Among the laws and institutes that characterized the development of the order of Preachers in early modern age, a place of regard has to be reserved to the constitutiones, the fundamental laws on which the common life of those friars was based since the medieval age. First printed in Milan, during the year 1505 and under the supervision of general master Vincenzo Bandello, those provisions, along with their official declarationes, represent a suitable field of research for the legal historian, and especially for the criminal legal historian. An example of this versatility is taken in account in this paper: the technique of codification of crimes and the use of legal classifications borrowed from the contemporary secular criminal law in this fundamental law reveal the deep connection between theological culture (of which the Preachers were known champions) and legal culture (another, if lesser known, field in which the order fathered great minds) in early modern age.
«Ut observantiae candor […] restaurentur»: la classificazione delle colpe nell’ordinamento giuridico domenicano d’età moderna (1505)
Giacomo Alberto Donati
Sommario: 1. Premessa; 2 La prestigiosa carriera di un professore domenicano del XV secolo; 2.1 Gli studi a Bologna (1458-1469); 2.2 In cattedra (1470-1484); 2.3 Incarichi al vertice (1485-1500); 2.4 Il breve ma significativo generalato bandelliano (1501-1506); 2.5 Bandello polemista; 3. La consolidazione del diritto domenicano; 3.1 La struttura dell’opera; 3.1.1 L’epistola introduttiva; 3.1.2 La regola; 3.1.3 Il testo delle costituzioni; 3.1.4 L’apparato di declarationes; 3.1.4.1 La classificazione delle culpae; 3.1.5 Il rimanente materiale miscellaneo.
1. In un recente studio monografico intorno all’implementazione della riforma osservante nelle province dell’ordine dei Predicatori di Francia nel XVII secolo, Ninon Maillard [1] ha posto l’accento, sin dalle prime battute della trattazione, sull’interesse che la genesi, la storia e l’evoluzione dell’ordinamento giuridico[2] dei frati domenicani possono rivestire per lo storico del diritto. Analizzando le complesse vicende che condussero alcuni dei mandamenti oltremontani più reticenti a conformarsi al rigido stile di vita prescritto in età medievale da san Domenico, la studiosa francese ha evidenziato la complessità e varietà del sistema di fonti che caratterizzò il diritto domenicano in età moderna[3], il cui arco portante era rappresentato dall’insieme delle costituzioni[4] solennemente emanate dai capitoli generali[5] nel corso dei secoli.
La prima opera di sistemazione e riordino di queste constitutiones, vero e proprio pilastro normativo dell’intera costruzione istituzionale, si deve all’ingegno e alla sollecitudine di un frate italiano, Vincenzo Bandello: premessa una succinta ricognizione biografica del religioso in questione, l’intento che ci si propone di perseguire con queste brevi note è quello di dare conto dell’opera di vera e propria consolidazione del diritto alla quale egli diede corso con la prima edizione a stampa della Grundnorm del proprio ordine. Il terreno prescelto per saggiare l’efficacia di tale opera sarà poi, altrettanto brevemente, quello della classificazione delle varie tipologie di crimina, ovverossia dei comportamenti delittuosi ritenuti meritevoli di repressione alla luce della prima edizione a stampa del 1505.
2. Vincenzo Bandello nacque nel 1435 a Castelnuovo Scrivia, oggi in provincia di Alessandria ma all’epoca parte del ducato di Milano, in una famiglia che aveva già dato i natali ad uomini illustri[6]: non possono non ricordarsi, tra i parenti più prossimi, i nomi dell’antenato Stefano[7] (1369-1450) e dei contemporanei Cristoforo[8] (1419?-1504) e Matteo[9] (1485-1561).
L’ordine religioso nel quale, nel 1458, fece il proprio ingresso il giovane Vincenzo non si era ancora ripreso dal flagello della peste nera che, un secolo prima, ne aveva pesantemente decimato le fila[10]: alla sciagura della malattia che affliggeva i corpi, però, si era aggiunta una certa rilassatezza morale e dei costumi, che aveva minato alle radici la disciplina e l’attaccamento alla regola monastica. Personaggi del calibro di santa Caterina da Siena e di Raimondo da Capua, maestro dell’ordine dal 1380 al 1399, avevano presto principiato l’opera di rinvigorimento spirituale dell’ordine, propiziando il sorgere di una riforma interna che riportasse, gradatamente, i figli spirituali di Domenico alla più stretta osservanza[11] del carisma e delle leggi del fondatore. A questo proposito di rinnovamento si dovette conformare anche il Bandello, il quale, nel 1458, scelse di entrare nell’ordine nel convento di Santa Sabina in Roma[12], dipendente però dalla congregazione osservante di Lombardia[13] e quindi parte del movimento di riforma dei costumi e di ritorno alla primigenia vocazione monastica.
2.1.Destinato alla carriera accademica, Vincenzo venne inviato, subito dopo l’entrata in religione, allo studium generale[14] di Bologna per la formazione filosofica e teologica, preparandosi così a percorrere il severo e lungo cursus studiorum del proprio ordine, che faceva dell’insegnamento e dell’agone culturale suoi terreni prediletti di apostolato: dopo un biennio preparatorio dedicato allo studio della grammatica e della retorica, l’ordinamento degli studi prevedeva la frequenza di tre anni di logica e quindi di almeno due di filosofia (prima naturale e poi metafisica). Al termine di questo settennio introduttivo, il futuro professore intraprendeva un corso preliminare di teologia, al termine del quale veniva ordinato sacerdote[15] ed era poi destinato all’insegnamento della filosofia in qualche convento minore della sua provincia in qualità di lector[16], di modo da poter trasmettere quanto appreso alle nuove leve dell’ordine. Solo dopo aver “saldato” questo debito con le nuove generazioni l’accademico in erba tornava allo studium generale in veste di studente formale (studens formalis) – ovvero di candidato alle insegne di maestro in sacra teologia – per il quadriennio di studi teologici prescritto[17].
2.2. Del successo di Vincenzo negli studi è anzitutto signacolo la nomina[18], per il biennio 1470-1471, a maestro degli studi del cenobio bolognese: figura peculiare dell’ordinamento degli studi domenicano, il magister studii (detto anche magister studentium, maestro degli studenti) era chiamato, assieme e sotto la guida degli altri due officiali dello studium (il baccelliere ed il reggente), a comporre il collegio dei moderatori del centro di studi, ad assistere gli studenti nel corso delle lezioni giornaliere, ad organizzare, con l’approvazione del reggente, il quotidiano svolgersi dei corsi, a curare la “segreteria” dell’istituto (tenendo nota degli studenti attualmente iscritti, rilasciando certificati di attestazione di termine degli studi, raccogliendo e implementando tutte le disposizioni normative prese dai capitoli generali e provinciali riguardanti lo studium [19]). Il Bandello viene poi nuovamente reimmesso nel circuito accademico bolognese una decina di anni dopo, nominato prima baccelliere[20] negli anni 1481-1483 e quindi reggente[21] dello studium generale dal 1484, approdando così ai vertici della scuola nella quale aveva fatto il suo ingresso quasi trent’anni prima come semplice studente: quelle di baccelliere e reggente, infatti, costituivano rispettivamente la seconda e la prima carica che un professore poteva rivestire nella gerarchia interna dello studium.
Oltre a surrogare il reggente qualora questi fosse impossibilitato a svolgere il proprio compito, il compito del baccelliere era di «legere pro gradu et forma magisterii»[22], ossia insegnare teologia in vista del magistero: a questo fine, egli doveva tenere la seconda lezione di teologia del giorno e curare le disputationes quotidiane d’esercitazione, coadiuvando gli studenti a formulare e a portare a termine le proprie argomentazioni[23]. Il reggente, vero e proprio caput studii, dirigeva l’attività di tutti i professori individuando gli argomenti che dovevano essere trattati nel corso delle loro lezioni, teneva il primo corso di teologia e, nel corso delle esercitazioni agli studenti, proponeva il punto da dibattere, dirigeva la discussione e la dichiarava conclusa, definendola col proprio dictum[24]: egli era, insomma, il primo degli insegnanti e al contempo il direttore di tutti gli altri.
Un grande onore toccò poi al Bandello sempre nell’anno 1484: riunitosi il capitolo generale a Roma[25], spettò a Vincenzo tenere – come era consuetudine mentre si teneva un tal assemblea e in quanto novello superiore della comunità accademica bolognese – la solenne disputatio d’argomento teologico: all’esercizio assistette anche papa Innocenzo VIII, il quale, impressionato dall’eloquenza e dall’erudizione delle quali il frate castelnovese fece sfoggio, lo coronò seduta stante del lauro dottorale di maestro in sacra teologia[26].
2.3. I rimanenti anni del XV secolo furono onusti d’onori e prelature prestigiose, non solo in ambito accademico: subito incorporato nel collegio dei teologi bolognesi (1484) e poi nominato decano della facoltà teologica (1485)[27], a partire dagli anni ’80 del secolo e sino al suo termine Bandello inanellò una serie quasi ininterrotta d’incarichi ai vertici della scala gerarchica dell’ordine. Fu dapprima priore a Bologna (1488-1489) e poi vicario generale (ossia superiore) della congregazione di Lombardia (1489-1491) per poi reiterare lo stesso percorso, senza soluzione di continuità (a Bologna di nuovo dal 1491 al 1493 e poi ancora vicario generale dal termine del priorato sino al 1495): vennero poi gli anni dei due priorati a Milano (dal 1495 al 1497 e poi ancora dal 1499 al 1500)[28], allorché Vincenzo venne eletto superiore della comunità riformata del cenobio di Santa Maria delle Grazie[29] ed ebbe modo di intrattenere rapporti amichevoli con Ludovico il Moro[30]. Sempre a Milano, del resto, toccò a Bandello il compito di assistere all’esecuzione degli affreschi del Cenacolo leonardesco nel refettorio del convento[31] nonché di far vestire all’illustre congiunto Matteo[32], secondo quanto riportato dalla storiografia, l’abito di san Domenico.
