La famiglia, motore generativo dell’età secolare
Vincenzo Bassi
Sommario: 1. Premessa di metodo; 2. Famiglia e munus sponsale: come principale atto giuridico originale e generativo.; 3. Famiglia non come fatto emozionale e il matrimonio come dono come munus; 4. La funzione economicamente rilevante delle famiglie; 5. Famiglia, sussidiarietà e capacità contributiva; 6. Famiglia come “proto impresa”; 7. Spese a favore della famiglia come investimenti e non costi – politiche famigliari come politiche economiche; 8. Conclusioni.
1.Studiare la famiglia da un punto di vista giuridico, non può ridursi alla prospettiva “privatistico-giurisdizionale” del diritto come “decifrazione di regole” tra di loro formalmente coerenti.
La famiglia è molto di più di un’aggregazione di individui destinatari di diritti, e il diritto di famiglia è molto di più di un elenco di norme positive.
La famiglia è infatti l’istituzione sociale originaria, al servizio dei suoi membri, che svolge una funzione sociale essenziale per la crescita e lo sviluppo della società.
Ma non solo, analizzando e riconoscendo da un punto di vista giuridico e sociale, la funzione della famiglia, si sperimenta la valenza di un metodo giuridico realista che si concentra più sul diritto come studio delle funzioni e dell’officium, e meno come casistica e raccolta di modelli formali[1].
Non si tratta di rinnegare la prospettiva del diritto come studio di regole, a forte valenza tecnica, ma di inserirla nell’idea umanistico-sociale che considera il diritto come esercizio di funzioni del gruppo sociale.
Non si tratta di rinnegare nulla della tradizione giuridica, ma solo di integrarla rispondendo a sopravvenuti bisogni di spiegazione sociale, prima non avvertiti, in quanto soddisfatti dal bagaglio culturale comune. Oggi, dove quest’ultimo non basta, l’interlocuzione tecnico giuridica va semplicemente preceduta da quella scientifico sociale. In questa cornice le regole appariranno più chiare, sia da redigere sia da interpretare[2].
La necessità di un tale metodo giuridico-sociale è più facile da comprendere, proprio prendendo la famiglia come esempio di istituzione che, pur nelle diversità sociali e culturali, svolge da sempre una originaria funzione di rilievo pubblico, un officium soggettivo.
2. Quanto detto era noto fin dall’antichità.
Ovidio, nelle sue Metamorfosi (I, v. 381), racconta che dopo il diluvio universale, con cui Zeus decise di distruggere il genere umano, rimasero in vita due coniugi, Pirra e Deucalione.
Questi ultimi raggiunsero il tempio dedicato a Temi, la dea della giustizia. Qui consultarono l’oracolo, chiedendo alla dea di ripopolare la terra.
La risposta oracolare fu però talmente enigmatica che in un primo tempo Deucalione e Pirra non riuscirono a comprenderla: “Uscite dal tempio e gettate dietro le vostre spalle le ossa della Gran Madre” decretò l’oracolo.
Poi i due coniugi riuscirono a comprendere il significato simbolico di quelle misteriose parole, intuendo che per Grande Madre l’oracolo voleva significare la Madre Terra, e che per Ossa intendeva le pietre nascoste nella terra, che i due avrebbero dovuto raccogliere e gettarsi dietro le spalle.
Da questo mito si possono cogliere alcuni aspetti significativi su cui riflettere.
Sono essenziali alla crescita e allo sviluppo della società:
- la generatività. Proprio il suo significato etimologico ci chiarisce che nessuno, neppure la Madre Terra, Gea, la dea primordiale, può considerare l’altro come sua proprietà. La famiglia è lo strumento generativo originario e principale, avendo il compito di generare e lasciare andare, ovvero, riprendendo le parole dell’oracolo di gettare “dietro le spalle le ossa della madre”;
- l’importanza della responsabilità delle persone che attraverso la famiglia donano in modo attivo la vita (restando nel mito, non è Gea che ha ripopolato la terra ma la famiglia che ha posto in essere responsabilmente un facere, ovvero ha dovuto “disossare” la terra sotto i propri piedi, raccogliendo sassi per gettarli poi dietro di sé);
- la famiglia è la prima istituzione che ha concorso al bene comune. Ostacolare la famiglia significa andare contro il bene comune;
- il primo atto giusto, perché conforme alla volontà di Themis-Giustizia, non è stato né una prestazione per ricevere una controprestazione (scambio degli equivalenti) oppure una donazione (un atto di liberalità), ma un dono, ovvero un munus, e cioè un contributo generativo a favore del bene comune[3]. Il primo atto giusto è quindi stato un atto generativo.
