Matrimonio e famiglia
Fabio Macioce
1. Qual è l’ambito entro il quale collocare il discorso?. – 2. Matrimonio e famiglia al centro dell’evoluzione normativa. – 3. Quali di queste dimensioni sono reversibili? Quali posizioni sono plausibili, per i giuristi cattolici di oggi?
1. Ciò che segue è relativo, esclusivamente, al contesto europeo; molte considerazioni possono certamenteavere valore anche fuori di esso, ma non sempre e non necessariamente. È importante sottolinearlo,perché la dimensione della Chiesa, e dunque anche del suo Magistero, è invece mondiale: questo implicache molte ambivalenze si possano generare, e molti problemi, proprio in ragione di una non sempre chiara focalizzazione dell’orizzonte del discorso. Ad esempio, il problema demografico, molto consistente in Occidente e in Italia in particolare, non è affatto avvertito in altre parti del mondo cui pure il Magistero della Chiesa si rivolge. Allo stesso modo, il valore della bi-genitorialità è percepito in Europa in prospettiva difensiva, principalmente rispetto a rivendicazioni omo-genitoriali o a pratiche come la fecondazione artificiale per donne sole; in altri contesti (ad es. in America latina) la mono-genitorialità è una condizione molto diffusa e subìta dalle donne, ma socialmente accettata e non eticamente problematica (o non nel senso in cui lo può essere in Europa).
2. Gli ordinamenti Europei, e quello Italiano non fa eccezione, si sono sviluppati in questi anni in alcunedirezioni che hanno profondamente modificato l’istituto del matrimonio e in generale la disciplina della vita affettiva e familiare.
- Temporalità del legame coniugale:
Dalla legge che ha introdotto in Italia il divorzio (nel 1970) fino alla più recente l. 55 del 2015,
numerosi interventi legislativi e giurisprudenziali hanno introdotto la possibilità di scioglimento del
vincolo, e l’hanno resa sempre più agevole, rapida, e meno controllabile da parte dell’autorità
giudiziaria.
- Privatizzazione del vincolo e della disciplina:
In anni relativamente recenti, sembra essersi affermata una tendenza a de-pubblicizzare il vincolo
coniugale. Ciò sia in rapporto al vincolo in sé, con l’estensione di larga parte dei diritti e dei doveri
dei coniugi ai partner conviventi (prima per via giudiziaria, poi con la l. 76/2016 artt. 37 ss.), sia in
relazioni ai contenuti del vincolo. Da questo punto di vista, se resta ancora molto penetrante la
disciplina legislativa sui diritti e i doveri dei coniugi (e dei soggetti legati da unioni civili, e dei
conviventi) si deve sottolineare:
a) la crescente ampiezza dei margini del diritto al rispetto della vita privata e familiare
(anche grazie alla giurisprudenza della Corte EDU sull’art. 8);
b) la diffusione degli accordi prematrimoniali (non in Italia, dove sono ancora considerati
nulli, ma dove pure sono da tempo presentate proposte di legge in tal senso), con i quali si
riconosce ai coniugi la possibilità di disciplinare, in qualsiasi momento, anche prima di
contrarre il matrimonio, i loro rapporti patrimoniali anche e specialmente nell’ottica di
un’eventuale separazione personale o di un eventuale divorzio.
- Indipendenza fra legame coniugale e legame genitoriale:
La separazione fra il vincolo coniugale e quello genitoriale si è affermata a livello normativo, oltre
che nella prassi sociale, in modi differenti. Il più significativo è probabilmente da ravvisarsi nel
superamento della distinzione nello status dei figli, fra figli naturali e figli legittimi. Ciò ha da un lato
ampliato le garanzie per i minori, anche nati al di fuori del matrimonio, ma ha anche consolidato
l’idea (oltre che la prassi) che la generazione non abbia alcun legame privilegiato con la coniugalità.
Tale idea è poi, coerentemente con l’impianto generale della materia, recepita dalla disciplina delle
pratiche di procreazione medicalmente assistita, che infatti non richiedono il coniugio come
condizione di accesso alle pratiche (e spesso neppure la bi-genitorialità).
- Pluralizzazione delle forme di vita affettiva.
Questo è certamente il punto più noto, e per certi versi maggiormente innovativo, dei recentisviluppi normativi in materia di matrimonio e famiglia. In quasi tutti gli ordinamenti europei si è infatti dato riconoscimento giuridico a forme di vita affettiva (sia nel senso del rapporto fra coniugi, sia nel senso del rapporto genitoriale) differenti. Unioni civili fra persone dello stesso sesso, estensione del matrimonio a rapporti fra persone dello stesso sesso, possibilità di adozione per coppie omosessuali o per persone sole, accesso alla PMA per coppie formate da due donne, permanenza del vincolo coniugale anche nei casi di rettificazione dell’attribuzione del sesso di uno dei coniugi, sono tutte ipotesi che confermano la tendenza degli ordinamenti europei a riconoscere una pluralità di forme di vita affettiva, e una varietà di legami parentali. L’idea che appare consolidarsi è che il legame affettivo sia variabile, dipendente dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere dei soggetti che lo costituiscono, e che una volta accertata l’autonomia e la capacità dei singoli non sia legittimo, per il legislatore, privilegiarne alcune su altre; con minor evidenza tale prospettiva sembra affermarsi anche in relazione al legame genitoriale, ove tuttavia gli interessi del minore (solo in taluni casi, e solo in alcuni ordinamenti) costituiscono ancora un impedimento alla piena parificazione fra le molteplici forme di legame parentale.
- De-sessualizzazione del matrimonio.