Non mancarono peraltro, tra gli incarichi di natura “amministrativa” ai quali i domenicani erano tradizionalmente chiamati, alcuni anni come inquisitore, magistratura che Bandello ricoprì dal 1490 al 1493 nel a lui ben noto capoluogo felsineo[33].
2.4. Alla morte del maestro generale Gioacchino Torriani (1500)[34], papa Alessandro VI, dietro raccomandazione del cardinale protettore Oliviero Carafa[35], nominò il Bandello vicario generale dell’ordine, col compito di soprintendere alle operazioni per l’elezione del nuovo superiore durante il capitolo generale convocato per la Pentecoste del 1501[36].
I voti dei padri capitolari congregati in Roma conversero proprio sul nome del Bandello e lo elevarono alla somma carica «unanimiter et concorditer»[37]: egli, dal canto suo, assicurò subito i suoi confratelli che avrebbe lavorato indefessamente per il miglioramento del tenore di vita morale e della qualità degli studi in seno all’ordine[38], compiti per i quali il suo curriculum (accademico e amministrativo) lo aveva ben preparato.
Il primo atto di Vincenzo, nella nuova veste di maestro generale, consistette nello scegliersi un collaboratore di vaglia nel confratello Tommaso de Vio detto Gaetano: il celebre teologo tomista, originario di Gaeta (luogo al quale si deve il soprannome di Caietanus[39] che si rinviene nelle fonti) nonché futuro cardinale e legato di Leone X a trattare la resa (mai avvenuta) di Martin Lutero[40], avrebbe svolto le funzioni di procuratore generale dell’ordine a Roma, lasciando così al Bandello il tempo di poter iniziare un vasto ed ambizioso programma di visite delle provincie dell’ordine, tutto teso a rinfocolare e propagare più capillarmente la riforma dei costumi regolari.
Bandello e Gaetano, di concerto coi padri capitolari, presero comunque sin dal capitolo generale del 1501 misure atte a correggere i comportamenti più vistosamente cozzanti col decoro e lo spirito religioso: queste previsioni possono offrire validi esempi su quali fossero le storture che al capitolo generale si ritenevano più bisognose di rapida correzione (riconoscendone, nel contempo, la ancora ampia diffusione tra le file domenicane). Così, i padri ordinarono, «per precepta et censuras»[41], che in nessun modo il vestiario proprio dell’ordine, composto da cappa con cappuccio nero, veste e scapolare bianchi[42], fosse in alcun modo modificato con aggiunte personali; più gravi ancora le pene – si parla qui di «pena excommunicacionis late sentencie»[43] – per chi avesse portato armi in convento o le avesse custodite nella propria cella, così come per chi si fosse introdotto, senza essere previamente autorizzato, in monasteri femminili[44].
Dopo aver visitato molti conventi nel nord Italia, in Francia, Germania e Spagna[45], impegnando diversi anni nell’impresa e rilevando la presenza, accanto a speranze per il futuro, di molte storture[46], Vincenzo presiedette nel 1505 un secondo capitolo generale, celebrato a Milano nel convento di Sant’Eustorgio: oltre a imporre nuovamente le medesime pene già previste cinque anni prima per le stesse condotte disdicevoli, i padri capitolari tentarono di correggere i comportamenti di alcuni frati che erano soliti bestemmiare, maledire, imprecare o ingiuriare alcuno pubblicamente[47]. Sempre in Sant’Eustorgio si approvò ufficialmente la prima edizione a stampa delle costituzioni dell’ordine, curata dal Bandello («approbamus correctionem nostrarum constitucionum et regule factam per reverendissimum magistrum ordinis, que Mediolani fuerunt impresse, ac etiam declaraciones per eundem collectas et diversis passibus et clausulis applicatas»[48]).
Ottenuta l’approvazione del capitolo generale alla propria sistemazione del ius domenicano, Vincenzo riprese il tour di visite delle province italiane meridionali, sempre accompagnato dal parente Matteo[49]: la morte lo colse mentre, affaccendato in quest’incombenza, visitava il convento di Altomonte in Calabria il 27 agosto 1506. Le sue spoglie riposano, per interessamento di Matteo, nella chiesa di San Domenico Maggiore a Napoli, tuttora appartenente all’annesso convento dei Predicatori[50].
2.5. Oltre alla redazione del 1505 delle costituzioni domenicane, oggetto specifico del presente contributo, meritano una menzione, per quanto necessariamente cursoria, altre due opere di taglio scientifico che Bandello licenziò per la stampa[51] in vita. Entrambe queste fatiche concernono un argomento che, anche nel corso del XV secolo, aveva non poco affaccendato le menti più fini tra i teologi della cristianità: il dibattito sorto intorno all’immacolata concezione della Vergine[52] aveva, infatti, visto i due grandi ordini mendicanti dei francescani e dei domenicani schierati su posizioni avverse, i primi a favore della possibilità di sostenere la tesi della concezione non maculata di Maria, i secondi contrari[53].
Anche il Bandello prese parte all’agone, imbracciando le armi della sua preparazione teologica e pubblicando a Milano, nel 1475, un anonimo Libellus recollectorius de veritate conceptionis beatae virginis Mariae[54], e a Bologna, nel 1481, un Tractatus de singulari puritate et praerogativa conceptionis salvatoris nostri Iesu Christi[55]. In entrambi i lavori, l’autore si prefigge il compito di radunare un arsenale di opiniones e auctoritates di vaste dimensioni, con il quale dare l’assalto alle tesi immacoliste: nel Tractatus, sono ben 260[56] gli icastici dicta di Padri della Chiesa o dottori teologi (tra i quali, per vero, non mancano i nomi di celebri canonisti[57]) schierati per la battaglia.
3. Fu lo storico del diritto alessandrino Mario Viora a proporre, «felicemente»[58], l’uso del termine consolidazione per qualificare quelle raccolte di materiale giuridico (private o dotate del sigillo dell’autorità sovrana) che, a partire dal secolo XVI e ancora fino al XIX, si prefissero lo scopo di rendere più prontamente disponibile all’interprete del diritto (attraverso un’opera di sistemazione ed organico riordinamento) il materiale di lavoro quotidiano (fosse esso di origine legale, dottrinale o giurisprudenziale, andando a costruire così, rispettivamente, una raccolta di leggi, di opinioni o di sentenze), disperso com’era nel mare magnum delle fonti che caratterizzava il sistema di diritto comune[59].
L’uso del termine è qui riproposto, mutatis mutandis, per meglio evidenziare l’impatto chiarificatore che l’opera del Bandello ebbe (o perlomeno intese avere) sullo stato delle fonti del diritto dell’ordine dei Predicatori. Già diversi capitoli generali del secolo XV avevano lamentato difficoltà nel reperire materialmente un’unica versione delle norme generali dell’ordine, auspicandone in tal senso una armonizzazione e semplificazione: a Lione, nel 1431, si dispose il riordino e la sistemazione delle antinomie esistenti tra costituzioni e rubriche[60]; a Colmar, nel 1434, si ordinò ai priori provinciali, per il capitolo successivo, di recarsi all’assemblea con un volume di constitutiones perché questi esemplari potessero poi essere emendati colà dal maestro generale, di modo che tutte le province si conformassero al medesimo testo[61]; ancora a Perugia, nel 1478, si faceva mandato a tutte le province di inviare le copie più aggiornate delle costituzioni al prossimo capitolo generale affinché si potesse provvedere nella maniera più opportuna a tale «librorum varietatem et defectum»[62].
L’ edizione a stampa della normativa generale dell’ordine[63], promossa e curata dal Bandello nel 1505, rappresentò quindi una prima risposta[64] a queste esigenze di certificazione, aggiornamento e sistemazione: il lavoro del frate castelnovese, come già ricordato, venne solennemente approvato dal capitolo generale milanese del 1506, che fece proprie non solo le correzioni proposte per le costituzioni ma anche l’apparato di declarationes destinato ad accompagnarle stabilmente a mo’ di vera e propria glossa.
3.1. Anche solo una semplice occhiata al frontespizio dell’opera[65] della quale qui si tratta basterebbe per convenire sulla sua natura miscellanea. Le parti dichiarate sono: 1) la regola di sant’Agostino; 2) le costituzioni dell’ordine dei Predicatori; 3) le declarationes alle costituzioni, edite per opera del «patrem sacre theologie doctorem magistrum Vincentium de Castronovo»[66]; 4) le costituzioni delle monache dell’ordine domenicano; 5) alcune disposizioni comuni a tutto l’ordine, tanto al ramo maschile quanto a quello femminile; 6) la regola e i privilegi dei terziari domenicani; 7) il liber de instructione officialium di Umberto de Romans, quarto successore di Domenico alla guida dell’ordine; 8) i privilegi concessi dai pontefici all’ordine dei Predicatori; 9) tre disposizioni pontificie particolarmente rilevanti per la vita dell’ordine, la prima di Giulio II (1503-1513) sulla temporaneità degli uffici, la seconda e la terza di Sisto IV (1471-1484) circa la proprietà in comune di legati e donazioni e la compravendita di immobili e patrimoni legati o donati.
A rimarcare la paternità del lavoro, il frontespizio si chiude con la precisazione che tutto quanto è stato edito è stato pubblicato il 1505 nel giorno 10 di maggio sotto l’autorità del maestro generale Vincenzo Bandello, «emendatore et correctore»[67] dell’opera stessa.
