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La legislazione antiriciclaggio Vaticana. Il ruolo dell’AIF, l’Autorità di Informazione Finanziaria.

Francesco Paolo Schiavone

Sommario: 1. Premessa. –  2. L’evoluzione normativa vaticana in tema di antiriciclaggio. – 2.1. La riforma sotto il pontificato di Papa Francesco. – 3. Il ruolo dell’Autorità di Informazione Finanziaria (AIF): Competenze e struttura. 

1. Premessa

Il riciclaggio di proventi illeciti è oggi un fenomeno dai notevoli riflessi economici, politici e sociali e la globalizzazione della finanza e del credito ne rappresentano un aspetto significativo.

Tale fattispecie si pone infatti come una minaccia per l’economia globale a causa dei suoi effetti destabilizzanti per il sistema finanziario e può confluire in un inquinamento dei mercati, condizionando sempre di più le transazioni commerciali attraverso flussi di liquidità, volti ad alterare gli assetti finanziari e le economie legali.

In un quadro di questo tipo la dimensione transnazionale delle attività illecite ha richiesto processi di armonizzazione internazionale della disciplina antiriciclaggio, al fine di prevenire la continua movimentazione di fondi illeciti in presenza delle lacune legislative degli ordinamenti statuali.

La comunità internazionale e l’Unione Europea per tali ragioni si sono dotate di strumenti normativi volti a contrastare il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo attraverso interventi coordinati.

Di recente infatti abbiamo assistito all’entrata in vigore della IV direttiva antiriciclaggio n. 849/2015(1 a dimostrazione del costante impegno profuso per contrastare qualsiasi forma di criminalità organizzata, che potenzialmente potrebbe minacciare la stabilità finanziaria europea e di conseguenza gli equilibri economici mondiali.

Nel dicembre 2009 la Santa Sede, in nome e per conto di Città del Vaticano, si è aperta alla necessità dei tempi, ratificando la Convenzione monetaria 2010/C 28/05 al fine di impegnarsi a recepire tutte le direttive e gli atti giuridici comunitari volti a prevenire e contrastare il fenomeno del riciclaggio(2.

L’anno successivo abbiamo assistito ad un’importante opera di innovazione legislativa, prima con Papa Benedetto XVI e successivamente con Papa Francesco, sia adeguando i sistemi finanziari vaticani, in materia penale e tributaria, agli standard comunitari richiesti, sia rispettando il peculiare legame esistente tra diritto vaticano e diritto canonico(3.

La Santa Sede così facendo ha svolto il proprio ruolo come parte attiva e garante nell’attuale contesto di globalizzazione economica dei mercati ed ha successivamente stipulato nell’aprile del 2015 una Convenzione con l’Italia, al fine di assicurare un continuo scambio di informazioni in campo fiscale per la lotta all’elusione ed all’evasione fiscale.

L’obiettivo dell’elaborato è quello di analizzare nel dettaglio l’evoluzione normativa vaticana rispetto al fenomeno dell’antiriciclaggio, confrontandola con la disciplina attualmente vigente nella Città del Vaticano ed approfondendo il ruolo di un fondamentale organismo di informazione finanziaria, quale l’AIF, compiendo quindi un importante passo in avanti nell’ottica della maggiore trasparenza delle operazioni finanziarie transnazionali.

2. L’evoluzione normativa vaticana in tema di antiriciclaggio.

Il recente processo normativo, relativo alle misure di prevenzione e contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, non ha riguardato esclusivamente Città del Vaticano, quale stato indipendente, ma anche la Santa Sede.

Quest’ultima, in base al diritto canonico, non è solo l’autorità suprema della Chiesa, identificabile con il sommo pontefice, ma comprende – nella sua definizione propria – anche la Segreteria di Stato, il Collegio Cardinalizio, il Consiglio per gli Affari Pubblici e tutti gli altri organismi della Curia Romana(4.

Diviene necessario quindi inquadrare l’evoluzione normativa nell’ultimo ventennio.

Il punto di partenza imprescindibile è rappresentato dalla Convenzione del 2000 con l’Italia, che aveva la funzione di agente per l’Unione Europea(5 nella trattativa finalizzata a consentire al Vaticano l’utilizzo della moneta unica europea.

In virtù di tale impegno lo Stato di Città del Vaticano non avrebbe potuto emettere banconote, monete o sostituti monetari di qualsiasi tipologia se non in virtù di un accordo sulle condizioni di tali emissioni e pertanto divenivano applicabili sul suo territorio solo le norme comunitarie relative a banconote e monete in euro(6.

L’onere di collaborazione nella lotta alla contraffazione e falsificazione monetaria fu successivamente delineato e meglio evidenziato nella stipula della seguente convenzione monetaria del 2009, senza l’intermediazione dell’Italia, direttamente tra Unione Europea e Città del Vaticano e ciò determinava a tutti gli effetti un reciproco e reale interesse delle parti stipulanti a prevenire le attività illegali correlate alla tipologia oggetto della disamina(7.