Volendo sintetizzare si può affermare che il primo atto giusto non è stato un atto di godimento fine a se stesso; esso ha infatti concorso direttamente al bene comune, ed è stato compiuto liberamente da due coniugi, non tanto in esecuzione di un ordine quanto piuttosto in virtù del comportamento volontario e responsabile posto in essere da ciascun coniuge.
Si tratta della responsabilità originaria, personalissima di ciascun coniuge; in altre parole il munus sponsale rappresenta il primo atto giusto ed è tale perché generativo.
Il munus sponsale rappresenta quindi il fondamento del diritto, da cui derivano tutti gli altri atti, ivi incluso lo scambio degli equivalenti. Derivando dal munus sponsale, tutti gli atti devono essere comunque coerenti con il bene comune, per essere giusti.
Gli atti famigliari rappresentano dunque il prototipo degli atti giusti, perché costituire famiglia significa contribuire al bene comune.
Pertanto, un atto è giusto perché concorre al bene comune, direttamente o indirettamente.
Ma non solo, andando oltre, è chiaro, anche alla luce del mito, che la giustizia della città è generata dalla giustizia dei cittadini.
Themis (la giustizia dei cittadini) ha generato Dike, la dea della giustizia della Polis.
Se, da una parte, Themis, la dea di quella Giustizia, viene prima di Dike, e quindi di ogni sistema giuridico storico e concreto, e rende giusto chi la segue, d’altra parte, la famiglia viene prima di ogni comunità, oppure, come meglio dire, la famiglia è la prima ed essenziale comunità.
Quando non si comprende la sua giusta funzione all’interno della comunità, può sembrare che la famiglia entri in conflitto con la società, a danno della sua crescita e del suo sviluppo.
Allo stesso modo, anche Themis può entrare in conflitto con Dike, come nell’Antigone, la quale, in nome di una giustizia più grande, seppellisce contro la giustizia della Polis il fratello morto Polinice.
Pure gli scribi e i farisei avevano la loro giustizia, e in base a quella hanno condannato il Cristo.
Nessuna invocazione della giustizia è giusta se usando la giustizia-Dike contro la Giustizia-Themis, non si permette ai suoi membri, attraverso la famiglia, di realizzare la loro vocazione generativa e di accoglienza.
Se la società non valorizza la funzione della famiglia, le leggi che essa produrrà, rischiano di essere ingiuste[4].
Al tempo stesso, le leggi giuste, che riconoscono la funzione della famiglia, rafforzano, premiandole, le virtù civili dei cittadini, che decidono di donare la propria vita e donare vita.
Per questa ragione la giustizia-Temis ci invita a riconoscere e a dare a “ciascuno il proprio” senza però dirci come misurare quel proprio. La misurazione del proprio è la funzione della legge e della giustizia -Dike.
E anche se è vero che la giustizia-Dike è chiamata a dare contenuto e limite al “proprio” di ciascuno, è ancor più vero che la giustizia –Temis si fonda sul dato naturale dell’appartenenza della persona alla sua comunità originaria, come la famiglia.
Giustizia per i membri della famiglia è pertanto possibile solo se e quando la famiglia non rappresenta un mero fatto privato ma costituisce il fondamento della società; la famiglia infatti “interessa” alla Società, ovvero etimologicamente “è in mezzo” alla Società.
In questo senso, la giustizia-Dike rimane coerente con la giustizia Themis, ed è qualcosa che va oltre il semplice rispetto delle leggi.
In altre parole, la giustizia per la famiglia sussiste, solo quando è riconosciuta la sua funzione di rilievo pubblico, generativa di rapporti e relazioni.
In conclusione, quando si parla di funzione di famiglia, significa che le persone attraverso la famiglia, svolgono una funzione di rilievo pubblico, vanno oltre il calcolo del proprio e danno compimento al loro essere, realizzando l’agape, che non inizia quando finisce la giustizia, ma ne è compimento e forma.
3. Purtroppo, una simile conclusione sembra contraddire ciò che l’opinione pubblica ci trasmette della famiglia.
Fare famiglia e generare vita sono considerati più un fatto emozionale, tutt’al più di rilievo patrimoniale per i membri, e non anche il compimento di un atto di giustizia, perché essenziale alla costituzione, alla crescita e allo sviluppo di una società.
L’illusione dei tempi moderni è quella di credere che la famiglia possa essere sostituita da altre istituzioni come lo Stato.
Tutto ciò ha portato al riduzionismo della funzione della famiglia, che ha relegato la famiglia stessa nella sfera privata.
La famiglia, al contrario, è sempre stata:
- strumento di realizzazione della persona, e
- segno di gioiosa responsabilità dei suoi membri, che svolgono una funzione giuridicamente rilevante per il raggiungimento del bene comune.