3.1.1. Il volume vero e proprio si apre con una lettera prefatoria[68] del Bandello (la quale verrà poi ristampata in tutte le edizioni delle constitutiones, perlomeno sino a quella voluta dal maestro generale Antonin Cloche nel 1690)[69]: sin dalle prime battute, Vincenzo pone chiaramente in luce il suo intento di rinfocolare lo spirito dell’osservanza regolare, non trovando a tal proposito miglior via di quella che conduce ad una strettissima fedeltà alle disposizioni che i primi discepoli di san Domenico emanarono. In proposito, efficacissima la locuzione utilizzata per descrivere l’atteggiamento con il quale il domenicano coscienzioso deve rispettare le «leges, instituta atque sanctiones»[70]: «ad unguem illibate impleantur»[71], siano attuate interamente e sino all’unghia, ossia sino alla più minuta disposizione. A tal proposito, affinché il candore dell’osservanza torni a risplendere nell’ordine («ut observantiae candor […] aliquantulum restaurentur»[72]) e dopo aver visitato molte province dell’Italia, della Francia, della Spagna e della Germani inferiore, il Bandello dichiara di aver riportato a Milano molti esemplari di atti adottati da diversi capitoli generali, i quali stavano spesso negletti e abbandonati all’incuria del tempo in qualche oscuro ricettacolo («dum Italiam, Galliam, Hispanias, partersque inferiori Germaniae, ordinem pro communi bono visitando […] multorum capitulorum generalium acta et ordinationes quae in diversorum conventuum scriniis delitescebant Mediolanum detuli»[73]). A Milano, quindi, dopo un paziente lavoro teso ad armonizzare la lettera delle costituzioni con le declarationes dei capitoli generali che nel corso dei secoli le avevano interpretate («ex ipsis super constitutionum nostrarum sententiis dubiis declarationes conflavi»[74]) e ad emendare ciò che potesse risultare mutilo o scorrettamente tramandato («ipsasque constitutiones plurimis in locis mutilatas, et truncas ad plenum et perfecte correxi»[75]), il frate castelnovese dispose che questa prima edizione a stampa fosse tirata in mille esemplari da diffondere il più ampiamente possibile in seno all’ordine, di modo che tutti i frati potessero prenderne visione e che ogni errore riscontrato nella tradizione del testo potesse essere corretto («quo igitur fratres omnes ad libitum et emendatissimas constitutiones earumque declarationes prae manibus habere possint, illas imprimi in milleque exemplaria traduci curavi; praecipiens […] omnibus et singulis conventuum ordinis nostri praesidentibus ut suas constitutiones cum his nostris conferant emendetque, ubi emendatione opus fuerit»[76]).
3.1.2. La lettera del Bandello è seguita dalla riproduzione del testo della regola di sant’Agostino, la quale ben si prestava, per la sua sinteticità e concisione[77], a fornire quella duttilità che il peculiare carisma dell’ordine (teso a coniugare una vita contemplativa e di rinunce ispirate ai consigli evangelici con le necessità della predicazione e dello studio, fini altrettanto essenziali per i Predicatori) richiedeva alle proprie leggi: in effetti, anche solo una rapida occhiata allo spazio destinato, nell’economia generale del volume, ad accoglierne il testo (solo sette facciate per un totale di quattro fogli ancora senza numerazione interna) basta a formarsi un’idea circa la necessità di ulteriori specificazioni.
3.1.3. A questo bisogno offrono prontamente risposta le constitutiones,[78] il cui testo[79] segue d’appresso quello della regola: da un punto di vista strutturale, le costituzioni, nel rispetto di un uso invalso verso la metà del secolo XIII col generalato del canonista Raimondo di Peñafort[80], risultano suddivise – dopo un prologo nel quale, tra le altre cose, si autorizzano i prelati dei singoli conventi a dispensare i propri confratelli dal rispetto delle regole ogni qual volta la cosa possa essere di giovamento per lo «studium» o la «predicationem»[81] e si stabilisce che le norme contenute nelle costituzioni non possano essere modificate se non da tre capitoli generali consecutivi che confermino, senza variazioni, l’emendamento proposto[82] – in due distinctiones. La prima distinctio ricomprende venti capitoli riguardanti l’ufficio liturgico (I-III), la vita quotidiana (IV-XII), l’ingresso nell’ordine (XIII-XV) e le disposizioni di carattere penale[83] (XVI-XX); la seconda distinctio, invece, composta di diciotto capitoli, si occupa degli immobili da destinare ad uso conventuale (I), dell’elezione (II-V) dei prelati (priori conventuali e provinciali, maestro generale e definitori), dello svolgimento delle assemblee capitolari (VI-X), di alcuni uffici o status particolari (XI-XV) per poi concludersi con la riproduzione di alcune disposizioni capitolari (XVI) o pontificie di particolare rilevanza (XVII-XVIII).
Da segnalare, infine, un capitolo XIX, non evidenziato dal sommario[84] premesso al testo delle costituzioni, nel quale si riproduce il testo di una disposizione[85] di papa Alessandro VI, con la quale il Borgia aveva stabilito, per il capitolo romano del 1501 e per tutti quelli successivi, che il vicario generale dell’ordine scelto dal papa per l’occasione – che nel 1501, come si ricorderà, era proprio il Bandello! – occupasse il primo posto tra i padri elettori («volumus […] quod modernus vicarius vestri per nos institutum et quilibet alius in simili casu futuris temporibus per Sedem Apostolicam instituendus, sicut primum locum in ipso capitulo et ubique tenet…»[86]) e per primo esprimesse il proprio voto per il nuovo maestro generale («ita et in electione ipsius generalis magistri primam vocem habeat»[87]). Sempre al vicario (coadiuvato da due altri padri presenti al capitolo) sarebbero poi toccate le funzioni di segretario scrutatore («et quod cum duobus provincialibus in dicto capitulo existentibus […] ad inquirendum et conscribendum vota ellectorum ad banchum scrutinii ellectionis praedicte sedere debet»[88]).
3.1.4. L’apparato di declarationes destinato ad accompagnare stabilmente (e per i secoli a venire[89]) il testo delle costituzioni è, in questa prima edizione del 1505, collocato[90], in un unico blocco, immediatamente dopo queste: le glosse sono disposte seguendo il medesimo ordine adottato per le costituzioni[91], a partire dal prologo, passando per i capitoli della prima distinctio e terminando con quelli della seconda[92].
3.1.4.1. Un esempio che può forse chiarire, cursoriamente, l’imprescindibile funzione alla quale era chiamato il sistema di glosse approntato dal Bandello è quello relativo alle disposizioni di carattere più propriamente penalistico (contenute[93], come detto, ai capitoli XVI-XX della prima distinctio): è, anzitutto, la quadripartizione dei comportamenti meritevoli di repressione[94] a colpire l’attenzione dell’interprete.
In proposito, le costituzioni distinguono, in una scala ascendente di gravità, tra culpa levis[95], culpa gravis[96], culpa gravior[97] e culpa gravissima[98]: tale quadripartizione è condotta attraverso l’utilizzo di un metodo casistico, mirante all’individuazione puntuale dei comportamenti che vanno sussunti entro ciascuna categoria delittuosa. Vengono, così, qualificati quale colpa levis il ridere in coro o provocare le risate dei confratelli mentre si è in coro («si quis in choro riserit vel alios ridere fecerit»[99]), come colpa gravis il litigio con un confratello entro o fuori le mura del convento («si frater cum fratre intus vel foris lites habuerit»[100]), quale colpa gravior macchiarsi di un crimen capitale («si quis crimen capitale commiserit»[101]) e, infine, come colpa gravissima l’incorreggibilità di chi rifiuta di riconoscere la gravità delle proprie colpe e di sottostare alle pene per questo imposte («gravissima culpa est incorrigibilitas illius qui nec culpas timet admittere et penas recusat ferre»[102]).
Una volta identificati i comportamenti meritevoli di punizione, segue solitamente, nel testo delle constitutiones, la specificazione delle pene comminate, anche queste commisurate ad una scala graduale di gravità: così, se per la culpa levis è prevista una semplice penitenza rimessa alla discrezione del superiore («detur poenitentia qua prelato videbitur expedire»[103]) e per la culpa gravis si giunge a prevedere una correzione pubblica (e non solo privata), da farsi nel corso del capitolo conventuale, accompagnata ad uno stretto digiuno («pro huiusmodi culpis […] tres correctiones in capitulo dentur et tres dies in pane et aqua ieiunent»[104]), è solo per la culpa gravior («penae carceris volumus subiacere»[105]) e per quella gravissima che si prevede l’inflizione della pena carceraria («in carcere recludant et ibidem secundum culparum exigentiam et suorum prelati discretionem puniant»[106]).
Per poter meglio cogliere il rapporto intercorrente tra questo fitto sistema sanzionatorio ed il relativo apparato di declarationes, val forse la pena soffermarsi più da vicino sulla categoria di culpa gravior: questa infatti, già nel testo costituzionale, fa riferimento ad un concetto, quello di crimen capitale, evidentemente mutuato dal diritto secolare. Può quindi, per questa ragione, meglio prestarsi a fornire un esempio emblematico del bisogno al quale le declarationes raccolte dal Bandello si preoccupavano di rispondere.
È il primo paragrafo del capitolo XVIII della prima distinctio delle costituzioni a trattare «de graviori culpa»[107], elencando i casi nei quali un comportamento integri gli estremi di tale fattispecie: così, andrà sussunto entro tale categoria, ad esempio, il fatto di chi si ribelli al proprio superiore (apertamente, contestandolo verbalmente, o «per contumaciam»[108], ossia rifiutandosi coi fatti di svolgere quanto richiestogli), di chi percuota un proprio confratello («si quis percussor fuerit»[109]) o di chi anche solo occulti una cosa affidatagli, essendo questo indizio sufficiente, secondo l’insegnamento di sant’Agostino, per condannare alcuno quale ladro («si quis rem sibi collatam celaverit quem beatus Augustinus furti indicio dicit esse condemnandum»[100]). Punibile per culpa gravior anche chi, come già ricordato, «crimen capitale commiserit[111]»: è proprio sulla definizione dei contorni di quest’ultimo istituto[112] che si appunta l’attenzione di una declaratio, stando alla quale per crimen capitale debba intendersi quel peccato mortale che marchia colui che lo commette quale infame; gli esempi enumerati ricomprendono i crimini di sacrilegio, omicidio, adulterio, fornicazione, furto, rapina, falsa testimonianza, ubriachezza cronica e altri simili delitti, i quali, comunque, «infamia inducunt»[113].