In tale contesto pertanto era stato previsto che gli istituti finanziari, con sede nello Stato Vaticano, potessero accedere ai sistemi di regolamento interbancario ed ai sistemi di pagamento dell’Eurozona, in base alle condizioni fissate dalla Banca d’Italia e nel rispetto degli accordi con la BCE (Banca Centrale Europea).

Successivamente fu Papa Benedetto XVI a disporre l’emanazione di una serie di interventi legislativi, volti alla prevenzione della frode, del riciclaggio e della contraffazione monetaria.

Nella lotta per contrastare i reati di falsificazione di monete la legge n.  CXXVIII del 30 dicembre 2010(8 dettò infatti la disciplina volta alla realizzazione di una sinergia tra le competenti autorità vaticane e quelle italiane.

Un esempio classico era il caso in cui venivano intercettate all’interno di Città del Vaticano banconote presunte false; quest’ultime andavano inviate alla Presidenza del Governatorato, che a sua volta aveva il compito di inviarle alla Banca d’Italia per gli opportuni adempimenti comunitari.

L’obiettivo poteva infatti essere perseguito avvalendosi di un’efficiente cooperazione internazionale relativa allo scambio di informazioni sulla falsificazione e l’immissione in circolazione di banconote e monete; nello specifico l’autorità vaticana poteva organizzare il proprio personale, autorizzandolo a partecipare ad incontri e seminari di aggiornamento, organizzati dalla Commissione Europea.

Va aggiunto che la successiva legge, n. CXXX del 30 dicembre 2010, ha permesso di introdurre ulteriori regole in materia di riproduzione e/o sostituzione di banconote danneggiate.

Nell’ipotesi in cui la Direzione dei servizi di sicurezza e protezione civile avesse il potere di rilevare una fattispecie delittuosa di questo tipo avrebbe avuto la possibilità di trattenere le banconote, al fine di presentarle al Promotore di Giustizia vaticano, che svolge funzioni assai simili a quelle del Pubblico Ministero all’interno del nostro ordinamento.

Un altro intervento normativo di non poco conto è rappresentato dalla legge n. CXXIX, relativo alla regolamentazione dell’emissione di monete in euro, nonché per la determinazione del volto papale da riportare sulle banconote.

Infatti, nel caso in cui vi fossero riproduzioni illecite, è prevista tutt’ora l’applicazione di leggi civili e penali vaticane, nonché l’attivazione delle procedure dell’Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato(9, che è l’autorità competente alla tutela dei diritti d’autore all’interno di Città del Vaticano.

Inoltre è possibile osservare che, al fine di assicurare una collaborazione costante con l’Unione Europea, è stata prevista la possibilità di provvedere al ritiro della circolazione di monete false, inviandole successivamente alla Commissione Europea.

Contestualmente Papa Benedetto XVI con Motu Proprio, in esecuzione della Convenzione Monetaria del 2009, aveva previsto che le misure di prevenzione e contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo fossero applicabili anche ai Dicasteri della Curia Romana ed a tutti gli organismi ed enti indipendenti della Santa Sede.

Così facendo si è assistito ad una vera e propria determinazione della suprema autorità ecclesiastica, che ha delegato al giudice il perseguimento di fatti criminosi nell’ordinamento della Chiesa(10.

Un’estensione di questo tipo ha prodotto come effetti un’inevitabile dilatazione della giurisdizione dei Tribunali vaticani nei confronti di suddetti enti, nella misura in cui essi si trovino a svolgere attività finanziarie, come quelle indicate all’art. 2 della legge poc’anzi citata(11.

Tale fenomeno non è del tutto anomalo, considerando che lultraterritorialità della giurisdizione del giudice vaticano è da tempo consolidata, in virtù di quel processo di globalizzazione finalizzato ad attenuare il principio di territorialità del diritto positivo(12.

Un’ulteriore fase di armonizzazione del diritto vaticano(13 è avvenuta poco dopo con la costituzione dell’AIF, l’autorità di informazione finanziaria, la cui finalità è quella di assicurare un controllo continuo e preventivo del riciclaggio e del finanziamento terroristico rispetto ad ogni soggetto dello Stato vaticano, della Curia e di ogni altro organismo indipendente della Santa Sede.

L’Autorità in questione ha anche provveduto all’elaborazione di indici di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette, al fine di creare un potente strumento di trasparenza associato ad una valida normativa antiriciclaggio, finalizzata ad una tracciabilità efficace delle movimentazioni finanziarie.

