ritrovò il figlio mediante internet, ma quella relazione divenne in seguito un rapporto incestuoso. C. Zamin, «Ecco come trovare i genitori su facebook può cambiare la vita», in Il Sole 24 ore, 19 luglio 2011. Quanto ai siti che concernono la ricerca delle origini, si pensi al blog americano del New York Times, “Motherlode”, di Lisa Belkin o al gruppo Facebook, “La punizione dei 100 anni”, nato in Italia per i figli non riconosciuti.

211) La definizione “varie declinazioni del diritto a conoscere le proprie origini” induce a riflettere sul tema in modo distinto, in base ad ogni fattispecie. Essa si rinviene in M. Casini, «Il dibattito in biogiuridica. Il diritto a conoscere le proprie origini tra fecondazione eterologa, adozione e parto anonimo», in Medicina e Morale, vol. 64, n. 4/2015, pp. 641-661.

212) E continua, al comma 2: «Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui, se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide».

213) Nei commi successivi si afferma: «2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni. 3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo».

214) Così, testualmente, si esprime la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso Godelli c. Italia, 25 settembre 2012, ric. 33783/2009, § 45.

215) Corte EDU, Godelli c. Italia, cit. e similmente la Corte di Cassazione n. 15024/2016: «La Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza emessa il 25 settembre 2012 nel caso Godelli contro Italia ha dato una interpretazione dell’art. 8 della Convenzione E.D.U., che riconduce il diritto alla conoscenza delle proprie origini nell’ambito di applicazione della nozione di vita privata e specificamente nella sfera di protezione dell’identità personale. In questa prospettiva la Corte europea ha affermato che l’art. 8 protegge il diritto all’identità e alla realizzazione personale e quello di intessere e sviluppare relazioni con i propri simili e il mondo esterno. A questa realizzazione della personalità concorrono la conoscenza dei dati concernenti la propria identità di essere umano e l’interesse vitale, protetto dalla convenzione, di ottenere le informazioni necessarie per apprendere la verità su un aspetto importante dell’identità personale quale la identità dei propri genitori. La nascita e le sue circostanze rientrano dunque nell’ambito degli elementi della vita privata del bambino e poi dell’adulto, garantiti dall’art. 8 della Convenzione che trova pertanto applicazione in questa materia».

216) Corte EDU, Gaskin c. Regno Unito, 7 luglio 1989, ric. n. 10454/1983. In questo caso, la Corte stabilisce l’importanza di conoscere le informazioni e gli aspetti dell’infanzia, tra cui rientrano quelli della nascita.

217) Corte EDU, Mikulic c. Croazia, 7 febbraio 2002, ric. n. 53176/1999, § 29. La Corte evidenzia come le notizie sulla nascita siano necessarie per la formazione della personalità.

218) Corte EDU, Mikulic c. Croazia, cit., § 65.

219) Come espressamente riportato nella recente sentenza della Corte di Cassazione n. 15024/2016.

220) Nell’ordinamento tedesco vi è tradizionalmente la tendenza a dare preminenza, quasi assoluta, alla verità biologica della filiazione al punto tale che la ricerca delle origini diviene, in genere, il mezzo per la costituzione del vincolo giuridico. Sul punto, cfr. F. Furkel, «Le droit à la connaissance de ses origines en République Fédèrale d’Allemagne», in Révue Internationale de Droit Comparé, vol. 49, n. 4/1997, pp. 931-959.

221) Si veda M.G. Stanzione, Identità del figlio e diritto di conoscere le proprie origini, cit., pp. 112-113.