Per tutti questi fatti criminosi la declaratio richiama le pene previste per la culpa gravior ma specifica subito, altresì, che al ladro, a chi sia caduto nelle tentazioni della carne («lapsu carnis»[114]), all’omicida e comunque a chi venga dichiarato colpevole di un delitto che il diritto secolare avrebbe punito con la morte («in seculo mortem mereretur»[115]) vada in ogni caso irrogata la pena detentiva a cagione della particolare gravità del fatto («carceri mancipari»[116]).
3.1.5. Chiudono il volume in esame alcune corpose addizioni: subito dopo la riproduzione di due bolle di Sisto IV (già rammentate nel frontespizio dell’opera[117]), vengono anzitutto in rilievo alcune pagine (per 36 facciate totali, non numerate) dedicate alla liturgia, le quali spaziano da alcune istruzioni concernenti le letture secondo il calendario liturgico ad altre relative al «de officio ministrorum altaris»[118].
Seguono (per un totale di 20 facciate, non numerate) le costituzioni delle monache domenicane («constitutiones sororum ordinis predicatorum»[119]), suddivise in trentaquattro capitoli concernenti l’ufficio liturgico (I-III), la vita quotidiana (IV-XIII), l’ingresso nell’ordine (XIV-XVI), le disposizioni penali[120] (XVII-XXII), l’elezione dei superiori (XXIII-XXVI), il lavoro quotidiano (XXVII), la gestione immobiliare e l’ingresso e l’uscita dal convento (XXVIII, XXIX e XXXI) e la normativa capitolare (XXX), ordinati quindi in maniera assai prossima a quella adottata per le costituzioni del ramo maschile.
Dopo un trattatello (che si estende per 27 facciate, con numerazione autonoma) relativo agli esordi del terz’ordine, a cui si accompagnano i relativi statuti e privilegi[121], concludono l’opera una voluminosa dissertazione (di 108 facciate, con numerazione autonoma) attribuita al beato Umberto di Romans (quarto successore di san Domenico alla testa dell’ordine) circa i vari uffici e status all’interno dell’ordine[122] e il testo di ottantotto «privilegia»[123] pontifici (preceduti da un indice ove ai singoli documenti papali viene assegnato un numero poi ripreso nella trattazione), concessi all’ordine dei Predicatori nel corso della sua storia plurisecolare (per un totale di 87 facciate, non numerate).
[1]Il riferimento è a N. Maillard, Réforme religieuse et droit. La traduction juridique et structurelle du retour à l’observance: le cas des dominicains de France (1629-1660), Paris 2015, che esordisce rammentando come «l’ordre des frères prêcheurs ne peut que fasciner l’historien du droit tant son dévelopement, son histoire, son évolution sont intimement liés à une structure juridique originale» (ivi, 11).
[2]L’uso della locuzione “ordinamento giuridico” rimanda subito all’«aureo libretto» (l’espressione è stata più volte utilizzata in riferimento all’opera e, tra gli ultimi studi, anche da E. Ripepe, La teoria dell’ordinamento giuridico: Santi Romano, in Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava appendice. Diritto, a cura di P. Cappellini – P. Costa – M. Fioravanti – B. Sordi, Roma 2012, 475-484) di Santi Romano (1875-1947) e la si prende qui a prestito per fare riferimento a quei fenomeni di pluralismo e particolarismo giuridico che caratterizzarono l’epoca del ius commune in Europa (il rimando è qui ad A. Cavanna, Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico. I, Milano 1982, 193-197), tra i quali prese posto l’ordinamento descritto dalle disposizioni delle quali qui si discuterà a mo’ di prima introduzione.
[3]Alla gerarchia delle fonti e alle interazioni tra diritto generale (valido per tutto l’ordine) e diritto particolare (valido per le singole provincie) è specificamente dedicato il capitolo in N. Maillard, Réforme religieuse, 82-90.
[4] Accanto alla regola di sant’Agostino, che Domenico prescelse all’atto della sistemazione giuridica dell’ordine (1216) quale testata d’angolo dell’intera costruzione, stanno infatti quelle norme che definiscono, più specificamente, l’organizzazione istituzionale dell’ordine e comprendono sia le originarie disposizioni elaborate dal santo di Guzmàn e dai primi capitoli generali sia i regolamenti adottati in seguito da un capitolo generale e poi confermati da altri due capitoli generali successivi (cfr. N. Maillard, Réforme religieuse, 83). Per una prima introduzione aggiornata agli esordi dell’ordine si veda G. Barone, L’età medievale (XIII-XIV secolo), in L’Ordine dei Predicatori. I Domenicani: storia, figure e istituzioni (1216-2016), a cura di G. Festa – M. Rainini, Bari-Roma 2016, 278-303.
[5] Con “capitolo generale” si intende la riunione dei frati rappresentanti tutte e singole le provincie costituenti l’ordine dei Predicatori: a questa solenne assemblea erano demandati compiti elettivi e legislativi, i primi consistenti nella scelta del maestro generale, i secondi nella predisposizione delle norme cogenti per l’interezza dell’ordine (cfr. N. Maillard, Réforme religieuse, 407).
[7]Il beato Stefano Bandello, anch’egli domenicano, entrò nell’ordine a Piacenza e fu, oltre che predicatore di vaglia, professore presso la facoltà teologica dell’università di Pavia, nella quale si laureò in diritto canonico nel 1431: partecipò ai lavori del concilio di Basilea e si spense nel 1450 a Saluzzo, città della quale è co-patrono. Per alcuni primi ragguagli si cfr. A. C. Fiorato, Bandello entre l’histoire et l’écriture: la vie, l’expérience sociale, l’évolution culturelle d’un conteur de la Renaissance, Firenze 1979, 19-20; A. Berruti, Tortona insigne. Un millennio di storia delle famiglie tortonesi, Torino 1978, 67; C. Godi, Per la biografia di Matteo Bandello, in Italia medioevale e umanistica XI (1968), 257-292, in particolare pp. 258-259.
[8]Su Cristoforo Bandello, frate Minore, teologo impegnato nel contrastare il diffondersi di dottrine ereticali e ministro del proprio ordine (del ramo dell’osservanza) per la provincia di Genova cfr. A. C. Fiorato, Bandello entre l’histoire, 20-21.
[9]Sul quale vedi infra per una prima ricognizione bibliografica.
[10]Il giudizio si conforma a quello espresso da G. Barone, L’età medievale, 25, secondo la quale «la diffusione della peste [….], tra il 1347 e il 1349, […] ebbe conseguenze catastrofiche anche sull’ordine dei Predicatori», costringendo il capitolo generale a riunirsi con cadenza biennale e non più annualmente e imponendo dolorose ritirate in campo scolastico, nel quale «i Predicatori non furono più in grado di garantire l’alto livello di preparazione del periodo precedente, dipendendo in alcuni casi persino da insegnanti di arti esterni all’Ordine».
[11]La questione del ritorno all’osservanza originaria delle regole monastiche è uno dei grandi temi che ha interessato la storia degli ordini religiosi tra età medievale e moderna: senza alcuna pretesa di esaustività, ci si permette qui di rimandare, per una prima introduzione all’argomento, al lavoro di F. Rurale, Monaci, frati, chierici. Gli Ordini religiosi in età moderna, Roma 2008, 36-39. Il conflitto tra osservanti e conventuali nell’ordine domenicano è preso in considerazione da G. Zarri, Dallo scisma all’apogeo della Chiesa: i Domenicani tra i secoli XV e XVII, in L’Ordine dei Predicatori. I Domenicani: storia, figure e istituzioni (1216-2016), a cura di G. Festa – M. Rainini, Bari-Roma 2016, 30-57. Un esempio di quanto potesse incontrare tenaci resistenze il movimento di riforma è offerto da R. Creytens, Un “consilium” de François Zabarella et de Jacques de Piémont relatif aux Observances dominicaines, in Archivum Fratrum Praedicatorum XXII (1952), 346-380, ove si illustra come i frati padovani conventuali, restii a rinunciare al proprio peculio personale, alle varie dispense dagli obblighi liturgici corali e ad ogni proprietà comune come il maestro generale Raimondo da Capua richiedeva, si trincerassero dietro al dictum del grande canonista Francesco Zabarella, il quale, consultato sull’argomento, aveva rilasciato un consilium loro favorevole, nel quale negava al generale la facoltà di imporre contra voluntatem la riforma ai renitenti e arrivava a revocare in dubbio la sua giurisdizione in questa materia, più pertinente, a suo dire, al superiore provinciale che a quello generale. Sullo Zabarella, un primo riferimento può trovarsi in D. Girgensohn, Zabarella, Francesco, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, a cura di I. Birocchi – E. Cortese – A. Mattone – M. N. Miletti, Bologna 2013, 2071-2074.
[12]La notizia è riportata in A. D’Amato, I domenicani e l’Università di Bologna, Bologna 1988, 257, al quale si rimanda per ogni riferimento alle relative fonti manoscritte.