Possono essere presi in considerazione come esempi di condotte anomale l’effettuazione di operazioni da parte di soggetti rientranti nelle liste di persone associate ad indagini riguardanti fatti di terrorismo o richieste da parte di organizzazioni non profit che – per le loro caratteristiche – appaiono incoerenti con l’attività dichiarata o normalmente esercitata(14.

A seguito però delle direttive del Moneyval(15, la legge n. CXXVII ha subito delle modifiche per colmare alcune lacune normative, proprio in virtù dell’emanazione del decreto d’urgenza n. CLIX del Governatorato della Santa Sede.

Il nuovo testo legislativo ha posto come obiettivo preponderante l’interconnessione tra le autorità competenti, affidando il compito di coordinamento alla Segreteria di Stato.

Quest’ultima è divenuta referente principale per la definizione delle politiche in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio e terrorismo e cura l’adesione della Santa Sede ai trattati ed agli accordi previsti a livello internazionale.

Alla Pontificia Commissione è stata conferita la competenza di adottare regolamenti generali ed invece alla Gendarmeria la possibilità di stipulare Protocolli di intesa con le autorità di altri Stati, ridimensionando l’organigramma statuale della gestione interna.

Inoltre, grazie a suddetto intervento, sono stati meglio definiti i fenomeni legati al riciclaggio ed è stata introdotta la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche(16.

Sul punto Moneyval ha rilevato però che la responsabilità amministrativa dell’ente ecclesiastico non sia riscontrabile se le persone fisiche, agenti in nome e per conto dello stesso, non vengano condannate per delitti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

La Santa Sede infine, agendo anche per conto dello Stato di Città del Vaticano, ha ratificato la Convenzione di Vienna nel 1998 in tema di traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, nel 1999 la Convenzione di New York per la repressione del finanziamento terroristico e nel 2000 a Palermo la Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale, rendendo tali convenzioni direttamente applicabili nell’ordinamento senza necessità di recepimento(17.

Questa lunga disamina dell’evoluzione storico-normativa ci ha permesso del resto di porre le imprescindibili premesse per poterci addentrare nella riforma in tema di legislazione antiriciclaggio vaticana, avvenuta sotto il Pontificato di Papa Francesco.

2.1 La riforma sotto il Pontificato di Papa Francesco.

In linea di continuità con la lotta al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo la Santa Sede ha rinnovato il suo impegno nell’adoperare gli strumenti giuridici sviluppati dalla Comunità internazionale e contemporaneamente Papa Francesco, con il Motu Proprio dell’11 luglio del 2013, ha realizzato un’importante riforma dell’ordinamento penale(18.

Nel dettaglio infatti è stata estesa la giurisdizione dei Tribunali vaticani a tutti i reati commessi da pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, anche al di fuori del territorio di Città del Vaticano.

Il paragrafo 3 del Motu proprio ha specificato che per pubblici ufficiali si intendono i dipendenti della Curia Romana e delle Istituzioni collegate alla Santa Sede, i legati pontifici, i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione ed infine ogni altra persona titolare di un mandato amministrativo o giudiziario, a titolo permanente o temporaneo, remunerato o gratuito, a prescindere dal livello gerarchico.

Nell’agosto dello stesso anno inoltre il Pontefice ha previsto l’attribuzione all’AIF della funzione di vigilanza prudenziale sugli enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria ed ha esteso la giurisdizione giudiziaria degli organi della Santa Sede alle organizzazioni non profit, che presentano personalità giuridica canonica e sede nello Stato Pontificio.

Contestualmente abbiamo assistito all’istituzione del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CO.SI.FI.), il cui fine è quello di coordinare le Autorità competenti della Santa Sede e di Città del Vaticano, con il potere di prevenire anche la proliferazione delle armi di distruzione di massa e si rafforzava il ruolo dell’AIF nella cooperazione internazionale, ammettendola all’Egmont Group.

Quest’ultimo è un forum globale che riunisce tutte le unità di informazione finanziaria ed è composto da ben 149 Stati; l’obiettivo è quello di condividere pratiche e regole di collaborazione internazionale.

Nello stesso periodo è stata disposta l’istituzione di una Commissione di monitoraggio delle attività dello IOR (Istituto delle Opere di Religione), per una migliore armonizzazione della missione della Chiesa e della Sede Apostolica, raccogliendo e presentando al Pontefice i risultati dell’Istituto(19.

La Santa Sede si è inoltre impegnata a fornire la documentazione dettagliata delle innovazioni legislative dell’ultimo anno ai valutatori del Moneyval, ottenendo riscontri positivi rispetto al processo di adeguamento del sistema operativo finanziario del Vaticano e dando rilievo ai principi generali di efficienza, vigilanza e trasparenza finanziaria.

Proprio sulla base di questi tre principi nell’ottobre del 2013 la Pontificia Commissione Vaticana ha approvato la legge n. XVIII, partendo dal presupposto che – pur non esistendo un libero mercato all’interno di Città del Vaticano – le attività illecite minacciano sempre di più la stabilità del settore economico, professionale e commerciale.