Per alcuni, alla famiglia manca questo aspetto dualistico e quando si nega una concezione dualistica della realtà, sul piano della filosofia della pratica si determinano due conseguenze:
- ridurre tutto il bene comune di una comunità a utilità dell’individuo poiché si è ridotta tutta la realtà funzionale della famiglia, confondendo così “utilità” con “egoismo” dei suoi membri;
- confondere la “strumentalità” della famiglia, qualità dell’oggetto, con la “capacità di godimento” dei membri della famiglia che è invece qualità del soggetto e ciò perché si riduce, per quanto sopra rilevato, l’oggetto a soggetto. La famiglia è così ridotta a somma di individui che sono titolari di diritti di godimento, e quando ciò avviene, la famiglia non ha più ragione d’essere.
In questo modo, la famiglia, svuotata della sua funzione di servizio al bene comune, diventa solo luogo di diritti, rappresenta un privilegio, mentre il bene comune, perdendo il suo legame con l’istituzione originaria, come la famiglia, diventa un concetto mitico e astratto.
A questo punto, mancando una tale consapevolezza giuridica della funzione anche economica e sociale della famiglia, è facile comprendere perché le leggi sulla famiglia non bastano. Queste ultime del resto non sono concepite per spiegare, ma per fronteggiare situazioni, cioè per “governare”. Le regole possono essere conosciute, ma non sono strumenti di conoscenza delle circostanze su cui intervenire né strumenti di conoscenze delle funzioni svolte dalla persona anche attraverso la famiglia. Non a caso quando c’è disorientamento sociale su una certa funzione pubblica, le regole non eliminano la confusione, ma la accrescono.
Fatta questa premessa di teoria generale, occorre concentrarsi non tanto sugli aspetti patologici, ovvero sugli unici aspetti che fino a oggi hanno interessato i giuristi che si sono occupati di famiglia, quanto piuttosto sulla sua funzione di rilevanza sociale, che la famiglia, nonostante tutto, ha continuato e continua a svolgere, malgrado i limiti e gli ostacoli posti, dall’ordinamento giuridico, sulla strada di persone, che generosamente decidono di donare la propria vita e di donare vita.
A tal proposito, è doveroso partire dalla circostanza che il matrimonio, ovvero il negozio giuridico costitutivo della famiglia, è l’unico negozio giuridico in cui ciascuna parte si impegna, pubblicamente, a perseguire la cura dell’altra, mentre i coniugi, insieme, mettono a disposizione della società la loro capacità generativa (mater munus).
Chi contrae matrimonio, lo fa perché vuole responsabilmente aiutare i membri della famiglia e non perché con il matrimonio si assicura l’impegno degli altri.
Rispetto allo schema giuridico del matrimonio, sono estranei quindi sia il nesso sinallagmatico sia la finalità di lucro sia quello mutualistico.
Per contro, sono compatibili gli atti, che sono espressione del munus sponsale, e che sono rappresentati da tutte quelle attività a favore dei membri della famiglia, consistenti in un facere – opera, onus – oppure in un dare – donum[5].
In altre parole, la responsabilità originaria della famiglia è una responsabilità gratuita di servizio verso l’altro che non è un estraneo ma membro della stessa comunità famigliare. Il servizio gratuito a favore del proprio familiare non impoverisce la famiglia (come un atto di liberalità) e quindi chi lo presta, ma è un atto di condivisione che contribuisce a creare e consolidare la comunità famigliare (cum–munus).
La generatività delle persone, membri della famiglia, costituisce infine un dono alla comunità di cui le famiglie sono parte perché il principale interesse di una comunità è quello di garantirsi il futuro[6].
4. A questo punto, perché la famiglia come vocazione all’altro è essenziale allo sviluppo della comunità anche da un punto di vista economico?
Si tratta di una questione che ha un rilievo giuridico, perché implica l’analisi della funzione della famiglia a partire dall’analisi della sua realtà.
Partendo proprio dalla realtà della famiglia, è necessario trovare ispirazione dalla nostra esperienza personale.
E quindi, chi vive la famiglia, perché coniuge, genitore o figlio, sa benissimo che la famiglia, producendo servizi a favore di se stessa e dei suoi membri, non tanto consuma, quanto impiega le sue risorse, anche attraverso investimenti, per svolgere la sua attività tipica. Ma non solo, nei settori in cui opera, la famiglia interviene, come ogni impresa, in forza della sua organizzazione, della sua professionalità e della sua efficienza[7].
La famiglia svolge dunque un ruolo decisivo come soggetto di scelte economiche e come soggetto produttore di capitale sociale.
Ciò nonostante, l’ordinamento giuridico fa molta fatica a riconoscere, con riguardo alla famiglia, questa sua realtà economico-produttiva.
La conseguenza di questa visione “riduzionista” – come già detto – è di aver reso la famiglia una “circostanza privata”.