[13]Nel lessico giuridico istituzionale proprio dell’ordine di San Domenico, una congregazione (o congregazione di riforma) era un raggruppamento di conventi che acconsentivano di vivere secondo la piena osservanza delle regole incastonate nelle constitutiones: raggiunto un certo grado di stabilità, le congregazioni venivano solitamente trasformate in province pienamente autonome, con pieno di diritto di rappresentanza ed elettorato ai capitoli generali (cfr. sul punto N. Maillard, Réforme religieuse, 407). Le vicende della congregazione di Lombardia sono state ricostruite, per l’estensione lombarda della stessa, da S. Fasoli, Perseveranti nella regolare osservanza: i Predicatori osservanti nel Ducato di Milano (secc. 15-16.), Milano 2011; un più generale e risalente contribuito, ma relativo agli anni nei quali Vincenzo calcava i primi passi sul proscenio dell’ordine in A. D’Amato, Vicende dell’osservanza regolare nella Congregazione domenicana di Lombardia negli anni 1469-72, in Archivum Fratrum Praedicatorum XV (1945), 52-101.
[14]Lo studium generale era il centro di studi autorizzato ad insignire i frati dei più alti gradi di studio nelle scienze sacre, sino al culmine della scala col magistero in sacra teologia (magisterium sacrae theologiae): ogni provincia ed ogni congregazione doveva avere un proprio studium (cfr. N. Maillard, Réforme religieuse, 410). Nel nord Italia, il prestigioso studium generale di Bologna, annesso al convento di San Domenico che custodisce tutt’oggi le spoglie del fondatore, dal 1426 aveva accolto la riforma e quindi era divenuto lo studium della congregazione riformata di Lombardia, costringendo il resto dei conventi del nord Italia non aderenti a istituire nel convento di Sant’Eustorgio in Milano il proprio centro di studi superiori (per l’introduzione dell’osservanza nel cenobio bolognese cfr. A. D’Amato, I domenicani e l’Università, 227-236). Per le disposizioni concernenti gli studia generalia si possono utilizzare, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, L. Cinelli, L’Ordine dei Predicatori e lo studio: legislazione, centri, biblioteche (secoli XIII-XV), in L’Ordine dei Predicatori. I Domenicani: storia, figure e istituzioni (1216-2016), a cura di G. Festa – M. Rainini, Bari-Roma 2016, 278-303; L. Cinelli, Domenico di Fiandra: la carriera di un frate Predicatore del Quattrocento fra Bologna e Firenze, in Memorie Domenicane 45 (2014), 147-169; A. Maierù, Dominican ‘studia’ in Spain, in Philosophy and Theology in the ‘Studia’ of the Religious Orders and at Papal and Royal Courts. Acts of the XVth Annual Colloquium of the Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale, (University of Notre Dame, 8-10 October 2008), a cura di K. Emery Jr. – W. J. Courtenay – S. M. Metzger, Turnhout 2012, 3-31; L. Pellegrini, L’incontro tra due “invenzioni” medievali. Università e ordini mendicanti, Napoli 2005; M. Mulchahey, The Dominican Studium system and the Universities of Europe in the Thirteenth Century: a Relationship Redefined, in Manuels, programmes de cours et techniques d’enseignement dans les universités médiévales. Actes du Colloque internationale de Louvain-La-Neuve (9-11 septembre 1993), a cura di J. Hamesse, Louvain-La-Neuve 1994, 277-324. Sullo studium generale di Bologna i rimandi sono al già citato A. D’Amato, I domenicani e l’Università, nonché ad A. Alce – A. D’Amato, La biblioteca di San Domenico di Bologna, Firenze 1976 e a H. M. Laurent, Fabio Vigili et les bibliothèques de Bologne au début du XVIe siècle, Città del Vaticano 1943.
[15]L’ordinazione sacerdotale del Bandello, stando a quanto riferisce M. Tavuzzi, Renaissance Inquisitors. Dominican Inquisitors and Inquisitorial Districts in Northern Italy. 1474-1527, Leiden-Boston 2007, 249, risalirebbe al 1465.
[16]Il lettore conventuale era il frate incaricato, nel singolo convento, dell’insegnamento, colui che doveva leggere (legere), per l’appunto, ai suoi confratelli il testo prescritto dal capitolo della provincia: questo compito, non ammettendo distrazioni ed essendo riguardato come estremamente significativo, era incompatibile con qualsiasi altro ufficio conventuale, ivi compresi quelli di priore, suppriore, confessore o altro (cfr. N. Maillard, Réforme religieuse, 409).
[17]Questo itinerario didattico e scientifico è stato recentemente ricostruito e confermato nelle sue linee essenziali, pur nella diversità degli argomenti trattati dai singoli autori, negli studi di M. Al Kalak, Il riformatore dimenticato. Egidio Foscarari tra Inquisizione, concilio e governo pastorale (1512-1564), Bologna 2016, 37; M. Tavuzzi, Renaissance Inquisitors, 39-41; M. Tavuzzi, Prierias. The Life and Works of Silvestro Mazzolini da Prierio, 1456-1527, Durham and London 1997, 10-12. Il Bandello, in ogni caso, secondo quanto tradito dal già citato M. Tavuzzi, Renaissance Inquisitors, 249, venne subito assegnato quale studens formalis allo studium bolognese dopo l’ordinazione sacerdotale, ulteriore segno dell’alta considerazione nella quale i suoi maestri dovevano tenerlo.
[18]Riferita in A. D’Amato, I domenicani e l’Università, 251 nonché in M. Tavuzzi, Renaissance Inquisitors, 249.
[19]Di questa figura trattano L. Sinisi, Un sommista ligure del primo Cinquecento: prime note su Giovanni Cagnazzo e la sua Summa Tabiena, in Presenza e cultura domenicana nella Liguria medievale, a cura di V. Piergiovanni, Genova 2007, 91-114, nonché A. D’Amato, I domenicani e l’Università, 90.
[20]A riportarlo è A. D’Amato, I domenicani e l’Università, 256 il quale discorda con M. Tavuzzi, Renaissance Inquisitors, 249-250, secondo il quale Bandello avrebbe ricoperto la carica di baccelliere negli anni 1477-1479 (anticipando ad anni ancora più verdi il raggiungimento di un così importante gradino del cursus accademico). Secondo la ricostruzione di Tavuzzi, gli anni 1481-1483 sarebbero stati spesi a Firenze, presso il convento di San Marco, ove il frate castelnovese avrebbe composto un trattato contro Marsilio Ficino a proposito della superiorità della volontà sull’intelletto. Su questo trattato, nonché per la sua edizione critica, si cfr. P. O. Kristeller, A Thomist Critique of Marsilio Ficino’s Theory of Will and Intellect. Fra Vincenzo Bandello da Castelnuovo O.P. and his unpublished treatise addressed to Lorenzo de’ Medici, in P. O. Kristeller, Studies in Renaissance and Thoughts and Letters. III, Roma 1993, 147-171.
[21]Sul punto concordano gli studi di A. D’Amato, I domenicani e l’Università, 256 e di M. Tavuzzi, Renaissance Inquisitors, 250, secondo il quale la reggenza del Bandello ricomprese gli anni dal 1484 al 1489.
[22]La locuzione è tipica del linguaggio delle constitutiones domenicane: nell’edizione bandelliana la si ritrova ad esempio in In hoc volumine continentur infrascripta. Regula beati Augustini episcopi. Constitutiones fratrum Ordinis predicatorum. Declarationes super Constitutiones edite per … Vincentium de Castronouo. Constitutiones monialium ordinis predicatorum. Quedam rubrice communes. Regula & priuilegia fratrum & sororum de penitentia b. Dominici …, Milano 1505 (d’ora in avanti Regula 1505), 93v: «postquam autem sententias legerit et actus bachalariatus pro gradu et forma magisterii perfecerit …».
[23]Questo l’insegnamento di Pietro Martire Festa, autore di un commento secentesco al diritto generale domenicano, reperibile in P. M. Festa, Summarium constitutionum, declarationum et ordinationum pro regimine sacri ordinis Praedicarorum …, Parisiis 1619, 187: «peculiarem autem officium eius est legere secundam theologiæ lectionem, et in quotidianis circulis, et disputationibus, argumentatores dirigere, et eorum argumenta prosequi».
[24]Queste le parole, in proposito, del già evocato P. M. Festa, Summarium constitutionum, 186: «in omnibus universitatibus nostri ordinis regens sit caput studii, et non modo studentes cuiusqcumque facultatis, sed etiam omnes alii officiales studii, et lectores, ei subditi sint in omnibus quae ad studium pertinent, cuiusmodi sunt lectiones, disputationes publicae, circuli quotidiani, casus conscientiae, et quicumque alii actus literarii».
[25] Gli atti di questo capitolo generale sono editi in Acta capitulorum generalium ordinis Praedicatorum. Vol. III. Ab anno 1380 usque ad annum 1498, a cura di B. M. REICHERT, in «Monumenta ordinis fratrum Praedicatorum historica. Tomus VIII», Romae 1900, 374-390.
[26]Il fatto è commemorato in M. Tavuzzi, Renaissance Inquisitors, 43; della cosa presero infatti nota i padri capitolari lì congregati in Acta capitulorum generalium ordinis Praedicatorum. Vol. III, 382: «denunciamus, quod in signum magne clemencie sua sanctitas propriis manibus fecit hos magistros in theologia, videlicet […] frater Vincencium de Castro novo provincie Lombardie».
[27]Entrambe le notizie sono riportate da A. D’Amato, I domenicani e l’Università, 256 e da M. Tavuzzi, Renaissance Inquisitors, 250, il quale però tace sul decanato.
[28] La serie di incarichi testé riportata segue quella proposta da A. D’Amato, I domenicani e l’Università, 256, ripresa anche poi da M. Tavuzzi, Renaissance Inquisitors, 250.
[29]Sul celeberrimo cenobio milanese si vedano i saggi contenuti nel volume collettaneo Il convento di Santa Maria delle Grazie a Milano. Una storia dalla fondazione a metà del cinquecento, a cura di S. Buganza – M. Rainini, Firenze 2016.