In tal modo diviene fondamentale contribuire alla prevenzione di tali fattispecie criminose, quali in primis il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo, adottando adeguati sistemi di vigilanza e informazione finanziaria nonché assicurando il controllo delle frontiere(20.

Così facendo conseguentemente è sorto un vero e proprio testo unico in materia finanziaria vaticana, articolato in ben otto Capi e nello stesso tempo si è delineato un adeguamento della legislazione vaticana ai parametri Moneyval e del GAFI(21.

La prima parte della suddetta legge, n. XVIII, prevede al capo II la regolamentazione dell’attività di valutazioni di rischi, il terzo capo si occupa della cd. “adeguata verifica”, il quarto del trasferimento internazionale di fondi; a seguire gli obblighi di registrazione e conservazione dei dati e dei documenti da parte dei soggetti obbligati nonché la segnalazione delle attività sospette, rispettivamente ai capi V e VI.

Infine nell’ultimo capo (VIII) si consacra il ruolo dell’AIF, attribuendo ad essa – in questo assetto normativo – un diffuso potere di regolamentazione e controllo sanzionatorio.

All’interno della disciplina in esame va inoltre sottolineato che intercorre una netta distinzione tra l’attività istituzionale e quella professionale svolta dagli enti soggetti al monitoraggio.

Quest’ultima è configurata dalla legge come attività economica organizzata, esercitata in maniera abituale, al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, svolta in nome e per conto di terzi e trova applicazione la disciplina della vigilanza prudenziale(22.

L’attività istituzionale invece – pur essendo legata alle operazioni di natura finanziaria – risulta esente dalla disciplina della vigilanza prudenziale.

Ne deriva quindi che l’attività professionale sia sottoposta tanto alla normativa riciclaggio quanto alla vigilanza prudenziale, mentre l’attività istituzionale, pur essendo espressiva della sovranità della Santa Sede, sia soggetta esclusivamente alla disciplina antiriciclaggio.

Emerge di conseguenza lo spirito del diritto finanziario vaticano, quale diretta rappresentazione della natura giuridica canonica degli enti, mentre la normativa finanziaria assolve la funzione della regolamentazione temporale degli enti operanti nella realtà economica globale(23.

Tali enti infatti riflettono tutti i profili di specialità dell’ordinamento vaticano ed essendo dotati di personalità giuridica canonica sono sottoposti all’autorità della Santa Sede, al fine di valorizzarne al meglio la missione, come si evince dalla lettura del canone 414 del Codice di diritto canonico(24.

Gli insegnamenti del Pontefice, in materia economico-finanziaria, si riscontrano anche nel Titolo VI della legge oggetto di disamina, soffermandosi sulle misure contro i soggetti che minacciano la pace e la sicurezza internazionale(25.

Il legislatore vaticano aveva infatti fissato come obiettivo quello di meglio attribuire concreta rilevanza al valore della pace, che diversamente rischiava di trasformarsi in una mera dichiarazione di principio, attribuendo infatti una competenza funzionale diretta ed esclusiva al Presidente del Governatorato sul tema.

Così facendo quest’ultimo, sentita la Segreteria di Stato – che mantiene il suo ruolo essenziale di coordinamento – può approvare e aggiornare periodicamente, con ordinanza, la lista dei soggetti in relazione ai quali sussista fondato motivo di ritenere che possano minare la sicurezza internazionale.

Tali nominativi permettono un’identificazione inequivocabile dei soggetti in questione e tale iscrizione è sottoposta ad una specifica valutazione, disciplinata all’art. 72 comma 1 lettera a-d della legge di riferimento(26.

Va altresì precisato che per l’iscrizione nella lista non è richiesta né una condanna penale né la pendenza di processi penali, ma la sola sussistenza di fondati motivi di sospetto.

Viene attribuita anche la prerogativa mediata, sotto forma di proposta, al Promotore di Giustizia, al Capo della Gendarmeria ed all’AIF di presentare al Presidente del Governatorato una proposta di inclusione dei soggetti rispetto ai quali vi sia il fondato motivo di ritenere un eventuale coinvolgimento in attività di terrorismo, ricordando però che essi hanno l’onere di trasmettere ed allegare anche le informazioni e documentazioni pertinenti.

E’ naturalmente ammessa la possibilità per il Presidente, sentita la segreteria di Stato, di rimuovere dalla lista i soggetti nei cui confronti è venuto meno tale fondato motivo; allo stesso tempo si garantisce l’eliminazione del nominativo di chi è stato iscritto per errore o motivo infondato.

Inoltre va rilevato che si concede all’AIF il potere di disporre blocchi preventivi su fondi e risorse economiche dei soggetti rientranti nella suddetta lista, informando gli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria.