Coerentemente le istituzioni pubbliche (unitamente agli istituti di credito e alle imprese) non hanno mai dato attuazione a vere e proprie politiche della famiglia in sostituzione delle ormai obsolete politiche per la famiglia. Così facendo, pur non negando l’importanza di politiche famigliari, in periodi di difficoltà, le istituzioni preferiscono dirottare la propria attenzione su altre emergenze sociali.
Ecco, qui sta il punto: le politiche famigliari, se attuate, consistono in politiche di emergenza famigliare in concorrenza con altre emergenze.
Tutto ciò non è ammissibile perché la famiglia non è un “malato terminale”, e considerando proprio il dato dell’esperienza, la famiglia è molto di più del “luogo degli affetti”[8].
Sulla base di questa definizione, più amplia e vera, della famiglia, lo scopo di questo lavoro è quello di chiarire perché e come l’obiettiva funzione economica e produttiva della famiglia può e deve avere un impatto altresì sulle regole di tassazione dei suoi membri e sui meccanismi di contabilità pubblica.
5. Com’è noto, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione il principio di sussidiarietà è stato elevato a principio costituzionale.
In concreto, il principio di sussidiarietà fornisce un nuovo criterio nella distribuzione delle funzioni di rilievo pubblico, secondo una logica di pluralismo e collaborazione istituzionale, pubblico/privata, e ciò al fine di individuare e soddisfare i bisogni particolari dei cittadini.
Dovendo stabilire le caratteristiche di un sistema fiscale equo con riguardo alla tassazione della famiglia, occorre in questa sede limitarsi ad analizzare il principio di sussidiarietà orizzontale, così come riconosciuto dall’art. 118 ult. co. Cost..
Proprio attraverso la richiamata disposizione normativa, sono tutelate, a livello costituzionale, per la prima volta, forme di amministrazione, caratterizzate dalla partecipazione dei cittadini, singoli o associati (la c.d. società civile), e dalla loro autonomia rispetto ai poteri della pubblica amministrazione. Tuttavia la società civile stessa, pur svolgendo attività d’interesse generale, non si pone in una posizione alternativa alla pubblica amministrazione ma a essa complementare, e ciò in ossequio all’art. 2 della Costituzione che afferma la centralità, nell’ambito dell’ordinamento giuridico, dell’individuo e delle formazioni sociali ove si svolge la personalità dell’individuo stesso.
Tra le formazioni sociali, la famiglia riceve dalla Costituzione un riconoscimento particolare, essendo il luogo principe del patto tra generazioni.
La Costituzione impone infatti al legislatore di riconoscere la responsabilità famigliare. In particolare, occorre riconoscere i «diritti della famiglia» e «garantire l’unità familiare» (art. 29), aiutando i genitori a «mantenere, istruire ed educare i figli» (art. 30), premiando « con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose», nonché proteggendo « la maternità, l’infanzia e la gioventù» (art. 31).
Coerentemente con il munus sponsale, la responsabilità famigliare consiste nell’officium dell’assistenza, ovvero del diritto – dovere per i coniugi, reciprocamente, di fedeltà, di mantenimento, e di collaborazione nell’interesse della famiglia (art. 143 c.c.), oltreché i doveri di educazione, assistenza e istruzione nei confronti della prole (art. 30 della Cost.).
Non si tratta di atti volontari e non di mero obbligo o dovere. La dimensione dell’obbligo e del dovere scatta solo in una fase patologica.
Nessuno si può occupare di mia moglie e dei miei figli, se posso farlo io. Solo se non rispetto la mia responsabilità, la comunità mi può sostituire.
Pertanto, a differenza dalle altre formazioni sociali, ivi incluse le unioni affettive, la famiglia come stabile comunione di vita tra uomo e donna «fondata sul matrimonio» ha ottenuto un riconoscimento particolare dalla Costituzione, solo in forza della sua funzione (non solo sociale ma anche economica), originaria e necessaria al raggiungimento del bene comune, attraverso l’esercizio di servizi alla persona, in settori di rilevanza costituzionale (educazione, assistenza e istruzione). Conseguentemente, poiché per svolgere questa funzione riconosciuta costituzionalmente, la famiglia impiega necessariamente risorse proprie dei suoi membri in luogo di risorse pubbliche, i contribuenti, membri della famiglia, devono essere considerati “contribuenti”, naturali e volontari.
Quanto detto ha un impatto anche sulla determinazione dell’impegno tributario.
Va approfondito il principio di sussidiarietà c.d. fiscale ovvero il principio in base al quale la famiglia (come tutti gli altri cittadini/contribuenti) adempie al suo dovere di contribuzione alle spese pubbliche, impiegando le proprie risorse economiche, finanziarie, organizzative e di forza lavoro. La sussidiarietà fiscale, infatti, si presenta non come l’eliminazione ma solo come il correttivo del modello tradizionale “burocratico impositivo” teorizzato e costruito sotto l’ombrello dello Stato nazione[9].