[30]Dei buoni rapporti tra il priore ed il duca riferiva già R. P. Mortier, Histoire des maîtres généraux de l’ordre des frères prêcheurs, Parigi 1903-1911, V, 69, secondo il quale «a Milan, Vincent Bandelli avait toutes les faveurs de Louis le More. Le duc lui témoignait la plus grande déférence. Il aimait à le consulter sur les affaires de l’État». Anche A. Berruti, Tortona, 67 sembra avvalorare questa ricostruzione, allorché rammenta del «ricco podere della “Sforzesca” nel Vigevanese», che il Bandello «ebbe in dono dal duca di Milano Ludovico il Moro di cui era confessore».
[31]Sempre R. P. Mortier, Histoire, 68 riferisce del famoso (ma non si sa quanto attendibile) aneddoto secondo il quale Leonardo, infastidito dalle pressioni che il Bandello avrebbe esercitato sul ducale committente perché l’artista ultimasse in tempi certi la sua opera (andando a rilento i lavori), avrebbe dipinto con le sembianze del frate castelnovese il Giuda del Cenacolo. Mortier nega recisamente questa possibilità, non trovando alcuna somiglianza tra il sembiante del Bandello, definito «majestueuse, noble et gracieuse» (ibidem), e quello dell’Iscariota del dipinto.
[32]Il rapporto di parentela che legava Vincenzo a Matteo non è, tuttora, così cristallino: se la storiografia tradizionale era portata a pensare che tra i due intercorresse il grado di parentela di zio e nipote, le ultime indagini sfumano maggiormente sul punto. A. Canova, Matteo Bandello, letterato e testimone del Rinascimento, in I Domenicani e la letteratura, a cura di P. Baioni, Pisa-Roma 2016, 81-93 afferma che Vincenzo «fu più probabilmente cugino di suo padre Giovanni Francesco». A simili conclusioni giunge anche M. Tavuzzi, Renaissance Inquisitors, 230. Il Matteo al quale qui ci riferisce è, naturalmente, quel Matteo Bandello domenicano e poi vescovo di Agen ma anche celebre letterato ed autore di alcune Novelle che influenzarono autori del calibro di William Shakespeare: su di lui si vedano, oltre ai già citati A. C. Fiorato, Bandello entre l’histoire, e C. Godi, Per la biografia di Matteo Bandello, altri due lavori di quest’ultimo in C. Godi, Bandello. Narratori e dedicatari della prima parte delle Novelle, Roma 1996 nonché C. Godi, Bandello. Narratori e dedicatari della seconda parte delle Novelle, Roma 2001. Ulteriori dati son poi forniti negli atti di due convegni locali, e precisamente in Matteo Bandello novelliere europeo. Atti del convegno internazionale di studi (7-9 novembre 1980), a cura di U. Rozzo, Tortona 1982 e Gli uomini le città e i tempi di Matteo Bandello. II Convegno internazionale di studi (Torino-Tortona-Alessandria-Castelnuovo Scrivia, 8-11 novembre 1984), a cura di U. Rozzo, Tortona 1985.
[33]È M. Tavuzzi, Renaissance Inquisitors, 43 a riferire i termini dell’inquisizione del Bandello qui riportati; concorda inoltre col termine iniziale proposto A. D’Amato, I domenicani e l’Università, 256, sebbene taccia su quello finale. Nulla si dice, invece, della magistratura del Bandello in L. Al Sabbagh – D. Santarelli – H. H. Schwedt – D. Weber, I giudici della fede. L’inquisizione romana e i suoi tribunali in età moderna, Firenze 2017.
[34]Sul quale possono vedersi M. Tavuzzi, Renaissance Inquisitors, 229-230 e C. Longo, I registri di Gioacchino Torriani maestro generale dei Domenicani (1487-1500), in Studi Savonaroliani. Verso il V centenario. Atti del primo seminario di studi (Firenze, 14-15 gennaio 1995), a cura di G. C. Garfagnini, Firenze 1996, 67-84, quest’ultimo specialmente per una prima introduzione al ruolo giocato dal Torriani nell’affaire Savonarola, oltre al classico R. P. Mortier, Histoire, 39-65.
[35]Sul quale possono vedersi D. Norman, Cardinal of Naples and Cardinal in Rome. The Patronage of Oliviero Carafa, in The Possessions of a Cardinal. Politics, Piety, and Art, 1450–1700, a cura di M. Hollingsworth – C. M. Richardson, University Park (PA) 2009, 77-91 e F. Petrucci, Carafa, Oliviero, in Dizionario Biografico degli Italiani, XIX (1976), 588-596. Per l’istituto del cardinal protettore, ufficio del quale i papi si avvalsero per provvedere più sollecitamente ai bisogni degli ordini religiosi nonché per vigilare sulla loro condotta, si veda L. S. Forte, The Cardinal-Protector of the Dominican Order, Roma 1959.
[36] Il breve di nomina è datato 29 novembre 1500 ed è edito in Bullarium ordinis ff. Prædicatorum … opera … Thomæ Ripoll magistri generalis … et … illustratum a Antonino Bremond …, Romæ 1729-1740, IV (1735), p. 165.
[37]Sono le parole utilizzate nella prima denunciatio riportata negli atti del capitolo romano, i quali possono leggersi in Acta capitulorum generalium ordinis Praedicatorum. Vol. IV. Ab anno 1501 usque ad annum 1553, a cura di B. M. Reichert, in «Monumenta ordinis fratrum Praedicatorum historica. Tomus IX», Romae 1901, 20.
[38]Acta capitulorum generalium ordinis Praedicatorum. Vol. IV, 20: «ad ordinis erectionem ac studiorum restitucionem».
[39] Cfr. Acta capitulorum generalium ordinis Praedicatorum. Vol. IV, 20: «denunciamus, reverendum magistrum fratrem Thomam Caietanum constitutum esse procuratorem ordinis in curia Romana». La bibliografia su questo valente strudioso è ricchissima, trattandosi di uno dei più grandi teologi dell’età moderna. Senza pretesa di completezza, si segnalano qui perlomeno F. Arici, Una teologia in bilico: cenni sulla teologia domenicana all’esordio della modernità, in L’ordine dei Predicatori. I Domenicani: storia, figure e istituzioni (1216-2016), a cura di G. Festa – M. Rainini, Bari-Roma 2016, 414-439; F. Arici, Spirito, carità e autorità nella riflessione del Gaetano (1468-1534), in Lo spirito e il potere. Questioni di pneumatologia politica, a cura di M. Nicoletti, Brescia 2011, 158-185. I meriti del Gaetano, in ogni caso, non si limitarono all’ambito strettamente teologico: per una prima introduzione alle implicazioni del suo pensiero in campo giuridico cfr. M. Pignata, De Vio, Tommaso, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, a cura di I. Birocchi – E. Cortese – A. Mattone – M. N. Miletti, Bologna 2013, 725-726, nonché a F. Arici, Potestas sine ordine. Tommaso de Vio, detto il Gaetano (1468-1534), teologo della politica e del diritto, in Silete theologi in munere alieno. Alberico Gentili e la Seconda Scolastica, a cura di M. Ferronato – L. Bianchin, Padova 2011, 223-238.
[40]Ha recentemente ripercorso il celebre episodio del colloquio intercorso tra le due grandi figure con un’opera monografica che apporta nuovi dati archivistici alla storia di quegli anni travagliati V. Reinhardt, Lutero l’eretico. La Riforma protestante vista da Roma, Venezia 2017, 89-97.
[41]Acta capitulorum generalium ordinis Praedicatorum. Vol. IV, 13.
[42]Cfr. Acta capitulorum generalium ordinis Praedicatorum. Vol. IV, 13: «ordinamus et mandamus […] ut fratres […] in tonsura cum debita corona et forma et colore habitus se uniformiter conforment […]; cappas vero non alterius coloris quam nigri deferant, que sint saltem quatuor digitis tunicis breviores et duobus digitis scapularibus longiores; […] nec sotulares alterius coloris quam nigri deferant, nec sub tunica aliquam veste nisi albi coloris habeant».
[43]Acta capitulorum generalium ordinis Praedicatorum. Vol. IV,13.
[44]Acta capitulorum generalium ordinis Praedicatorum. Vol. IV, 13: «ne fratres nostri in conventibus nostris arma invasiva ferre vel in cella retinere, vel ad monasteria monialium quorumcumque ordinum accedere presumeant, nisi de licentia speciali suorum prelatorum, […] quam nolumus posse dari nisi ex causa urgente, honesta et racionabili».
[45]Come egli stesso rammenta nella lettera riportata in apertura agli atti del capitolo generale milanese del 1505 (per i quali cfr. Acta capitulorum generalium ordinis Praedicatorum. Vol. IV, 26: «Italiae multas visitavi domos, universas pene Gallias perlustravi, inferiores Germanorum oras circuivi, demum ingressus sum et pertransivi lata Hispaniarum regna») e come testimonia, citando atti conservati presso l’archivio generale domenicano, anche R. P. Mortier, Histoire, 82-105.
[46]Nella lettera testé citata (cfr. Acta capitulorum generalium ordinis Praedicatorum. Vol. IV, 26), Bandello lamenta di aver visitato conventi in cui la liturgia non era celebrata con la dovuta cura, in cui l’abito indossato non era quello prescritto, in cui i tre voti di povertà castità ed obbedienza erano violati, in cui lo studio e l’apostolato non erano coltivati col debito zelo.
[47]Tutti comportamenti stigmatizzati in Acta capitulorum generalium ordinis Praedicatorum. Vol. IV, 30: «imponentes penam gravis culpe omnibus et singulis fratribus […] qui iuraverint seculariter vel blasphemaverint vel aliquem maledixerint vel verba scurrilia aut turpia ex ioco dixerint vel alicui contumelias aut iniurias irrogaverint».
[48]Acta capitulorum generalium ordinis Praedicatorum. Vol. IV, 46.