In tal modo i fondi e le risorse, oggetto di blocco preventivo, non posso essere utilizzati per trasferimenti o operazioni finanziarie; il provvedimento può tuttavia essere dichiarato inefficace se nel termine di 15 giorni dalla data d’adozione il soggetto non sia iscritto alla lista.

Data la particolare complessità della procedura, eventuali terzi in buona fede, che vantino diritti su fondi o risorse bloccate, possono promuovere un giudizio civile per l’accertamento del loro diritto con conseguente e potenziale restituzione dei beni o risarcimento del danno.

A tal punto dell’analisi diviene di fondamentale importanza approfondire l’organizzazione e la struttura dell’Autorità di Informazione Finanziaria che, come abbiamo avuto modo di osservare, è divenuta nell’ambito delle riforme un pilastro per la vigilanza e per l’intelligence della lotta al riciclaggio ed al finanziamento delle attività terroristiche.

3. Il ruolo dell’Autorità di Informazione Finanziaria (AIF): Competenze e struttura.

L’AIF(27 è l’autorità centrale per la vigilanza e la regolamentazione del contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo ed è stata istituita da Papa Benedetto XVI con la Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio in data 30 dicembre 2010.

Successivamente Papa Francesco ha modificato ed integrato le funzioni dell’organo mediante due distinti interventi: il Motu proprio “La Promozione” e il Motu proprio “Mediante”.

Con il primo intervento è stata attribuita la funzione di vigilanza prudenziale degli enti che svolgono attività professionale di natura finanziaria, mentre con il secondo vi è stato un allineamento alle richieste dei valutatori di Moneyval, riformando totalmente la struttura interna dell’istituzione.

L’Autorità di conseguenza oggi è composta da un Presidente, un Consiglio direttivo ed un Direttore ed al fine di garantire una separazione funzionale sono state previste procedure e misure ad hoc, ponendo da un lato l’ufficio per la vigilanza e la regolamentazione e dall’altro l’ufficio per l’informazione finanziaria.

Nello specifico il Consiglio direttivo è composto da quattro membri e da un Presidente, nominati dal Papa con cadenza quinquennale, tenuto conto che le persone candidabili non possano trovarsi in situazioni di conflitto di interesse e debbano godere di onorabilità e competenze nei settori giuridico-economici e finanziari.

Esso formula le linee di politica generale, le strategie fondamentali di approvazione del programma delle verifiche a distanza e le ispezioni in loco dei soggetti vigilati, così come predisposto dal Direttore.

Ogni anno il Consiglio direttivo è tenuto altresì all’approvazione del bilancio consuntivo, entro il 31 marzo, nonché del bilancio preventivo, entro il 31 ottobre.

Deve inoltre approvare un rapporto pubblico contenente dati, informazioni e “statistiche non riservate” in base all’attività svolta dall’Autorità nell’esercizio delle sue funzioni ed un rapporto confidenziale per la Segreteria di Stato.

Al vertice di tale organo troviamo il Presidente, che possiede la rappresentanza legale dell’ente ed il potere di firma e deve convocare e presiedere le sedute del Direttivo, con cadenza trimestrale, stabilendo l’ordine del giorno ed il coordinamento dei lavori.

L’ultima figura istituzionale da tenere in evidenza nell’organigramma gerarchico è il Direttore che, seguendo le linee di politica generale, deve dirigere ed organizzare le attività dell’Autorità.

La sua nomina avviene ad opera del Segretario di Stato ogni cinque anni, su proposta formulata dal Presidente ed una volta insediato è tenuto all’assunzione ed alla formazione del personale.

Entro il 28 febbraio di ogni anno il Direttore deve proporre al Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed entro il 30 settembre il bilancio preventivo; deve inoltre collaborare e coordinare gli altri organi all’AIF nonché le altre articolazioni della Santa Sede, partecipando sia alle sedute del Consiglio direttivo, senza diritto di voto, sia del Comitato di Sicurezza Finanziaria, trasmettendo i rapporti, i documenti ed i dati al Promotore di Giustizia presso il Tribunale vaticano.

Lo stesso Direttore dovrà partecipare alle delegazioni della Santa Sede presso le istituzioni finanziarie e presso gli organismi tecnici internazionali, competenti in materie di prevenzione e contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo; viene inoltre coadiuvato da un Vicedirettore, nominato a sua volta dal Segretario di Stato su proposta formulata dal Presidente(28.

L’AIF è inoltre dotata di risorse umane e materiale per le sue funzioni istituzionali e consta nella sua articolazione interna di capi ufficio, membri del personale ed esperti, tenuti altresì ad occuparsi della regolamentazione del diritto di accesso alle informazioni ed alla collaborazione interna ed internazionale.