Non solo il matrimonio è indipendente dalla generazione, ma più in generale è indipendente dall’esercizio della sessualità (a sua volta svincolata dalla generazione). Questo aspetto emerge a livello giuridico – oltre che da prassi sociali molto risalenti – dalla scomparsa di figure di reato oggi obiettivamente inconcepibili, ma presenti almeno formalmente fino a pochi decenni fa (l’abrogazione è dei primi anni ’80): il delitto d’onore (art. 587 cp), l’adulterio femminile e il concubinato (art. 559 cp.), e la previsione del matrimonio come causa estintiva del reato di stupro e degli effetti penali della condanna. Accanto a ciò, e più di recente, va notata la progressiva de- sessualizzazione della nozione di fedeltà, che la giurisprudenza ricostruisce in senso molto più ampio (Cass. n. 15557 del 2008) come “impegno, ricadente su ciascun coniuge, di non tradire la fiducia reciproca, (..) che non deve essere intesa soltanto come astensione da relazioni sessuali extraconiugali” e va pertanto assimilata a quella di lealtà, ovvero come “capacità di sacrificare le proprie scelte personali a quelle imposte dal legame di coppia”; infine, si deve notare la assenza del dovere di fedeltà fra gli obblighi per i soggetti uniti da una unione civile. In tale prospettiva, il matrimonio non è più il luogo unico né quello privilegiato per l’esercizio della sessualità legittima: da un lato perché i presupposti per il legittimo esercizio della stessa sono altri, e dall’altro perché il matrimonio appare sempre più divenuto una struttura dedicata ad un impegno di tipo solidaristico, o di realizzazione esistenziale in senso ampio.
- Puerocentrismo e adultocentrismo.
Apparentemente, la cultura contemporanea sembra essere puerocentrica, ed in numerosi testi normativi o proposte di legge (da ultimo, il ddl Pillon su separazione e affido) si ribadisce di continuo la necessità di tenere conto, nell’azione educativa e in ogni tipo di intervento (amministrativo, politico, sociale), della singolarità e complessità di ogni bambino, della sua articolata identità in tutti i suoi aspetti (cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, etici, spirituali, religiosi), delle sue aspirazioni, capacità e fragilità (su cui bisogna maggiormente puntare l’attenzione), nelle varie fasi di sviluppo e di formazione. Tuttavia, non è detto che tale centralità del minore sia reale. Dietro il “best interest of the child” si possono celare interessi, desideri e obiettivi (legittimi e comprensibili, o meno) degli adulti. Da richieste di adozione del figlio del coniuge, a richieste di pratiche mediche procreative sempre più di frontiera, a modelli familiari sempre più allargati, fino al dibattito recente in materia di affido condiviso e bi-genitorialità (attivato dal DDL Pillon) non è sempre facile distinguere con precisione i desideri e le rivendicazioni degli adulti e gli interessi dei minori coinvolti.
3. Alcune delle soluzioni giuridiche descritte non appaiono né reversibili, né modificabili sostanzialmente nel breve periodo. Quale che possa essere la distanza fra tali scelte normative e le indicazioni magisteriali, non appare plausibile che su tali aspetti possa mutare sensibilmente l’attuale assetto normativo, poiché espressive di una cultura che appare ben radicata e consolidata. Tra questi, devono pertanto considerarsi ormai stabilmente radicati nell’assetto istituzionale e normativo dei paesi europei:
- la separazione, il divorzio e le altre modalità (più o meno complesse) di scioglimento del vincolo coniugale
- La possibilità di scioglimento delle altre forme di vita affettiva, variamente intese e comunque costituite.
- La separazione fra coniugalità e genitorialità.
- La separazione fra matrimonio e esercizio della sessualità.
- Il riconoscimento – variamente disciplinato – di molteplici forme di vita affettiva, seppure con differenti gradi di protezione e garanzia per i diritti e i doveri delle parti (considero tale riconoscimento, per quanto non ancora effettivamente accolto in tutti gli ordinamenti europei, un inevitabile orizzonte di sviluppo, rispetto al quale eventuali resistenze sono marginali e destinate ad essere superate almeno nella maggior parte dei casi).
Su queste dimensioni, l’impegno dei cattolici (italiani, in modo specifico) appare privo di reali effetti politici e pratici, e può limitarsi (ove lo si voglia) alla testimonianza personale e culturale di modelli e stili di vita differenti.
Altre questioni sono invece ancora aperte, seppure fortemente segnate, e orientate, da un orizzonte culturale fortemente individualista e non particolarmente sensibile ai valori cristiani. Tra queste, la visione privatistica e individualistica del rapporto coniugale; la patrimonializzazione dei rapporti familiari; la dialettica culturale e normativa fra interesse del minore e aspirazioni/desideri degli adulti.
Una questione particolarmente rilevante è quella della necessaria (o eventuale) distinzione sessuale fra i genitori. Mentre il requisito della differenza sessuale è praticamente superato riguardo al matrimonio, dato che gli ordinamenti hanno ormai in larga parte riconosciuto valore giuridico alle unioni fra persone dello stesso sesso, resta ancora sostanzialmente centrale quanto al rapporto genitoriale. Pur con numerose concessioni e mutamenti (l’adozione del figlio del partner, la fecondazione per coppie di donne o donne sole), la differenza sessuale dei genitori resta un presupposto ancora largamente riconosciuto nella disciplina dei rapporti genitoriali, e funzionale all’interesse del minore.
Questo aspetto appare meritevole di attenzione da parte dei giuristi cattolici, anche perché su tale punto l’orientamento della cultura contemporanea appare meno compatto e omogeneo che su altre questioni; su di esso, pertanto, è auspicabile che i giuristi cattolici possano impegnarsi ancora, e con sempre maggiore forza, nel futuro, con azioni di tipo culturale e nella pratica professionale.