È chiaro che un simile approfondimento del principio di sussidiarietà implica necessariamente una rilettura del principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost, secondo cui tutti “sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”.
In particolare, il concorso alle spese pubbliche di cui all’art. 53 Cost. non è determinato in modo esclusivo dalla legge positiva, né può dipendere dalla fruizione dei servizi pubblici o dalla misura di tale fruizione da parte del contribuente. Quest’ultimo invece vi concorre – come già precisato – perché, essendo inserito in una comunità organizzata, ha non solo il dovere costituzionale ma anche l’interesse a impedire il suo disfacimento e quindi al conseguimento del bene comune. Infatti, la contribuzione alle spese pubbliche in forza della sua capacità contributiva ai sensi dell’art. 53 Cost., oltre al sostentamento e al progresso della comunità, ha come obiettivo (i) evitare l’esclusione delle persone dalla comunità stessa e (ii) la cooperazione tra i suoi membri.
A questo punto, è opportuno riflettere sulle modalità di contribuzione alle spese pubbliche, poiché, a tal proposito, nulla è specificato dalla Costituzione. Infatti, sebbene l’imposizione fiscale sia la modalità più comune di contribuzione, essa non è necessariamente la sola[10].
Si tratta di una conclusione coerente con il fatto che, da una parte, il fine ultimo della Repubblica non è quello di imporre i tributi ma – come visto – di garantire il bene comune da perseguire attraverso la contribuzione alle spese pubbliche, e, dall’altra, ex art. 118 ult. co. Cost., i cittadini e quindi le famiglie sono protagonisti nello svolgimento di attività di interesse generale, in autonomia. Una tale partecipazione, in base al principio di sussidiarietà, implica una partecipazione volontaria alle “spese pubbliche”, che deve essere considerata nella valutazione del limite massimo al potere impositivo.
Una tassazione più equa a favore della famiglia non rappresenta dunque un vantaggio per la famiglia ma costituisce un’opportunità per la finanza pubblica.
Infatti, lo schema che si delinea è il seguente: il settore pubblico si svincola (in tutto o in parte) da alcune funzioni di servizio ai cittadini, pure valutate di interesse generale; dette funzioni sono svolte dalla famiglia, secondo il modello della sussidiarietà orizzontale; tanto maggiore è il rilievo dei beni che dette funzioni tutelano (l’interesse generale che soddisfano), tanto più è chiaro il legame tra il risparmio di risorse pubbliche che il restringimento del ruolo del settore pubblico determina, e la capacità economica espressa dalle famiglie; tanto più è chiaro questo legame, tanto più ragionevole è ascrivere alla capacità in questione una partecipazione alle pubbliche spese che prescinde dall’intermediazione dell’imposta[11].
In altre parole, rafforzando la famiglia, si rafforza la solidarietà tra le famiglie e si può sperare di diminuire il fabbisogno pubblico di servizi sociali; questo effetto virtuoso inciderà certamente e positivamente sulle casse erariali. Infatti, da una parte, il peso dei tributi può diminuire solo diminuendo la spesa sanitaria (ivi inclusa l’assistenza); dall’altra, poiché non è pensabile risparmiare sulla qualità delle prestazioni sanitarie pubbliche, l’assistenza, laddove possibile, deve essere svolta in autonomia, con costi pubblici minimi[12].
L’evidenza di questa funzione di rilievo pubblico e finanziario costituisce un tema non tanto e non solo politico, quanto piuttosto giuridico, perché si tratta di una questione di giustizia evidenziata dalla realtà.
È compito dei giuristi infatti evidenziare questa realtà e questo ruolo delle famiglie. Infatti, come visto, le norme positive anche di rango costituzionale, non potendo naturalmente creare alcuna realtà, svolgono il compito di riconoscere la funzione del contributo della famiglia al bene comune, aiutando il giurista a definire il perché del rilievo pubblico della sua attività.
6. Si è già detto che la famiglia produce servizi a favore di se stessa e dei suoi membri. Ma non solo, a ben vedere, svolge una tale funzione economica non in modo casuale, ma con organizzazione, efficienza economica e professionalità, come tutte le imprese.
Certo, è vero, considerare la famiglia come una normale impresa di servizi è riduttivo, tuttavia è altrettanto vero che sarebbe più riduttivo se non si considerasse la famiglia altresì come un’impresa.
Infatti, ciò che pare dimenticato, è che la famiglia rappresenta la “proto impresa” [e non è un caso che la stessa parola economia deriva dal greco οίκία (anche famiglia) e νόμος (anche disciplina, gestione), e significa gestione della famiglia].
Occorre perciò affermare il principio secondo cui la famiglia va vista come soggetto economico/produttivo dotato di una sua propria autonomia e non già come un mero aggregatore di preferenze individuali[13].