Per ragioni di completezza si osserva infine che tutta la documentazione raccolta debba essere utilizzata esclusivamente ai fini ordinamentali vaticani e risulta coperta dal segreto d’ufficio(29.

Dopo la completa disamina della struttura organizzativa dell’AIF risulta opportuno delineare tutte le sue competenze ad oggi, a seguito dell’intervento di riforma legislativa.

Innanzitutto l’Autorità di Informazione Finanziaria svolge la funzione di vigilare sugli enti che svolgono professionalmente attività finanziarie per il contrasto del riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo, effettuando anche ispezioni in loco, verifiche a distanza ed esami a campione al fine di raccogliere ed analizzare tutte le necessarie informazioni.

E’ altresì l’ente predisposto alla vigilanza prudenziale sugli organismi economici e dispone, grazie alla disciplina attuale, del potere di irrogazione sanzionatori attraverso alcuni specifici strumenti.

Vanno annoverati infatti il richiamo scritto e le sanzioni pecuniarie in caso di totale o parziale inadempimento, mentre nei casi più gravi l’AIF può proporre al Presidente del Governatorato l’adozione di interdizione dall’attività nel settore economico, commerciale o professionale, in capo a persone fisiche.

L’Autorità può inoltre segnalare le attività sospette al Promotore di Giustizia(30, con una finalità perfettamente sinergica, in quanto può accedere tempestivamente ed approfonditamente a tutte le informazioni di natura finanziaria, amministrativa ed investigativa, oltre ad avere competenza in materia fiscale nell’ipotesi di frode, elusione ed evasione fiscale(31.

Tra le attività svolte si evidenziano anche la raccolta e l’analisi delle dichiarazioni di trasporto transfrontaliero di denaro contante, avvalendosi della collaborazione della Gendarmeria dello Stato Vaticano ed infine la vigilanza sull’applicazione degli adempimenti in materia di adeguata verifica nelle distinte tipologie, in base all’ “alto o basso rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo”, che ci apprestiamo ad esaminare.

Preliminarmente si osserva che il procedimento di adeguata verifica sia mirato all’acquisizione, da parte dell’ente obbligato, di informazioni sulla clientela con conseguente creazione di un profilo di rischio riciclaggio.

I soggetti obbligati, sia persone fisiche sia giuridiche, vengono individuati attraverso un controllo sulle attività professionali di natura finanziaria, nel rispetto degli obblighi regolamentari e nel caso in cui non fosse possibile svolgere tale verifica la normativa in esame prevede il divieto esplicito di instaurazione di un rapporto o transazione con tali soggetti, ex art. 17 comma 4 lettera B della legge n. XVIII dell’ottobre 2013.

Infine vanno distinte le ipotesi di basso ed alto rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Nel primo caso si osserva che l’AIF può ricorre ad una verifica con procedimento semplificato, seppur proporzionato alla categoria ed all’area geografica del soggetto in questione e non è esente dall’attuazione dei predetti obblighi di registrazione, conservazione ed eventuale segnalazione di attività criminose e/o sospette.

Di contro però, in caso di alto rischio, i soggetti sono obbligati a sottostare alla procedura rafforzata, nelle ipotesi di cui agli art. 26-30 e 41 della legge.

Per ragioni di completezza annoveriamo i casi in cui la controparte non sia fisicamente presente, o ove ci si riferisce a persone politicamente esposte, polizze di assicurazioni sulla vita connesse ad investimenti, attività complesse ed inusuali etc.

Si potrebbe ritenere che i soggetti che svolgano le attività di natura finanziaria occasionalmente siano esenti da tale normativa, invece al fine di una maggiore trasparenza e rispondenza alle finalità del legislatore vaticano, le decisioni di questo tipo devono essere motivate in forma scritta ed eventualmente revocate in ipotesi di circostanze giustificatrici.

Le materie di competenza dell’Autorità di Informazione Finanziaria si dimostrano tecnicamente assai complesse e trasversali, di conseguenza un continuo controllo ed aggiornamento della disciplina consentirebbe sicuramente un miglioramento degli standard qualitativi e del raggiungimento degli obiettivi di prevenzione perseguiti dall’ordinamento vaticano e dalla Santa Sede(32.

Si osserva conclusivamente che l’attuale contesto globale abbia richiesto tale intervento normativo in materia di antiriciclaggio anche all’interno dello Stato di Città del Vaticano, consentendo una vera e propria armonizzazione con tutto il filone comunitario sul tema.

Il sistema finanziario e tributario vaticano necessitava infatti di una nuova architettura economico-finanziaria; ciò comporterà un miglioramento significativo della prevenzione di tali fenomeni e nel tempo sicuramente, con ulteriori interventi, il grado di efficienza risulterà sempre più elevato da un punto di vista statistico.