[49] In A. Canova, Matteo Bandello, 82-83 son brevemente ripercorse le tappe dei viaggi intrapresi assieme dai due castelnovesi.
[50]Cfr. A. Canova, Matteo Bandello, 82. In R. P. Mortier, Histoire, 126, può leggersi l’iscrizione lapidaria composta per il sepolcro del maestro generale.
[51]Non di scarso peso il materiale riferibile a Vincenzo individuato da Paul Oskar Kristeller nei sei volumi del suo monumentale Iter Italicum: gli inediti del Bandello individuati dallo storico tedesco in anni di ricognizioni personali per le biblioteche del mondo sono P. O. Kristeller, Iter Italicum. A Finding List of Uncatalogued or Incompletely Catalogued Humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian and other Libraries. Volume 1 …, Leiden 1963, 2 e 24 (corrispondenza), 77 (sull’immacolata concezione), 264 e 266 (corrispondenza); in P. O. Kristeller, Iter Italicum. A Finding List of Uncatalogued or Incompletely Catalogued Humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian and other Libraries. Volume 2 …, Leiden 1967, 506 (su intelletto e volontà); P. O. Kristeller, Iter Italicum. Accedunt Alia Itinera. A Finding List of Uncatalogued or Incompletely Catalogued Humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian and other Libraries. Volume 3 …, Leiden 1967, 242, 421, 582, 605 (sull’immacolata concezione) e 747 (un testo de indulgenciis stationum urbis e una raccolta delle declarationes alle constitutiones dell’ordine); P. O. Kristeller, Iter Italicum. Accedunt Alia Itinera. A Finding List of Uncatalogued or Incompletely Catalogued Humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian and other Libraries. Volume 4 …, Leiden 1989, 640 (sull’immacolata concezione); P. O. Kristeller, Iter Italicum. Accedunt Alia Itinera. A Finding List of Uncatalogued or Incompletely Catalogued Humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian and other Libraries. Volume 5 …, Leiden 1990, 30 (sull’immacolata concezione); P. O. Kristeller, Iter Italicum. Accedunt Alia Itinera. A Finding List of Uncatalogued or Incompletely Catalogued Humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian and other Libraries. Volume 6 …, Leiden 1992, 573 (un liber de modo confitendi). Dell’edizione critica del Kristeller di un trattato polemico del Bandello contro Ficino si è già detto con il rimando a P. O. Kristeller, A Thomist Critique.
[52]Per una prima introduzione all’argomento e una preliminare rassegna bibliografica si rimanda alla ricostruzione di P. Maranesi, Gli sviluppi della dottrina sull’immacolata concezione dal XII al XV secolo, in Storia della mariologia. Dal modello biblico al modello letterario, a cura di E. Dal Covolo – A. Serra, Roma 2009, 843-872.
[53] Già Tommaso d’Aquino, del resto, aveva assunto una tal posizione, tempo addietro: in argomento può vedersi B. Kochaniewicz, L’Immacolata Concezione e la dottrina di san Tommaso d’Aquino, in La “Scuola Francescana” e l’Immacolata Concezione. Atti del Congresso Mariologico Francescano (S. Maria degli Angeli – Assisi, 4-8 dicembre 2003), a cura di A. M. Cecchin, Città del Vaticano 2005, 87-140.
[54]Due copie di questo incunabolo sono conservate alla biblioteca Olivetana di Pesaro e alla biblioteca nazionale Marciana di Venezia: si tratta di un volume in 4°, di 126 fogli c., stampato in caratteri gotici e col testo disposto su due colonne.
[55]Una copia di questa seconda fatica è conservata presso la biblioteca nazionale Marciana di Venezia: si tratta di un volume in 4°, di 121 fogli c., stampato in caratteri gotici e col testo disposto su due colonne.
[56]Il conto qui riportato è ripreso da P. Maranesi, Gli sviluppi, 867.
[57]Il capitolo diciannovesimo dell’opera è infatti intitolato alle «auctoritates doctorum 22 in iure peritissimorum qui asserunt beatam virginem in originali peccato fuisse conceptam» (V. Bandello, Disputatio solemnis de conceptione b. virgi., Valladolid 1502, 29r), tra i quali si segnalano i nomi di Giovanni Teutonico, Bartolomeo da Brescia, Bernardo da Pavia, del cardinal Ostiense, di Guglielmo Durante, dell’Arcidiacono e di Giovanni d’Andrea (cfr. V. Bandello, Disputatio, 29r-31r).
[58]Il giudizio è di A. Cavanna, Storia del diritto moderno, 256.
[59]Il Viora propose l’uso del termine in un celebre saggio reperibile oggi in M. E. Viora, Consolidazioni e codificazioni. Contributo alla storia della codificazione, Torino 1967. Oltre al giudizio, testé riportato, del Cavanna (il quale va poi circostanziato dalle ulteriori conclusioni reperibili perlomeno in A. Cavanna, Storia del diritto moderno, 254-258), la fortuna della categoria è confermata dal dibattito che, intorno ad essa, ha continuato a svilupparsi. A questa distinzione si sono infatti richiamati, tra gli altri, I. Birocchi, Alla ricerca dell’ordine. Fonti e cultura giuridica nell’età moderna, Torino 2002, 540-542 e U. Petronio, La lotta per la codificazione, Torino 2002 (al quale si rimanda anche per le posizioni critiche formulate circa l’uso di tale categoria) nonché P. Grossi, L’Europa del diritto, Roma-Bari 2009, 135-136.
[60]Cfr. Acta capitulorum generalium ordinis Praedicatorum. Vol. III, 220: «committimus magistro Ioanni Nider, priori Basiliensi provincie Theutonie, et magistro Guidoni Flamocheti, priori Cambriaci provincie Francie, quod super diversitate rubricarum et constitucionum usque ad sequens capitulum videant, dissonancias concordent et teneantur presentare diffinitoribus capituli generalis».
[61] Cfr. Acta capitulorum generalium ordinis Praedicatorum. Vol. III, 237: «denunciamus et mandamus prioribus provincialibus universis, ut venientes ad sequens capitulum generale, quilibet unam constitucionum volumen secum ferat, que cum constitucionibus reverendissimi magistri ordinis uniformiter corrigantur».
[62]Acta capitulorum generalium ordinis Praedicatorum. Vol. III, 339: «quia vivendi uniformitas servari non potest, nisi et vivendi regula uniformis inveniatur, universos et singulos provinciales requirimus in domino atque eorum singulis mandando precipimus, quatinus ad sequens generale capitulum singuli singulos libros rubricarum ac constitucionum, quas emendaciores et compleciores in provinciis suis invenerint, defferant vel transmittant, quatenus maturo consilio possit circa huiusmodi librorum varietatem et defectum de opportuno remedio provideri».
[63]Normativa generale in quanto distinta da quella particolare della quale ogni provincia dell’ordine era titolata a dotarsi, seppur mai contra legem generalem: oltre alla già citata N. Maillard, Réforme religieuse, 82-90, si vedano, in proposito, gli studi di P. Toxé, L’esprit et la lettre du droit de la famille dominicaine, in Mémoire dominicaine 13 (1998), 13-36 per la tassonomia dei diversi atti normativi generali (regula, constitutiones, ordinationes, declarationes), di B. Montagnes, Les constitutions imprimées de 1505 à 1690, in Mémoire dominicaine 13 (1998), 47-59, di R. Creytens, Costituzioni domenicane, in Dizionario degli Istituti di Perfezione, a cura di G. Rocca, Roma 1974-2003, 183-198 e di R.-M. Louis, Histoire du text des constitutions dominicaines, in Archivum Fratrum Praedicatorum VI (1936), 334-350.
[64]Nel XIX secolo, sarà il sistema ideato da Bandello ad essere riguardato come oscuro ed inestricabile, bisognoso quindi di una revisione (cfr. R.-M. Louis, Histoire du text, 343: «le système de gloses et d’annotations, tel qu’il avait été emplyé depuis me Bandello, et qui était devenu confus et presque inextricable à cause des additions successives»).
[65]Copie dell’opera sono conservate presso la biblioteca civica A. Mai di Bergamo, la biblioteca Pio IX della Pontificia Università Lateranense (SCV), la biblioteca comunale Ariostea di Ferrara, la biblioteca statale di Lucca, le biblioteche Ambrosiana, Braidense e Trivulziana di Milano, la biblioteca del seminario vescovile di Padova, la biblioteca comunale Augusta di Perugia,la biblioteca universitaria di Pavia, le biblioteche Nazionale centrale e Angelica di Roma: si tratta di un volume in 4°, di 250 fogli c., stampato in caratteri gotici e col testo disposto su due colonne.
[66]La citazione è tratta dal frontespizio dell’opera in Regula 1505.
[67]Regula 1505, f. non numerato.
[68]La cui presenza non è dichiarata nel frontespizio testé esaminato.
[69]Ci si riferisce a Regula s. Augustini et constitutiones fratrum ordinis praedicatorum nunc recenter reimpressae iussu reverendissimi patris Antonini Cloche, eiusdem ordinis magistri generalis, Romae 1690 (d’ora in avanti Regula 1690).
[70]Regula 1505, f. non numerato.
[71]Regula 1505, f. non numerato.
[72]Regula 1505, f. non numerato.
[73]Regula 1505, f. non numerato.
[74]Regula 1505, f. non numerato.
[75]Regula 1505, f. non numerato.
[76]Regula 1505, f. non numerato.
[77]Il giudizio è di P. Toxé, L’esprit, 36, il quale riprende quanto espresso in A. Gauthier, Le pouvoir législatif dans l’ordre des frères prècheurs, in Studia canonica 3 (1969), 277-317 ove il Gauthier sottolinea come la scelta della regola agostiniana non s’opponesse ma anzi necessitasse di ulteriori disposizioni, descrivendo essa più uno stile di vita che non un ordinamento giuridico capace di guidare e fondare la vita di una associazione.