Si arriva a questa conclusione analizzando proprio la contraddizione dei sistemi di contabilità nazionale, che porta a modificare il significato stesso di economia di mercato.
In particolare, com’è noto, gli operatori della sfera privata riconosciuti nei sistemi di contabilità nazionale sono due: le imprese e le famiglie. Le prime sono destinate allo svolgimento dell’attività produttiva: le imprese non consumano, ma utilizzano i fattori produttivi per conseguire i loro scopi. Secondo questa impostazione, le famiglie svolgerebbero, al contrario, attività di consumo, acquistando beni e servizi prodotti dalle imprese. Le famiglie, quindi, non produrrebbero alcunché secondo la contabilità nazionale. È dunque chiara la divisione dei ruoli e delle funzioni: la famiglia, in quanto luogo in cui si soddisfano i bisogni, è il soggetto cui è attribuita la funzione del consumo; l’impresa, in quanto luogo in cui si accumula il capitale, è il soggetto che realizza la funzione di produzione[14].
Da questo postulato, deriva la conseguenza secondo cui nel calcolo del reddito nazionale non vi è posto per tutto ciò che di produttivo la famiglia realizza. In altre parole, per fare un esempio: il pasto preparato in famiglia non è contabilizzato come attività di produzione, ma come attività di consumo, che è misurata dall’acquisto sul mercato dei beni utilizzati per la preparazione del pasto stesso. E ciò nonostante il medesimo pasto consumato in un ristorante sia contabilizzato come attività di produzione. Ma non solo l’assistenza di un minore svolta da un genitore entro le mura domestiche è contabilizzata come attività di consumo; la medesima cura fornita da una colf è invece rilevante nel calcolo del reddito nazionale, come espressione di attività produttiva. E via discorrendo.
Poiché tutto questo è evidentemente paradossale, è chiaro che non considerare la famiglia come soggetto economico/produttivo dotato di una sua propria autonomia è errato.
Infatti, poiché le necessità delle persone non possono essere “ingabbiate” da una quantificazione monetaria, le relazioni anche di carattere economico non possono essere ridotte solo all’interno del concetto della corrispettività (per esempio nei contratti di compravendita di beni, dove è previsto un prezzo che il compratore deve corrispondere al venditore).
Pertanto, se è vero che le relazioni economiche possono avere una natura corrispettiva, non è vero che tutti i rapporti economici hanno una natura corrispettiva (il c.d. scambio degli equivalenti). Infatti, ci sono rapporti (si pensi alla fiducia, alla reputazione) che si instaurano solo su basi di gratuità.
Quanto alla gratuità, essa non significa disinteresse verso il destinatario del gesto gratuito, ma solo che quel gesto (gratuito), pur essendo valutabile economicamente, è compiuto non tanto per un interesse patrimoniale, ma per un interesse verso il suo destinatario. Infatti la gratuità non esclude la relazionalità, che si esprime (i) nella gratitudine da parte di chi riceve, e (ii) nella soddisfazione da parte chi ha compiuto il gesto gratuito. In una parola anche la gratuità implica un ritorno o meglio ancora una “reciprocità”.
Si può quindi concludere che tutte le relazioni (e quindi la cooperazione tra i membri di una comunità) si basano sul concetto di reciprocità, e solo alcune sviluppano la reciprocità in corrispettività (o scambio di equivalenti)[15].
7. Aver chiarito che la famiglia svolge una funzione economica e produttiva, comporta una riflessione in merito alla categoria giuridica e contabile in cui inserire proprio le spese relative alle iniziative di politica demografica.
Il buon senso e la realtà aiutano in questo senso.
Infatti, l’inverno demografico avrà un impatto sui Criteri di convergenza europeo (c.d. Criteri di Maastricht) di ciascuno Stato membro dell’UE.
In particolare, deficit e debito pubblico, così come l’inflazione, aumenteranno, mentre rallenterà, progressivamente, l’economia, la stabilità economica e crescita.
Pertanto, proprio perché prevengono la futura instabilità dell’UE, le spese demografiche dovrebbero essere considerate non tanto costi rientranti nella spesa corrente, quanto piuttosto investimenti non rientranti nel calcolo del deficit.
Inoltre, le politiche demografiche così come le politiche famigliari sono più propriamente politiche economiche.
La ragione è semplice: se è vero che solo valorizzando la famiglia non si crea sviluppo economico, è anche vero che non vi può essere crescita senza riconoscere alla famiglia il suo ruolo centrale di motore propulsivo dello sviluppo economico.
Infatti, è innegabile che mettendo in condizione la famiglia di esprimere al massimo tutte le sue potenzialità si può tentare di invertire il trend demografico in senso positivo, e ciò è necessario se si vuole assicurare la sostenibilità del sistema previdenziale e quindi diminuire il peso contributivo sul costo del lavoro.