  1.      La direttiva in questione ha modificato il precedente regolamento dell’Unione Europea n. 648/2012 del Parlamento e del Consiglio Europeo.
  2. Bani, Finanze Vaticane e Unione Europea. Le riforme di Papa Francesco e le sfide della vigilanza internazionale, Bologna, 2015, pp. 6-10.
  3.   Cfr. Benedetto XVI, Motu Proprio “Legge sulle fonti del diritto dello stato della Città del Vaticano”, n. XXLI, 1° ottobre 2008, “AAS suppl.”, LXXIX, 200, art. 1.1.
  4.   P.A. D’Avack, Novissimo digesto italiano, Torino, 1968, passim.
  5.  Non essendo Città del Vaticano membro dell’Unione Europea era un procedimento volto a consentire l’utilizzo dell’Euro ad un paese extracomunitario e l’Italia stipulò apposita Convenzione anche con la Repubblica di San Marino il 29 novembre del medesimo anno.
  6.  Convenzione monetaria, 29 dicembre 2000, cit., punto 10.
  7.  Cfr. Tra gli autori sul tema: A. Fuccillo, La Convenzione monetaria SCV/UE e la concorrente sovranità finanziaria di Italia e Vaticano ss., Bologna, 2015, pp. 129. 
  8.  La Legge CXXVIII del 30 dicembre 2010 all’art.1 recita che: “Ai fini della presenta legge si intendono per falsificazione le seguenti attività: a) tutti i fatti fraudolenti consistenti nella fabbricazione o alterazione di banconote o di monete in euro, indipendentemente dal mezzo impiegato; b) l’immissione in circolazione fraudolenta di banconote false o di monete false in euro; c) il fatto fraudolento di importare, esportare, trasportare, ricevere o procurarsi banconote o monete false in euro, per metterle in circolazione sapendo che sono false; d) il fatto fraudolento di fabbricare, ricevere, procurarsi o possedere: strumenti, oggetti, programmi informatici e qualsiasi altro procedimento destinati per loro stessa natura alla fabbricazione di monete false o banconote false in euro o all’alterazione delle stesse.”
  9.  Legge n. CXXIX, 30 dicembre 2010, art. 6.
  10. Dalla Torre, Il diritto penale nella Città del Vaticano, Evoluzioni giurisprudenziali, Torino, 2014, pp. 5-7.
  11. La disposizione prevede che: “1. Ogni soggetto, persona fisica o giuridica, ente ed organismo di qualsivoglia natura, incluse le filiali e le succursali di soggetti esteri, che svolge professionalmente un’attività consistente: a. nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto; b. nell’intermediazione assicurativa; c. nell’assunzione di partecipazioni; d. nella raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili; e. nel compimento di operazioni di prestito; f. nello svolgimento di servizi di pagamento; g. nell’emissione e gestione di mezzi di pagamento; h. nel rilascio di garanzie e di impegni di firma; i. nella locazione di cassette di sicurezza; j. nello svolgimento di operazioni in cambi per proprio conto o per conto della clientela; k. nell’acquisto e nella vendita o anche nella mediazione di beni immobili o imprese; l. nella gestione di denaro e di strumenti finanziari; m. nell’apertura o nella gestione di conti o depositi bancari, libretti di risparmio o depositi di titoli; n. nella costituzione, gestione o amministrazione di trust, società o strutture analoghe nonché nella prestazione di servizi relativi a società o trust; o. nello svolgimento di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari; p. nell’esercizio, in via principale, strumentale o sussidiaria, della professione di revisore dei conti, contabile esterno e consulente tributario; q. nell’esercizio, in via principale, strumentale o sussidiaria, della professione di notaio e di legale, quando prestano la loro opera o partecipando in nome e per conto del cliente ad una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare o assistendo i loro clienti nella progettazione o nella realizzazione di specifiche operazioni (acquisto e vendita di beni immobili o imprese; la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni dei clienti; l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di risparmio o conti titoli; l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società, la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società; la costituzione, la gestione o l’amministrazione di trust, società o strutture analoghe); r. nella negoziazione di beni (soltanto quando il pagamento è effettuato in contanti per un importo pari o superiore ad euro 15.000) è tenuto ad osservare gli obblighi di adeguata verifica, di registrazione dei rapporti e delle operazioni, di conservazione delle informazioni ad essi inerenti e di segnalazione delle operazioni sospette; a tali fini deve predisporre adeguati assetti organizzativi e procedure, nonché assicurare un’adeguata formazione del personale.
  12. Picardi, Relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario, 2012, pp. 1-3. 
  13. Sul tema A. Sarais, L’istituzione dell’Autorità di Informazione Finanziaria (AIF): l’impegno della Santa Sede nel contrasto degli illeciti finanziari, 2012, p. 2.
  14.  Cfr. Istruzione n. 4 di informazione finanziaria disciplinante l’indicazione di indici di anomalia, punti 8.1 e 8.4 relativi al finanziamento del terrorismo.
  15. Nel 1997, il Consiglio d’Europa ha istituito il “comitato ristretto di esperti per la valutazione delle misure contro il riciclaggio di denaro “, recante l’ abbreviazione ufficiale di PC-R-EV , in quanto sottocommissione del Comitato europeo per i problemi criminali (CDPC) , per Comité Européen pour les Problèmes Criminels. 