[78]L’uso del vocabolo constitutio fu dai Predicatori applicato in epoca piuttosto risalente alla normativa peculiare dell’ordine (cfr. sul punto P. Toxé, L’esprit, 30): se dapprima si utilizzò, «selon un usage monastique et canonial ancien» (ibidem), il vocabolo consuetudines, già col generalato di Giordano di Sassonia, primo successore di Domenico, espressioni come «alia quoque plura ibi constituta sunt que usque hodie observantur» (ibidem) si registrano come uso comune. Si deve a Raimondo di Peñafort la definitiva titolazione di un «liber constitutionum» (ivi, 20).
[79]Le costituzioni sono in Regula 1505, 1r-25r.
[80] San Raimondo (c. 1175-1275) è di sovente rammentato dalla scienza storico giuridica per l’incarico ricevuto nel 1230 da Gregorio IX di riordinare l’ormai ingente materiale decretalistico, stratificatosi nel corso degli anni e bisognoso di una sistemazione organica: la curatela del domenicano, conclusa nel 1234, prese il nome di Liber extravagantium (poi sempre abbreviato in Liber extra), poiché le decretali ivi accolte vagavano fuori dal Decretum di Graziano, sino a quel momento la fonte principale della scienza canonistica. Sull’opera affidata a Raimondo da papa Gregorio si possono vedere M. Bertram, Die Dekretalen Gregors IX. Kompilation oder Kodifikation?, in Magister Raimundus. Atti del Convegno per il IV centenario della canonizzazione di san Raimondo de Penyafort (1601-2001) (Roma, 2-4 aprile 2001), a cura di C. Longo, Roma 2002, 61-86 nonché S. Kuttner, Raymond of Peñafort as Editor. The ‘Decretales’ and ‘Constitutiones’ of Gregory IX, in Bullettin of Medieval Canon Law 12 (1982), 65-80.
[81] Regula 1505, 1r: «tamen in suo conventu prelatus dispensandi cum fratribus habeat potestatem sum sibi aliquando videbitur expedire in his precipue que studium vel predicationem […] videbuntur impedire».
[82]Regula 1505, 1r: «et ut multitudo constitutionum vitetur prohibemus ne de cetero aliquid statuatur nisi per duo capitula generalia continua fuerit approbatum; et tunc in tertio capitulo immediate sequente poterit confirmari vel deleri sive per priores provinciales sive per alios diffinitores ubicumque illud tertium capitulum celebretur». Questo meccanismo per la modifica delle costituzioni è confermato dalla declaratio posta a commento dal Bandello in ivi, 29v: «declaramus quod nec prior provincialis nec magister ordinis nec aliquod capitulum potest facere constitutionem. Sed oportet quod ad constitutionem faciendam concurrant tria capitula generalia et continua».
[83]Alcune considerazioni sul punto infra.
[84]Reperibile in Regula 1505, 1r–v.
[85]Il breve Cum ex constitutionibus è in Bullarium ordinis, 168-169.
[86]Regula 1505, 25r.
[87]Regula 1505, 25r.
[88]Regula 1505, 25r. La disposizione pontificia che si è appena presa in esame dovette comunque godere di scarsa considerazione all’interno dell’ordine se, come pare, essa venne disapplicata a partire dal capitolo generale del 1539: cionondimeno, la disposizione alessandrina venne continuamente riproposta nelle edizioni successive delle costituzioni (perlomeno sino a quella del 1690, ove si può leggere, con la relativa declaratio di disapplicazione, in Regula 1690, pp. 343-344). A partire dall’edizione del 1566, infatti, la seguente glossa accompagnò il testo del breve del Borgia: «declaramus, hanc constitutionem domini Alexandri papae VI in capitulo generali Romae 1539 auctoritate domini Pauli III non habuisse locum, et ab illo tempore et deinceps in electione magistri ordinis numquam fuisse admissam neque servatam, quamquam de hoc nullae extent authenticae apostolicae literae».
[89] Secondo P. Toxé, L’esprit, 23, sino all’edizione «de 1886 du Père Jandel».
[90]Precisamente in Regula 1505, 25v-96v.
[91]A sanzionare la felice riuscita della fatica del frate castelnovese giunse, a qualche mese dalla definitiva licenza del testo, un breve di papa Giulio II, prontamente riprodotto in appendice (in Regula 1505, 97r). Il breve è datato (cfr. ibidem) al 18 marzo 1505 mentre l’edizione delle costituzioni e dell’apparato di declarationes al 10 maggio dello stesso anno (cfr. ivi, 98v). Il pontefice, rivolgendosi a tutto l’ordine dei Predicatori, comanda, «in virtute sancte obedientie» (Regula 1505, 97r), che gli statuti approntati dal Bandello, unitamente alle già menzionate disposizioni pontificie circa la temporaneità degli uffici elettivi, siano rispettate in toto e fedelmente applicate (cfr. Regula 1505, 97r: «ut ordinationes regulares a dilecto filio Vincentio Bandello ordinis vestri generali magistro factas et litteras nostras de temporalitate priorum provincialium ac conventualium vicariorum et priorissarum editas […] inviolabiliter observare debeatis»).
[92]L’opportunità di riavvicinare la glossa al testo a cui questa si riferiva, agevolando così l’interprete con la simultanea presentazione dello strumento interpretato (la costituzione) e di quello interpretante (l’apparato), dovette apparire ben presto evidente, se già a partire dalla riedizione del 1507 si preferì mutare disposizione, dividendo il testo delle costituzioni in paragrafi (textus) al seguito dei quali ogni glossa era riprodotta in caratteri minuiti e richiamata nel testo da un simbolo alfabetico o con la riproposizione in apertura della singola glossa dell’incipit del passo glossato (cfr. P. Toxé, L’esprit, 23).
[93]Il tema, di notevole rilevanza, sarà ripreso ed approfondito in un contributo attualmente in fase di elaborazione.
[94]Dell’importante apporto del diritto delle persone consacrate per lo studio della storia del diritto penale ha avuto modo di occuparsi recentemente M. P. Geri, Dal textus all’ordine sanzionatorio. La classificazione dei crimini tra tecnica giuridica e logica di edificazione istituzionale, Pisa 2011.
[95]Il relativo testo delle constitutiones è in Regula 1505, 6v-7r e l’apparato di glosse in Regula 1505, 58r-58v.
[96]Cfr. Regula 1505, 7r-7v e Regula 1505, 58v-59v.
[97]Cfr. Regula 1505, 7r-8v e Regula 1505, 59v-63r.
[98]Per la definizione delle constitutiones cfr. Regula 1505, 8v-9r e per le declarationes, invece, Regula 1505, 63r-63v.
[99]Regula 1505, 6v.
[100]Regula 1505, 7r.
[101]Regula 1505, 7v.
[102]Regula 1505, 8v.
[103]Regula 1505, 7r.
[104]Regula 1505, 7v.
[105]Regula 1505, 8r-8v.
[106]Regula 1505, 9r.
[107]Regula 1505, 7v. Il capitolo XVIII è consultabile in Regula 1505, 7v-8v.
[108]Regula 1505, 7v.
[109]Regula 1505, 7v.
[110]Regula 1505, 7v.
[111]Regula 1505, 7v.
[112]Peraltro, anche ai comportamenti delittuosi precedentemente enunciati sono dedicate declarationes di commento in Regula 1505, 59v-60r.
[113]Cfr. Regula 1505, 60r: «Declaramus quod crimen capitale de quo loquitur constitutio est peccatum mortale quid in committente inducit infamia sicut sacrilegium, homicidium, adulterium, fornicatio, furtum, rapina, falsum testimonium ebrietas assidua etsi qua sunt similia qua in committente infamia inducunt». Su fama e infamia e sulla relativa valenza in ambito penalistico sostanziale e processuale sia concesso perlomeno il richiamo di E. Dezza, Lezioni di storia del processo penale, Pavia 2013; A. Fiori, “Quasi denunciante fama”: note sull’introduzione del processo tra rito accusatorio e inquisitorio, in Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur. Bd. 3. Straf- und Strafprozessrecht, a cura di O. Condorelli – F. Roumy – M. Schmoeckel, Köln-Weimar-Wien 2012, 351-367; F. Migliorino, «La Grande Hache de l’histoire». Semantica della fama e dell’infamia, in Fama e publica vox nel Medioevo. Atti del Convegno di studio (Ascoli Piceno, Palazzo dei Capitani, 3-5 dicembre 2009), a cura di I. Lori Sanfilippo – A. Rigon, Roma 2011, 5-21; M. Vallerani, La fama nel processo tra costruzioni giuridiche e modelli sociali nel tardo medioevo, in La fiducia secondo i linguaggi del potere, a cura di P. Prodi, Bologna 2008, 93-111; F. Migliorino, Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII, Catania 1985.
[114]Regula 1505, 60r.
[115]Regula 1505, 60r.
[116]Regula 1505, 60r.
[117]Per il quale cfr. supra.
[118]Regula 1505, f. non numerato.
[119]Regula 1505, f. non numerato.
[120]Può solo accennarsi qui al fatto che, rispetto alle costituzioni del ramo maschile, quelle del ramo femminile introducono l’ulteriore categoria della culpa media tra quella levis e quella gravis.
[121]Cfr. Regula 1505, 14r (numerazione autonoma): «tractatus de initio et fundatione regule fratrum et sororum de penitentia beati Dominici una cum regula ipsorum fratrum et sororum nec non et privilegia a diversis summis pontificibus eidem ordini concessa».
[122]Cfr. Regula 1505, 1r (numerazione autonoma): «liber de instructione officialium ordinis fratrum predicatorum venerabilis patris fratris Umberti magistri ordinis fratrum predicatorum».
[123]Cfr. Regula 1505, f. non numerato.