Ma non solo, la cura e l’assistenza alla famiglia anche in ragione degli anziani è produttiva e non produttiva, perché è generativa di coesione sociale e quindi di capitale sociale sebbene all’assistenza consegua la dipartita della persona.
8. Il matrimonio, ovvero il negozio giuridico costitutivo della famiglia, è l’unico negozio giuridico in cui ciascuna parte si impegna, pubblicamente e volontariamente, a perseguire la cura dell’altra, mentre i coniugi, insieme, mettono a disposizione della società la loro capacità generativa.
Rispetto allo schema giuridico del matrimonio, sono estranei quindi sia il nesso sinallagmatico sia quello mutualistico, sia la finalità di lucro.
Inoltre la famiglia come stabile comunione di vita tra uomo e donna «fondata sul matrimonio» ha ottenuto un riconoscimento particolare dalla Costituzione, solo in forza della sua funzione (non solo sociale ma anche economica), originaria e necessaria al raggiungimento del bene comune, attraverso l’esercizio di servizi alla persona, in settori di rilevanza costituzionale (educazione, assistenza e istruzione). Conseguentemente, poiché per svolgere questa funzione riconosciuta costituzionalmente, la famiglia impiega necessariamente risorse proprie dei suoi membri in luogo di risorse pubbliche, i contribuenti, membri della famiglia, devono essere considerati “contribuenti”, naturali e volontari.
In particolare, il reddito prodotto dai contribuenti e direttamente impiegato per i costi di funzionamento o per gli investimenti sostenuti dalla propria famiglia non è posseduto dagli stessi contribuenti e perciò non può essere assoggettato al potere impositivo dell’amministrazione, mancando ai fini IRPEF, il presupposto d’imposta.
Pertanto, nei limiti di quella quota parte di reddito prodotto, non si realizza il fatto indice di capacità contributiva, e, per l’effetto, ai contribuenti, membri di una famiglia, non spettano agevolazioni fiscali bensì deve essere riconosciuto il diritto all’esclusione da imposizione di quelle somme riferibili ai costi relativi agli investimenti della famiglia, e, in generale, al suo funzionamento.
In caso contrario, sarebbe violato il principio di capacità contributiva, in quanto i contribuenti, membri di una famiglia, concorrerebbero due volte alle spese pubbliche: una volta versando i tributi, e l’altra, impiegando le proprie risorse nella famiglia, la quale così svolgerà le sue funzioni proprie, imposte dalla costituzione e dalla legge.
Inoltre, evidenziare la funzione economica delle famiglie fa bene non solo alle famiglie ma anche al sistema economico privato e pubblico.
L’inverno demografico sarà la causa principale del collasso dell’Europa, i cui paesi non riusciranno a rispettare i parametri di Mastricht.
Pertanto, proprio perché prevengono la futura instabilità dell’UE, le spese demografiche dovrebbero essere considerate non tanto costi rientranti nella spesa corrente, quanto piuttosto investimenti non rientranti nel calcolo del deficit.
Si può quindi concludere che nell’attuale congiuntura economica c’è bisogno di investimenti; per stimolare investimenti occorre che i soggetti economici abbiano fiducia, e per questo c’è bisogno di un mercato formato da soggetti più affidabili, ovvero da più famiglie.
Infatti, normalmente, perché un’unione di persone sia affidabile per il sistema economico, i suoi membri devono credere in se stessi ovvero in un progetto comune, su cui scommettere a lungo; e, nel contempo, per realizzare un tale progetto è necessario che gli stessi membri si prendano un impegno pubblico nei confronti della società. In altri termini, l’affidabilità, anche economica, di una qualsiasi unione è data dalla stabilità del rapporto. Un rapporto stabile è poi costituito da due elementi necessari e non alternativi: (i) la condivisione di un progetto tra i membri dell’unione e (ii) un loro impegno pubblico, da cui scaturiscono rapporti giuridici.
E allora, proprio, la famiglia, in quanto stabile comunione di vita tra uomo e donna fondata sul matrimonio, esprime tutti i requisiti di affidabilità di cui necessita il sistema economico. Ciò in quanto, due persone scommettono su loro stessi, su una vita insieme; e questa loro fiducia reciproca è così consapevole che i coniugi sono disposti a vincolarsi giuridicamente assumendosi reciproci diritti e obblighi.
Ma non solo, si tratta di un tipo di fiducia unica e incomparabile ad altre unioni (ancorché riconosciute), perché trattasi di un’unione aperta naturalmente alla vita nascente, che trascende i coniugi stessi, con ricadute virtuose a vantaggio del bene comune e dell’intera comunità (ivi incluse le casse erariali), cui è garantito – come già detto – un futuro (non solo economico), stabile e duraturo.