    Nel 2002, il nome del comitato è stato cambiato in “Comitato di esperti per la valutazione delle misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo”, con la sigla Moneyval, sulla base del fatto che “l’abbreviazione” PC-R-EV ” non esprime l’obiettivo delle attività del comitato in modo sufficientemente chiaro “.

    Nella loro riunione del 13 ottobre 2010, il Comitato dei Ministri ha adottato una risoluzione che elevava Moneyval, dal 1 ° gennaio 2011, a un “meccanismo di monitoraggio indipendente all’interno del Consiglio d’Europa, direttamente responsabile del Comitato dei Ministri

  16.  Decreto n. CLIX, 25 gennaio 2012, art. 42-bis.
  17.  Sono incluse le norme in materia di estradizione e cooperazione internazionale.
  18. Consorti, Le riforme di Papa Francesco e le sfide della vigilanza internazionale, Bologna, 2015, pp. 7 ss.
  19. Sul tema si veda D. Durisotto, Euro e Stato Città del Vaticano. I rapporti di valutazione e di avanzamento. MONEYVAL e la riforma di legge sulla prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, in Osservatorio Costituzionale, 2014, p. 2.
  20. Zannotti, La normativa antiriciclaggio dello Stato Vaticano, Annali di Diritto Vaticano, Città del Vaticano, 2015, pp. 94-96. 
  21. Il GAFI un’organizzazione intergovernativa fondata nel 1989 su iniziativa del G7 per sviluppare politiche di lotta al riciclaggio di denaro . Nel 2001 il suo mandato si è espanso per includere il finanziamento del terrorismo.

    Controlla i progressi nell’attuazione delle raccomandazioni del GAFI attraverso “revisioni tra pari” (“valutazioni reciproche”) dei 38 paesi membri. 

    Il segretariato del GAFI è ospitato nella sede dell’OCSE a Parigi

  22.  Dalla lettura della definizione è possibile ravvisare un’analogia con l’art. 2082 del c.c. italiano, che disciplina il ruolo dell’imprenditore commerciale.
  23.  E’ possibile asserire che in questo ambito il legame con l’ordinamento canonico e con i principi di diritto divino sia in sintonia con la Dottrina sociale della chiesa. Sul tema I. Cortesi, Il diritto vaticano in materia finanziaria, Considerazioni preliminari, pp. 44-45.
  24.  La norma in questione prevede che le persone giuridiche siano costituite o dalla stessa disposizione del diritto oppure dalla concessione speciale da parte della competente autorità per mezzo di decreto, come insieme di persone ordinate alla missione della Chiesa, che trascende il fine dei singoli.
  25.  Si ricordano le parole di Benedetto VI, Lettera Ap. in forma di Motu proprio del 30 dicembre 2010: “La pace purtroppo, ai nostri tempi, in una società sempre più globalizzata, è minacciata da diverse cause, fra le quali quella di uso improprio del mercato e dell’economia e quella, terribile e distruttrice della violenza, che il terrorismo perpetra, causando morte e sofferenze, nonché odio ed instabilità sociale. “
  26.  Il legislatore vaticano si riferisce a coloro che commettono, partecipano, organizzano, preparano, facilitano o finanziano atti di terrorismo; promuovono, reclutano o partecipano ad un’associazione che si propone il compito di atti di terrorismo; coloro che forniscono, vendono o trasferiscono armi, ordigni esplosivi o altri ordigni letali a chi commette atti di terrorismo o chi finanzia un programma illecito di proliferazione di armi di distruzione di massa.
  27.  L’Autorità di Informazione Finanziaria ha sede nello Stato di Città del Vaticano, presso Palazzo San Carlo, ed è dotata di personalità giuridica pubblica.
  28.  La disciplina sovracitata è contenuta all’interno dello Statuto AIF, 15 novembre 2013, agli art. 4-7. 
  29. Cardia, Una piccola rivoluzione. Le nuove forme vaticane in materia finanziaria, Regno – Attualità, IV, 2011, pp. 72 ss.
  30.  Il Promotore di Giustizia dell’ordinamento vaticano altro non è che il Pubblico ministero dell’ordinamento italiano.
  31. Melis, L’elusione fiscale e l’abuso del diritto nella legge delega: alcune riflessioni, Campobasso, 2016, pp. 25-30.