Pertanto, così come già avvenuto in tante carte costituzionali, allo stesso modo anche il sistema economico dovrà riconoscere la maggiore affidabilità delle famiglie fondate sul matrimonio, magari coinvolgendo le associazioni famigliari che servono a consolidare le famiglie, sostenendole nei momenti di difficoltà. E ciò, se non altro, perché il matrimonio, sancendo pubblicamente la condivisione di un impegno, rappresenta per il sistema economico e giuridico una garanzia maggiore.
[1] Sul punto cfr. M.S. Giannini, Diritto Amministrativo, Vol. I, Milano, 1970, p. 504.
[2] Hervada, Cos’è il diritto, Roma, 2013, pp. 79 e ss.; Lupi, Diritto amministrativo dei tributi, Roma, 2017, pp. 65 e ss.; Id. Studi sociali e diritto Valori, Regole, Funzioni e Principi, Roma, 2020, paragrafo 2.4.
[3] Il munus costituisce (non in via principale ma) in via subordinata un dovere giuridico e non è equiparabile a una obligatio ex lege. Per questo, il mancato assolvimento del munus non costituisce violazione di una norma di legge (né tantomeno di un contratto o di un delitto privato) ma di un potere-dovere giuridico nascente dal fatto di essere parte di una cummunitas. A questo potere-dovere giuridico è collegato il potere impositivo di cui la legge stabilisce l’ambito, la portata e la misura. Secondo questa impostazione l’obbligo per il contribuente scatta solo successivamente all’atto impositivo, emesso dall’autorità amministrativa titolare del relativo potere così come attribuito dalla legge. Prima di quel momento, il dovere, ontologicamente connesso al munus, alla funzione finanziaria non costituisce un obbligo giuridico, oppure, per meglio dire, “….costituisce una situazione preliminare di fronte ad un diritto del pubblico potere, e si trasforma in obbligo quando viene esercitato il diritto…” (così , M.S. Giannini, Diritto Amministrativo, op. cit, p. 504).
[4] Sul punto cfr. Bruni, Commenti – Le virtù da ritrovare e vivere/2, pubblicato su Avvenire il 18 agosto 2013.
[5] Sul punto cfr. Cancelli, Ufficio (dir. rom.), voce de Enciclopedia del Diritto, Milano, 1992, p. 617.
[6] Quando la natalità costituisce l’interesse dello Stato e non della comunità, il rischio può essere quello di trasformare un interesse concreto di protezione e cura intergenerazionale, in un interesse egemonico di tipo anche militare ed economico.
[7] La famiglia è gestita secondo criteri economici; tuttavia, a differenza delle altre imprese, la natura delle prestazioni svolte all’interno della famiglia sono quasi esclusivamente gratuite. Inoltre le prestazioni “famigliari”, sebbene economicamente rilevanti, sono svolte sulla base di interessi in prevalenza non patrimoniali; inoltre non sono rivolte all’esterno, ovvero al mercato ma all’interno, ovvero nei confronti dei membri della famiglia.
[8] Così Dalla Torre, Pensieri introduttivi, in Famiglia: prima impresa a cura di F. Ciapparoni, Roma, 2013, p. 25 e ss.
[9] Antonini, Sussidiarietà fiscale, La frontiera della democrazia, Torino 2005, p. 120.
[10] In questo senso, Miscali, Contributo allo studio dei profili costituzionali del principio di sussidiarietà fiscale, Riv. Dir. Trib. 2011, p. 959.
[11] Zizzo, Ragionando sulla fiscalità del Terzo settore, in Zizzo (a cura di), La fiscalità del terzo settore, Milano, 2011, p. 4).
[12] Sul punto, si è espresso in più occasioni Gotti Tedeschi (il pensiero dell’autore è espresso compiutamente nel testo Le ragioni dell’economia. Scritti per l’Osservatore Romano, Città del Vaticano, 2011). In particolare, in merito proprio alla famiglia, quale fattore di sviluppo economico, Gotti Tedeschi scriveva sull’Osservatore Romano il 21 luglio 2011: “I governanti dei Paesi “maturi” devono investire nella famiglia e nei figli per generare una rapida crescita economica, grazie all’attivazione di fattori quale l’aumento della domanda, il risparmio e gli investimenti”.
[13] Zamagni, op. cit. p.42.
[14] Riguardo al fatto che non sono le famiglie a produrre servizi a favore dei suoi membri, ma sono questi ultimi a destinare le proprie risorse all’acquisto dei beni di consumo onde soddisfare i bisogni dell’aggregato famiglie, la letteratura economica è sterminata. Per iniziare, anche in relazione alla autorevolezza dell’autore, si rinvia a Cosciani, Lezioni di Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario, Roma, 1976, pp. 169.
[15] Sul tema della reciprocità, cfr. L. Bruni, Reciprocità, Dinamiche di cooperazione, economia e società civile, ed. Bruno Mondadori, Torino 2006.